«Ridateci la bellezza di un cielo buio»

«Ridateci la bellezza di un cielo buio» «Ridateci la bellezza di un cielo buio» LA Regione Valle d'Aosta ha recentemente approvato una Legge regionale contro l'inquinamento luminoso. L'iter è stato lungo ma infine si ò giunti a disporre di mi prezioso strumento per la tutela del cielo stellato, tanto più che si parla di creare un osservatorio astronomico a SaintBarthélemy (Nus). Sabato 21 novembre, a Torino (Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, ore 9), si terrà un dibattito tra esperti in vista di un disegno di legge analogo per la Regione Piemonte. Può quindi essere utile riepilogare qui l'esperienza valdostana. L'inquinamento luminoso è un problema sottovalutato: la luce dispersa direttamente o indirettamente al di fuori dell'area da illuminare non sembra produrre gravi danni. In realtà i danni dell'inquinamento luminoso sono notevoli. Innanzi tutto si deve considerare l'aspetto legato alla ricerca scientifica: gli osservatori astronomici vengono enormemente danneggiati nel loro lavoro. Ma il cielo non è solo dei professionisti. Recenti fenomeni astronomici spettacolari, come il passaggio della cometa Hale-Bopp, hanno reso evidente che c'è un gran numero di appassionati alla scienza del cielo. Ma non è necessario essere astrofili per apprezzare un cielo stellato: il cielo è uno spettacolo naturale paragonabile ai migliori paesaggi. Bisogna anche ricordare che l'inqumamento luminoso comporta uno spreco di denaro pubblico in quanto si utilizza solo in minima parte la luce emanata. Pensiamo a quei globi tanto diffusi che, essendo sostenuti, dal basso, da un pilastrino, inviano più luce verso l'emisfero superiore ove non serve, anzi è dannosa, rispetto a quella che giunge invece verso l'emisfero inferiore. Inoltre ogni modo di produrre energia comporta inquinamento. Quindi tutto l'inquinamento derivato dalla produzione di energia non necessaria potrebbe essere evitato. Né si deve dimenticare il danno che ha l'eccessiva illuminazione notturna causa ad alcune specie animali e in particolare a certi migratori. La Legge Regionale del 28 aprile 1998, n. 17, intitolata «Nonne in materia di illumuiazione esterna», prevede come finalità il contenimento dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, la salvaguardia della fauna notturna e delle rotte migratorie degli uccelli, e la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e non professionali, comprese le zone circostanti. La Legge si fonda su otto articoli. Il primo prevede le finalità e definisce l'inquinamento luminoso come «ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionai- mente dedicata ed in particolare verso la volta celeste»; inoltre l'articolo stabilisce che le legge non si applica ai piccoli impianti (fino a 5 punti luce con un flusso luminoso non maggiore di 1200 lumen). L'articolo 2 vieta l'utilizzo, per l'illuminazione pubblica e privata, di fasci orientati dal basso verso l'alto, siano essi fissi, roteanti o comunque mobili. Sono qumdi da escludere quei fasci potentissimi delle discoteche che hanno sollevato tante polemiche nei tempi recenti. L'articolo tre stabilisce che entro dodici mesi dall'emanazione delle norme dell'Uni e del Cei che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne per la limitazione dell'inquinamento luminoso, tutti gli nupianti di illuminazione esterna, di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati a tale normativa tecnica. (Nel frattempo si stabilisce un limite del tre per cento del flusso luminoso che viene inviato nell'emisfero superiore, rispetto al flusso luminoso emesso dalle lampade). L'articolo 4 stabilisce alcune deroghe, mentre il quinto prevede il rilascio, alla fine dei lavori di esecuzione degli impianti luminosi, da parte dell'installatore, di un certificato di conformità degli stessi alla legge. Il sesto demanda all'Agenzia Regionale per l'Ambiente la competenza circa la formulazione di pareri ed indicazioni, su richiesta di enti pubblici e privati, e la raccolta e l'esame della documentazione in merito all'applicazione della legge. Il settimo articolo prevede la sanzione amministrativa (da lire 1.000.000 a lire 3.000.000), mentre l'ottavo riguarda gli oneri per l'amministrazione. Il disegno di legge è stato elaborato da un gruppo di lavoro costituito da Ugo Venturella, funzionario della Direzione Ambiente, da Vittorio Canale, esperto illuminotecnico, e dallo scrivente (su proposta dell'assessore all'Ambiente, Elio Riccarand). Nella speranza che analoghe iniziative vengano seguite da altre regioni, l'Associazione di Ricerche e Studi di Archeoastronomia Valdostana (Arsav, via Binel 8, Aosta) è disponibile a fornire documentazione e suggerimenti. Chiunque fosse interessato al testo completo della Legge, potrà trovarlo all'indirizzo: http ://aost anet. c om/pr iva tilco s s ar d o richiederlo per e-mail a cossard&aostanet.com. Guido Cossard

Persone citate: Elio Riccarand, Guido Cossard, Hale, Lascaris, Ugo Venturella, Vittorio Canale

Luoghi citati: Aosta, Nus, Piemonte, Torino, Valle D'aosta