I furti risarciti in parte di Giuseppe Alberti

I furti risarciti in parte ASSICURAZIONI I furti risarciti in parte | ROPPO spesso si vengono a conoscere nel dettaglio le clausole del contratto d'assicurazione a sinistro I avvenuto. «Nel '95 - scrive P.C. Balducci di Torino - ho stipulato una polizza contro il furto in casa. A detta dell'assicuratore, la formula del "primo rischio assoluto" è la più completa. Il massimale stabilito nel contratto è stato di 100 milioni di lire, con il solo limite di risarcimento di 20 milioni di lire per singolo oggetto rubato. Nel maggio scorso ho avuto la casa svaligiata dai ladri. Mi hanno rubato 2 milioni in contanti e valori in oro per 15 milioni di lire, nonché parte di una ricca collezione di francobolli. In fase di trattativa per l'indennizzo, apprendo che verrò risarcito soltanto in parte. Invece, il denaro mi verrà rimborsato in forma completa. Mi sono riservato qualche giorno per decidere sul da farsi. Posso avere da voi dei consigli?». FORMULE Per una risposta precisa è indispensabile esaminare il contenuto della polizza. Infatti ci sono contratti che stabiliscono, per quanto riguarda le collezioni, una liquidazione che tiene conto del suo valore commerciale al momento del sinistro, altre che assicurano le raccolte e le collezioni con la formula a «valore intero» (se è sottoassicurato, scatta una proporzionale), altre ancora che assicurano questo rischio con l'elenco dettagliato dei singoli «pezzi» (o della serie). QUOTAZIONE E' molto facile che il lettore sia titolare di una polizza che prevede la seguente norma: «Qualora la raccolta o collezione assicurata con... venga asportata parzialmente, la società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. La società inoltre non pagherà per un solo pezzo più di lire... e per una sola serie più di lire...». Anche per ciò che interessa gli oggetti di metallo prezioso (oro e platino), scattano precisi meccanismi risarcitori. Ad esempio, se un orologio d'oro ci è costato, poniamo, 3 milioni di lire, al momento dell'indennizzo la sua «quotazione» si può basare sul peso e non sulla marca, più o meno di prestigio. Lo stesso dicasi per ciò che riguarda anelli, bracciali, collier, ecc. COPERTURA Ci sono compagnie che stabiliscono nelle loro polizze una particolare formula: «Per i preziosi, ie raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, i servizi e oggetti di argenteria l'assicurazione è prestata al "valore commerciale"». In questo caso ci si può trovare in una situazione particolare: per le pellicce può scattare un indennizzo ridotto a causa della vetustà e dell'uso che si è fatto, mentre per la collezione, questa può accusare una rivalutazione. Naturalmente, quest'ultima situazione deve trovare il riscontro nella somma assicurata. ESEMPIO Se al momento della stipula della polizza, la collezione valeva 50 milioni di lire e il tetto di copertura era previsto per tale cifra, l'eventuale rivalutazione non è operante. Se, al contrario, la somma assicurata è, poniamo, di 100 milioni e al momento del furto la collezione è quotata 70 milioni, all'assicurato spetterà tale indennizzo anziché i 50 milioni di partenza. Giuseppe Alberti

Persone citate: Balducci

Luoghi citati: Torino