Il pasticcio dell'articolo 513

Il pasticcio dell'articolo 513 Il SOGNO Il pasticcio dell'articolo 513 c o E' chi la chiama la riforma alla «Perry Mason» la modifica dell'articolo 513 di procedura penale che privilegia il dibattito orale al processo. Giovanni Pellegrino, senatore dei Ds, ha rimproverato il segretario del suo partito, Veltroni, per le riserve sulla nuova legge, facendo appello all'avvocato della tv Usa. «Visto che è un attento studioso della cinematografia americana, avrà visto moltissimi film in cui questo principio trova applicazione e malgrado ciò i gangster vengono sconfitti». Vista dall'America, questa riforma mi sembra un pasticcio italiano: adotta alcuni aspetti della giurisprudenza Usa e trascura altri che sono essenziali. L'idea era di eliminare quella che viene vista come una grave anomalia della legge italiana: l'uso di testimonianze scritte (fatte in precedenza alla magistratura, alla polizia o in altri processi) nei casi in cui un testimone si serve del diritto a non rispondere. L'uso delle testimonianze in forma scritta, sostengono i fautori della riforma, compromette il diritto dell'imputato di poter interrogare chi l'accusa, alla «Perry Mason». Togliendo questa apparente anomalia, si lascia però in piedi l'altra, e forse più grande, del sistema italiano: il diritto a non rispondere - un vero e proprio diritto all'omertà che è lontano anni luce dallo spirito, e dalla prassi, del sistema americano. La Costituzione americana concede il diritto di non rispondere solo nei casi in cui l'imputato scriminerebbe se stesso. E anche questo non è un diritto assoluto: se l'accusa decide di dare immunità ad un testimone, il diritto contro l'autoincriminazione può essere sospeso. Un testimone in un processo che rifiuta di rispondere a certe domande può essere mandato in galera per «contempt of court», o per falsa testimonianza. L'obbligo a rispondere non è un articolo astratto: Susan MacDouglas, l'amica di Clinton e una ex socia nell'affare «Whitewater», è stata in galera per un anno perché si è rifiutata di rispondere a domande che riguardano il Presidente. Non è vero che il sistema Usa non ammetta mai prove scritte nei processi. Sono anzi usate spessissimo per impedire reticenza o falsa testimonianza. Sono utili sia alla difesa che all'accusa, per confermare o confutare la credibilità di un testimone. Se ci sono differenze tra le diverse versioni di un testimone, la giuria è libera di scegliere la più credibile. Se ci sono indizi di falsa testimonianza al processo, il testimone può essere processato a sua volta, un'offesa che comporta una sentenza severa. Il sistema italiano ha un'altra logica, in cui l'uso delle prove scritte ha funzionato come contrappeso all'altra anomalia: il diritto a non rispondere. Togliere la prima, lasciando la seconda, crea una situazione di svantaggio per l'accusa, facendo dell'omertà un sacrosanto principio. Il rischio che molti processi di mafia saltino, a causa dell'intimidazione o ricatto, è reale, come ha sottolineato il procuratore Caselli. Ma la risposta finora contemplata a questo pericolo - quella di creare un'eccezione per processi di mafia - sarebbe un errore. Non solo crea due sistemi di giustizia, ma ignora il pericolo che molti processi di ordinaria corruzione e frode potranno essere sabotati. Un lucroso contratto di «consulenza», o la paura di perdere il lavoro, può togliere il desiderio di rispondere in aula quanto la minaccia della violenza. Alex Stille HeJ

Persone citate: Alex Stille, Caselli, Clinton, Giovanni Pellegrino, Perry Mason, Susan Macdouglas, Veltroni

Luoghi citati: America, Usa