Più polizze per un solo rischio di Giuseppe Alberti

Più polizze per un solo rischio Più polizze per un solo rischio EOSSONO coesistere più polizze assicurative per il medesimo rischio? E' quanto ci chiede P. P. Sa raceni di Verona, che aggiunge: «Ho in corso una polizza assicurativa per la mia auto. Tra le garanzie è prevista, oltre alla 're', anche quella contro il furto. Di recente, mia moglie si è iscritta a un'associazione che le ha offerto una serie di agevolazioni (sconti in alcune località sciistiche, riduzioni nell'acquisto di libri ecc.). Senza dirmelo, ha acceso anche una polizza furto e incendio dell'auto, a costi veramente interessanti. Ora l'auto è stata rubata. Che cosa dobbiamo fare per il rimborso del danno?». ILLECITO Il lettore può avvalersi soltanto di una delle due coperture, altrimenti può venire accusato di «arricchimento senza causa», sancito dall'articolo 2041 del codice civile. Infatti, diventerebbe troppo facile stipulare più polizze per il medesimo rischio e percepire per un furto più volte l'indennizzo, ottenendo, in tal modo, un guadagno non lecito. Lo stesso discorso si può fare, per esempio, nel caso dell'incendio di un fabbricato, oppure per i furti in casa. In quest'ultima situazione, però, è possibile stipulare una nuova polizza, magari con un'altra compagnia, ma solo per l'eccedenza dei valori garantiti nel primo contratto. COPERTURA PARZIALE Facciamo un'ipotesi: il proprietario di un quadro, valutato 20 milioni di lire nell'80, ha acceso una polizza contro il furto. Gradualmente, il valore è salito, fino a raggiungere i 50 milioni nel '98. Il possessore del dipinto può decidere di stipulare un secondo contratto di copertura per 30 milioni di lire. Naturalmente l'assicurato deve, se la seconda polizza viene emessa da un'altra società, informare quest'ultima dell'esistenza della vecchia assicurazione e segnalare alla precedente compagnia il nuovo contratto. Se così stanno le cose, non sorgeranno problemi nel momento in cui il possessore del quadro avrà diritto al rimborso. MASSIMALE Anche in altri settori assicurativi valgono queste regole: se si tratta di una polizza sanitaria, c'è la possibilità di accendere nuovi contratti che, infatti, possono valere per somme superiori al «massimale» indicato nella polizza in corso. Se quest'ultima prevede 100 milioni di lire per ogni intervento con successiva degenza ospedaliera, ma la spesa effettiva è di 150 milioni di lire, la prima copre il capitale garantito, la seconda rimborserà gli altri 50 milioni. Attenzione: la seconda copertura dovrà prevedere «massimali» almeno pari a quelli della polizza già in corso. Da notare che per la seconda assicurazione il costo può risultare modesto, poiché (dicono le statistiche) i primi 100 milioni coprono la maggior parte delle prestazioni sanitarie . VITA/INFORTUNI Queste regole valgono anche per i rami di vita e infortuni, specie quando i tetti di copertura sono molto elevati. Nelle proposte di assicurazione, che il cliente deve sottoscrivere, compare la voce: «avete in corso polizze sulla vita?», oppure: «avete già presentato altre volte proposte di assicurazione sulla vita?». Ancora: «esistono a suo nome polizze contro gli infortuni?». Se tali contratti sono in vigore, è bene dare risposta affermativa, evitando così il rischio di eventuali contestazioni da parte dell'assicuratore. Giuseppe Alberti

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