Giustizia, ecco la riforma Flick

Oggi al Consiglio dei ministri, ma per il sì del Parlamento è necessario un anno Oggi al Consiglio dei ministri, ma per il sì del Parlamento è necessario un anno giustizio, ecco la riferma Flick Processi più rapidi e alternative al carcere ROMA. Annunciato da giorni e modificato in corsa, il nuovo processo penale secondo il governo dell'Ulivo è finalmente pronto, e oggi sarà varato dal Consiglio dei ministri. Convocato di prima mattina, alle 8,30, perché premono gli impegni dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e del congresso del ppi, il governo approverà oggi il progetto di riforma messo a punto dal ministro della Giustizia Flick. Alla fine è venuta fuori una riforma del processo penale che in buona parte - se e quando sarà approvata dal Parlamento, non prima di un anno dicono quelli che se ne dovranno occupare modifica non solo le norme, ma anche la «filosofia» del codice entrato in vigore appena sette anni fa, nel 1989. L'aspetto più noto, e di cui più s'è dibattuto sui giornali nell'ultima settimana, è la «condanna a pena concordata», dieci articoli di legge con i quali è stata inserita la possibilità di patteggiare la pena ed evitare il carcere agli imputati di un grandissimo numero di reati. Ma Flick: «Il vero colpo di spugna è costituito dal passare del tempo. Gli incentivi possono determinare delle riduzioni, ma non la rinuncia, da parte dello Stato, alla sanzione». Secondo un calcolo teorico delle varie riduzioni di pena necessarie per arrivare alla «condanna concordata» (fino a tre anni di detenzione, che si potrà evitare di scontare in carcere), in questo nuovo rito potranno rientrare, fra gli altri, gli accusati di rapina, estorsione, usura, frode fiscale, fino ai reati tipici di Tangentopoli: dalla corruzione, alla concussione, al falso in bilancio. Restano esclusi reati per i quali si rischiano le pene più alte, come l'omicidio o la strage, e quelli elencati specificamente nella del danno, il sottosegretario alla Giustizia Ayala chiarisce che «non favorisce i ricchi, perché la somma è determinata dal giudice considerando le condizioni economiche dell'imputato». Ma le novità del «progetto Flick» non si fermano alla «pena concordata». Per accelerare i processi viene anche riformato il cosiddetto «giudizio abbreviato», cioè quello che si celebra davanti al giudice dell'udienza preliminare, anziché in tribunale. Adesso ci vuole il consenso del pubblico ministero, secondo il testo all'esame del governo non più. Non solo. Il giudizio abbreviato si potrà ottenere anche quando c'è bisogno di «un'integrazione non complessa delle prove»; quando con la sua richiesta l'imputato confessa il reato; quando le indagini preliminari compiute dal pm siano «ingiustificatamente incomplete». Sul piano pratico del lavoro quotidiano dei palazzi di giustizia, ciò significa che le indagini preliminari dovranno essere svolte dai pubblici ministeri in maniera più approfondita di quanto non accade ora. Perché non è detto che si arrivi al dibattimento davanti al tribunale dove, secondo la filosofia del codice di procedura penale, si «forma» la prova e al quale molti pm si affidano. Ma la richiesta di estendere il giudizio abbreviato - un'altra novità è che potranno chiederlo gli imputati di tutti i reati, anche quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo - viene da molte parti e il pds l'ha inserita nel suo «decalogo». La riforma di Flick prevede anche modifiche nel processo pretorile e disposizioni transitorie per i procedimenti già avviati. riforma: mafia, sequestri di persona, associazione finalizzata al traffico di droga, terrorismo ed eversione, violenza sessuale. Rispetto alle ipotesi iniziali, le principali novità dell'ultimo testo sfornato dal ministero della Giustizia riguardano la confessione dell'imputato e le conseguenze sulla fedina penale. Per ottenere la «pena concordata», infatti, non ci sarà bisogno di am¬ mettere il fatto contestato; sarà sufficiente - com'è ora per il patteggiamento - presentare la richiesta. Se poi l'imputato confesserà il reato o aggiungerà altri particolari utili al giudizio, questo comportamento sarà un ulteriore elemento di valutazione del giudice. Gli altri presupposti sono il consenso del pm e la possibilità per il giudice di decidere «allo stato degli atti», quando cioè non ci sia bisogno dell'istruttoria dibattimentale. Altro vantaggio per l'imputato: trascorsi sette anni dal verdetto ottenuto con questa procedura, se il condannato non avrà subito altri procedimenti, la pena sarà cancellata dalla fedina penale; reato estinto, dunque, come succede con l'amnistia. Quanto alla possibilità di uno sconto di pena attraverso il risarcimento

Persone citate: Ayala, Flick

Luoghi citati: Roma