Tarsu, no per box e cantine

Tarsu, no per box e cantine i sisa CONDOMINIO Tarsu, no per box e cantine C ONFEDILIZIA nelle scorse settimane ha dato risalto a una sentenza della Commissione Tributaria di Parma (numero 113/09 /98 pronunciata l'8 luglio scorso), con la quale è stato stabilito il principio che la Tarsu, la tassa sui rifiuti urbani solidi, non va pagata per le superfici adibite a solaio, cantina, garage. La sentenza è di grande interesse e vale senz'altro la pena approfondire le motivazioni dei giudici (come ci hanno anche chiesto alcuni lettori). ECCEZIONI Punto di partenza della Commissione è l'articolo 62 del decreto legislativo 507/93, cioè la norma che ha istituito la Tarsu. Il testo di legge dice (comma 1) che «la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite», e poi precisa, nel successivo comma: «Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno». ATTIVITÀ' SVOLTA La Commissione rileva che la legge, con l'eccezione di quanto riguarda i rifiuti speciali, tossici o nocivi, va interpretata nel senso che l'attitudine a produrre rifiuti non è degli immobili ma di chi in quei locali svolge un'attività. Aggiungendo, con un pizzico di ironia che non ci saremmo mai aspettati in una sentenza tributaria: «E' evidente che è l'attività esercitata nei locali a generare materiali di risulta, da asportare, distruggere o stoccare, posto che non è certo la polvere a costituire un problema del nostro tempo». IMPEDIMENTI A sostegno della propria tesi, la Commissione cita una circolare, la 22/6/94 numero 95/E, della Direzione Generale della fiscalità locale, che evidenzia come il comma 2 si riferisca non solo a condizioni che obiettivamente impediscano la produzione dei rifiuti ma anche all'uso delle superfici. In questo senso, secondo la circolare, sono esclusi dal tributo «i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo, locali di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, cumuli di materiale alla rinfusa». MEMORIE Esaminando poi nel dettaglio il ricorso, i giudici proseguono con l'ironia, facendo rilevare che i solai, per loro natura, sono locali in cui si accede raramente e solo per «aggiungere altre memorie, in attesa di trovare il coraggio per liberarsene e quindi, più che locali atti a produrre rifiuti, paradossalmente finiscono per impedire che dei rifiuti vengano posti in circolo». Il principio ispirativo del dlgs 507/93, dicono i giudici di Parma, è che i locali sottoposti a tassazione devono essere strettamente connessi all'attività di chi li detiene. POSTO AUTO Il magazzino di stoccaggio della merce di un negozio o di un artigiano sicuramente deve entrare nel conteggio, perché è funzionale all'espletamento dell'attività commerciale o artigiana; invece il locale in cui vengono accatastate macchine in disuso, o pezzi delle stesse è escluso, in quanto adibito a un uso non direttamente connesso all'attività del detentore. Trasferendo il discorso alle abitazioni, vanno esclusi i box e i garage, perché chi li detiene di sicuro non ci vive dentro. Gino Pagliuca

Persone citate: Gino Pagliuca