La potatura nel giardino privato

La potatura nel giardino privato CONDOMINIO La potatura nel giardino privato Di UE condomini pretendono che tutti contribuiscano alle spese di potatura e manutenzione degli alberi Idi alto fusto piantati nei loro giardini privati. Affermano che la Cassazione ha dato loro ragione, in una sentenza di qualche anno fa. Esiste davvero la sentenza?» ci chiede il lettore Tiberio Mandrilli di Marino (Roma). SENTENZA La sentenza della Cassazione esiste: è la 3666 del 18/4/94 (II sezione). Vi si afferma che «alle spese di potatura degli alberi, che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti, tuttavia, a contribuire tutti i condòmini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso». In altre parole le condizioni poste sono due: a) che gli alberi nel giardino privato abbelliscano il condominio; b) che la potatura sia funzionale esclusivamente al decoro dell'edificio. Non sempre ciò avviene. Può trattarsi di una potatura adatta a garantire, per esempio, la nascita di frutti, o dipendere da una scelta estetica decisa dal solo proprietario degli alberi e non condivisa dagli altri condomini. DISTANZE LEGALI Sempre in tema di giardini privati, ci è stata posto un quesito circa le distanze legali. L'articolo 892 c. c.fissa in 3 metri la distanza minima tra il tronco di una pianta di alto fusto e la costruzione, ma i singoli regolamenti comunali e gli usi possono stabilire distanze superiori. Solo dopo 20 anni di esistenza a distanze inferiori a quelle legali gli alberi non si possono spiantare; se muoiono, non è possibile rimpiazzarli. Fanno eccezione le piante di un filare lungo il confine tra 2 proprietà. Nessuna distanza da rispettare, infine, se sul confine esiste un muro divisorio e le piante sono tenute ad altezza inferiore della sommità. BASSO FUSTO Il codice civile è più permissivo se si tratta di piante di basso fusto, che nello stadio di normale sviluppo raggiungono un'altezza inferiore ai 3 metri. Per esse la distanza minima prevista dalle costruzioni è di 1,5 metri. Viti, arbusti, siepi, piante da frutto (se alte meno di 2,5 metri) possono essere interrati a un solo metro dalle costruzioni. I confini tra due proprietà possono essere segnati anche da siepi o alberi. In questo caso le piante si presumono comuni e debbono essere mantenute a spese di tutti i confinanti. Tutte queste regole valgono sia nel caso di giardini confinanti (condominiali o meno), sia per chi possiede un giardinetto privato in condominio. Le distanze legali non si applicano all'interno del singolo condominio, per il giardino di proprietà comune. DIRITTO DI VEDUTA Ma c'è di più. La distanza legale di tre metri a cui piantare un albero vale per il tronco. Se, però, la chioma della pianta ostacola la vista da una finestra, i tre metri vanno contati dai rami dell'albero (il che significa: distanza maggiore del tronco o energiche potature). Infine, in ogni momento è possibile per il vicino pretendere il taglio delle radici e dei rami che invadono il suo terreno o lo spazio sovrastante. In questo caso non si può parlare di usucapione ventennale. Una curiosità: i frutti caduti naturalmente dai rami che sporgono sul terreno del vicino gli appartengono di diritto, a meno che gli usi stabiliscano il contrario. SILVIO REZZONICO presidente nazionale Confappi

Persone citate: Tiberio Mandrilli Di Marino, Viti

Luoghi citati: Roma