Se c'è una barriera architettonica

Se c'è una barriera architettonica CAS A^WìC O N D O M I N I O Se c'è una barriera architettonica N EL nostro stabile è sorta la necessità di abbattere una barriera architettonica. Si tratta di allargare la porta di ingresso dell'ascensore, in modo da consentire l'accesso a una persona in carrozzella. Posto che l'assemblea non potrà opporsi alla richiesta, chiediamo come va suddivisa la spesa e se debbano partecipare anche gli inquilini del piano terra. Lettera firmata - Torino Dobbiamo disilludere i due lettori che ci scrivono. Non è affatto vero che l'assemblea non potrà opporsi all'allargamento dell'ascensore. L'assemblea non può opporsi solo se la famiglia del condomino interessato decide di intervenire a proprie spese, altrimenti ci vuole una delibera a maggioranza, sia pure con il quorum ridotto delle delibere ordinarie (un terzo dei condomini, 334 millesimi di proprietà) e a condizione che l'ampliamento della porta non leda alcuna proprietà individuale. Se si vota a mag¬ gioranza, la minoranza dissenziente non potrà opporsi alla spesa, perché si tratta della miglioria di un impianto preesistente e non di una innovazione. Veniamo alle condizioni necessarie affinché il singolo possa operare a proprie spese: un condomino può provvedere senza l'approvazione dell'assemblea all'abbattimento di una barriera architettonica purché si verifichino due condizioni: deve essere realizzata una struttura facilmente amovibile e (come detto) che non leda il diritto al godimento delle proprietà comuni e individuali dei singoli condomini. Ora, a lume di buon senso, in questo caso si può passare sopra l'obbligo di «amovibilità» delle strutture visto che, francamente, non si capisce in sé e per sé a chi possa dare fastidio una porta un po' più larga, se non bisogna contribuire alla spesa. Però l'allargamento non deve andare a scapito di altre strutture di uso comune o individuale, altrimenti occorre l'unanimità scritta dei condomini. Quanto alla ripartizione delle spese, se ci sarà una decisione a maggioranza, andranno seguiti i medesimi criteri adottati dal condominio per la manutenzione dell'impianto e quindi, presumiamo, con esclusione dei condomini del piano terra. Accanto a queste notizie che, crediamo, non piaceranno ai nostri lettori, ne possiamo aggiungere un'altra decisamente migliore. Se verranno deliberati, i lavori potranno godere dell'agevolazione fiscale del 41%. Lo sconto può spettare anche al condomino interessato, se agisce individualmente. Un'aliquota doppia e ingiusta Il comune di Bardonecchia ha differenziato le aliquote lei, applicando il 6,5% agli immobili «non locati» e ha considerato sotto questa voce anche le seconde case tenute a disposizione dai non residenti. E' lecita un'interpretazione del genere? A chi si può ricorrere? 40 proprietari di case Bardonecchia Questa è l'unica lettera giunta in redazione sull'argomento benché decine e decine di Comuni turistici si siano comportati nello stesso modo. Sotto il profilo della legittimità, la decisione è inattaccabile. Vale forse la pena di ricordare che contro le decisioni in questa materia si può ricorrere soltanto per motivi di legittimità (seduta del consiglio comunale con numero insufficiente di presenti, tempi di legge scaduti ecc) e mai per motivi di merito. In secondo luogo perché con il termine «abitazioni non locate» si intendono, se non è diversamente specificato, gli immobili in cui il proprietario non ha la residenza, e quindi poco importa se si tratta di abitazioni a disposizione o acquistate per «creare reddito». Che decisioni di questo tipo non siano particormente eque è vero ma, d'altra parte, le amministrazioni comunali hanno uno strumento fin troppo facile a loro disposizione per riempire le casse: chiedere soldi a chi non potrà poi rivalersi nella cabina elettorale. A cura di GINO PAGLIUCA

Persone citate: Gino Pagliuca

Luoghi citati: Bardonecchia, Torino