10%, scadenza 31 gennaio

..5 ..5 10%, scadenza 31 gennaio I PAGA PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA IL secondo acconto si paga entro il 31 gennaio e in tal modo viene riaffermato il dettato della legge istitutiva del contributo del 10%. La finanziaria '97 ha turato il buco lasciato aperto dalla mancata conversione dei decreti presentati nel corso del '96 e ha confermato l'obbligo per i professionisti con partita Iva di pagare il contributo attraverso due acconti (31 maggio e 30 novembre, per quest'anno eccezionalmente protratto al 31 gennaio) e saldo finale (31 maggio dell'anno successivo). Racconto: 31 maggio 1996 2° acconto: 31 gennaio 1997 Saldo: 31 maggio 1997 LA «DIVISIONE» DEL CONTRIBUTO PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA CHI PAGA 10% a carico del lavoratore Chi non ha versato il secondo acconto (o il primo, a seconda dei casi, come vedremo appresso) entro il 30 novembre dello scorso anno deve farlo ora. Chi, non tenendo conto che l'obbligo contributivo non c'era più, s'è 4% recuperato sulla fattura a carico del cliente attenuto ugualmente alla scadenza del 30 novembre non deve ovviamente versare altre somme. QUANTO SI VERSA Per quanto concerne la misura dell'acconto, la situazione è ingarbugliata a seconda della data di inizio del contributo 10%. I ) Se tale data è stata fissata dalla legge all' 1/4/96 gli interessati hanno dovuto versare il primo acconto entro il 31/5/96 e quindi ora debbono pagare solo il secondo acconto, nella misura del 40% dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo denunciati al fisco per l'anno '95. 2) Se la data d'inizio è partita dal 30/6/96 (il caso riguarda chi è già pensionato oppure ha già un'altra assicurazione in un fondo pensioni obbligatorio, tipo Inps, Inpdap ecc.) e quindi è saltato l'appuntamento del 31 maggio, ora si debbono pagare congiuntamente i due acconti e quindi il riferimento è all'80% del reddito dell'anno precedente. IL SALDO DI MAGGIO Niente paura se i calcoli non sono esatti alla lira. Con il saldo di maggio '97 i conti vengono pareggiati, tenendo conto che vanno esclusi dal calcolo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date, rispettivamente, del 1° aprile o del 30 giugno '96, anche se esse sono state materialmente riscosse in periodi successivi. E se per caso gli acconti dovessero risultare superiori al dovuto, l'eccedenza non viene perduta: si chiede direttamente a rimborso oppure viene dedotta dal contributo dovuto per l'anno '97. La scelta è riservata al lavoratore. RIVALSA DEL 4%... La legge conferma che il lavoratore, nell'emettere fattura per la prestazione svolta, addebita al cliente l'aliquota del 4% sull'importo, a titolo di parziale recupero del contributo 10%. La rivalsa è legittima dal 26/9/96, perché fino al giorno precedente ha trovato la sua fonte normativa nei provvedimenti poi decaduti. In tal modo non c'è soluzione di continuità e si evita una difficile gestione di recuperi e rimborsi tra lavoratori e committenti. Se quindi il compenso è (per ipotesi) di un milione di lire, la fattura deve essere emessa per 1 milione 40 mila lire e su questa intera somma si deve calcolare sia la ritenuta Iva sia quella fiscale di acconto. La rivalsa del 4 per cento, insomma, entra a pieno titolo nel reddito del lavoratore. 7 O O PRESTAZIONE • PRESTAZIONE 1) PENSIONE DI VECCHIAIA, CON ALMENO 5 ANNI DI CONTRIBUTI E 57 ANNI DI ETÀ' 2) PENSIONE DI INABILITA', CON ALMENO 5 ANNI DI CONTRIBUTI E IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ' LAVORATIVA SOCIALE dì 20 Gennaio 1997 ... E DEL 3,33% Rimane ovviamente confermata la norma secondo cui è l'azienda committente a versare il contributo del 10% sui compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Di esso l'aliquota del 3,33% viene posta a carico del diretto interessato e sottratta all'importo da pagare. Resta in vigore anche il sistema di versamento del 10%: entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui viene pagato il compenso. IL MASSIMALE Viene confermato dalla legge il massimale contributivo di 132 milioni anche per i professionisti. In tal modo, per chiunque sia versato, il contributo 10% non può superare la somma di 13 milioni 200 mila lire per il '96. Da ciò derivano due conseguenze: 1) per i professionisti e i venditori porta a porta il reddito è di 132 milioni effettivi 2) per i collaboratori il reddito lordo su cui basare il contributo è invece di 137 milioni. E questo perché il reddito imponibile per legge è pari ai compensi diminuiti dell'aliquota del 5% applicata ai primi cento milioni. E quindi per arrivare a 132 si deve partire dai 137 milioni lordi. ALL'INTERNO DEL 740 Ecco un'utile guida di riferimento per trovare, nell'ambito del complesso modello fiscale 740, i redditi sui quali si applica il 10%: a) i redditi professionali del singolo si reperiscono nella prima sezione del quadro E b) i redditi professionali prodotti in forma associata si trovano nel quadro H (ovvero nel quadro C del modello 750 riferito alla società) c) redditi da collaborazioni coordinate e continuative si reperiscono nella sezione seconda (rigo 32) del quadro E. Non sono soggetti al contributo 10% i redditi da lavoro autonomo occasionale che sono nel quadro L (rigo 10), le borse di studio indicate nel quadro C e i redditi derivanti da diritto di autore indicati nella seconda sezione (rigo 34) del quadro E. [m. s.J

Persone citate: Di Maggio