Valute, cambio ballerino

Valute, cambio ballerino LETTERE Valute, cambio ballerino HiO consegnato alla mia banca di fiducia un assegno di 25.000 dollari australiani per l'accredito I sul mio conto. L'accredito è stato effettuato con valuta molto inferiore al cambio ufficiale pubblicato su La Stampa lo stesso giorno. Inoltre, la banca di Sidney ha trattenuto 45 dollari. Ho chiesto alla mia banca di fiducia copia della lettera australiana, mi è stata negata. Interpellato il personale addetto, ho ricevuto risposte poco chiare, fino all'inevitabile commento finale: «Non bisogna tener conto delle quotazioni pubblicate sul giornale». E' giusto tutto questo? V. Cosimo - Torino Sui costi della transazione non si può dir nulla, dato che non esistono tariffe prefissate per legge, né per le banche italiane né per quelle estere. Quanto, invece, alla questione del cambio, da quando è stato abolito il fixing ufficiale, ossia il cambio unico di riferimento valido per tutto il mercato, fissato dalla Banca d'Italia alle 14 dei giorni di Borsa aperta, viene calcolato ogni giorno soltanto un cambio «indicativo», pari alla media dei prezzi segnati nell'arco della giornata. I mercati valutari, infatti, si muovono in continua come la Borsa e dunque è possibile spuntare prezzi diversi a seconda dell'ora nella quale si compie l'operazione. I giornali, però, riportano solo l'indicazione del valore medio. Così è possibile che la sua banca abbia spuntato un prezzo diverso, a seconda dell'ora nella quale ha compiuto l'operazione. Per avere la certezza di ottenere il cambio più vantaggioso, l'unica possibilità è quella di indicare alla banca un livello minimo al di sotto del quale l'operazione non deve essere conclusa, altrimenti l'istituto si regolerà a suo piacimento. Nessuna possibilità, sono scaduti i termini Mio marito,, dipendente comunale, è deceduto nell'ottobre del '93, quando era ancora in servizio. Le chiederei se io, in qualità di vedova, ho diritto alla riliquidazione della buonuscita di cui lei parla spesso su queste pagine. Se sì, che cosa debbo fare? Santina Colla - Albisola (SV) Mi spiace, cara signora, ma la legge 87 del '94, che ha permesso ai dipendenti statali di avere un aumento della buonuscita con l'inclusione nel calcolo di parte della indennità integrativa speciale, ha stabilito che le relative domande, comprese quelle dei familiari superstiti, andavano fatte entro il 30 settembre dello stesso anno. Lei, quindi, non può oggi vantare alcun diritto. I compensi per attività politica Ho la pensione di anzianità dopo 34 anni di servizio in ente locale. Le chiedo se posso cumulare con l'intera pensione i compensi percepiti quale membro di commissione consiliare o membro di commissione di esame in scuole professionali. Rosina Filardo - Collegno (TO) I compensi sono incumulabili con la pensione e quindi lei perderà la metà della quota che supera il trattamento minimo. Se però per «commissione consiliare» lei intende compensi derivanti da un'attività politica nel Comune in qualità di amministratore locale, allora la risposta cambia e per questi compensi (ma solo per questi) c'è la totale cumulabilità con la pensione. Hanno collaborato: ANTONELLA DONATI MAURO SALVI LAURA VERRI - Grugliasco (TO) In base all'attuale normativa e ai dati da lei forniti, la decorrenza della pensione di anzianità sarà il 1 aprile 2008. In caso di part-time orizzontale o verticale, ai fini del «diritto» le settimane utili sono quelle relative all'intero periodo lavorato (52 all'anno), mentre ai fini della «misura» (cioè per l'effettivo calcolo della pensione) le settimane utili si calcolano in proporzione al rapporto tra l'orario ridotto e quello intero previsto dal contratto. G. BASILE - Rivarolo C.se (TO) Potrà raggiungere il numero di contributi necessario alla pensione di anzianità anche tramite i versamenti volontari. Stando a quanto dichiarato, se non ci sarà interruzione nel versamento dei contributi, potrà andare in pensione di anzianità con decorrenza 1/1/2003 (tenendo conto della «precocità» della contribuzione). R. M. - Torino Secondo la vigente normativa, i 57 anni di età rappresentano, con¬ giuntamente ai 35 anni di contribuzione, il requisito «a regime» per accedere alla pensione di anzianità. I 40 anni di contributi rappresentano invece, dall'anno 2008, il requisito alternativo per accedere alla pensione di anzianità senza tenere conto dell'età. Una volta raggiunto il requisito, nessuno la obbligherà a continuare l'attività lavorativa, ma non potrà andare in pensione prima della data prevista dalla legge. F. P. - Torino Se ha almeno un anno di contributi da lavoro dipendente tra i 14 e i 19 anni (così sembrerebbe dalla documentazione allegata), può ritenersi «precoce». In questo caso, la decorrenza della sua pensione di anzianità sarà 1*1/4/2000, stando a quanto da lei dichiarato. I contributi Enpals cui fa riferimento potrebbero essere già compresi nell'estratto lnps. LAURA ANDREIS - Torino In caso di pensione ai superstiti, perché i figli studenti a carico del genitore abbiano diritto alla quota della stessa, occorre che siano soddisfatte entrambe le condizioni da lei citate: non devono aver superato il 26° anno di età e non deve essere trascorso il periodo previsto dalla legge per il corso di laurea cui sono iscritti. E' inoltre necessario che non svolgano alcuna attività lavorativa. SILVANA - Torino L'anno di contributi necessario per usufruire della pensione di anzianità con le norme precedenti a quelle in vigore deve essere compreso tra i 14 e i 19 anni di età. Per i «lavori usuranti», il ministero del Lavoro non ha ancora emesso i relativi decreti. A cura dell'Uffcio Immagine e Comunicazione INPS A CURA DI GLAUCO MAGGI Chi desidera risposte in tema di risparmio e investimenti, banca, casa, fisco, pensioni e previdenza scriva a: Tuttosoldi via Marenco 32 10126 Torino

Persone citate: Laura Andreis, Laura Verri, Rosina Filardo - Collegno, Santina

Luoghi citati: Grugliasco, Rivarolo, Torino