La subfornitura volta pagina

La subfornitura volta pagina PICCOLE E MEDIE AZIENDE Martedì entra in vigore la nuova legge. Riguarda 3 milioni di imprese La subfornitura volta pagina Pagamenti più rapidi, agevolazioni per l'Iva ROMA. Tempi certi e più brevi nei pagamenti e agevolazioni per versare l'Iva: sono le principali novità previste dalla nuova legge sulla subfornitura che entra in vigore il 20 ottobre dopo un iter sofferto (è stala approvata dal Parlamento 4 mesi fa dopo essere stata rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica per vizio di copertura ed essersi attirata gli «strali» della Confindustria). Quello della subfornitura - spiegano dalla Conf artigianato - è un settore con «numeri» di tutto rispetto: pur non essendo disponibile un vero e proprio censimento l'organizzazione artigiana «sottostima» un fatturato annuo complessivo per le piccole e medie imprese attive nel settore industriale che viaggia intomo ai 200.000 miliardi di lire su un fatturato complessivo di 1 milione ed 800 mila miliardi. Le piccole e medie imprese industriali che lavorano in subfornitura sono il 30% del totale, ovvero, circa 3 milioni di aziende che da martedì potranno contare su procedure più stringenti e maggiori garanzie sui tempi dei pagamenti. Anche perchè l'Ue, che ha già in cantiere una proposta di di¬ rettiva sulla subfornitura, valuta che sia proprio la crisi di liquidità la prima causa di «mortalità» delle pini con il 25% dei fallimenti (in Europa) che - sempre secondo Confartigianato - arriva in Italia ad una percentuale del 30-35%. I subfornitori, ritenuti più deboli e spesso costretti ad attendere tempi lunghissimi per il pagamento dei loro servizi da parte dei committenti (anche Fino a 360 giorni secondo Confartigianato) saranno quindi più tutelati: la legge stabilisce, tra l'altro, che il prezzo pattuito debba essere corrisposto non oltre i 60 giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia può essere fissato un termine diverso (non oltre i 90 giorni). Nel caso in cui tali termini non vengano rispettati, il committente dovrà al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi pari al tasso di sconto maggiorato del 5%. Se il ritardo nel pagamento supererà i trenta giorni dal termine convenuto la penale per il committente sarà pari al 5% dell'importo.

Persone citate: Fino

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