Il tetto da rifare e tre proprietari

Il tetto da rifare e tre proprietari NDOMINIO Il tetto da rifare e tre proprietari DOBBIAMO rifare totalmente il tetto di un fabbricato con variazione della pendenza. I pro prietari dell'immobile sono tre e ognuno possiede un piano. Le tre parti sono uguali, mentre il sottotetto non è abitabile. Come va suddivisa la spesa? E' vero che l'Iva è del 10%? I. B. - Torino La suddivisione avverrà semplicemente per quote millesimali. In mancanza di tabelle, per buon senso si può suddividere la spesa in tre parti uguali II piano è del tutto ininfluente. Per quanto riguarda l'Iva, è al 10% per le opere di ristrutturazione. Se c'è una regolare concessione edilizia non ci sono problemi. Quel giardino è proprietà comune Stiamo avviando i lavori per adeguarci alla legge 460/90, l'importo è di 360 milioni più Iva, da dividere tra 240 condomini. Contemporaneamente stiamo cercando di risolvere un problema di infiltrazione nei box, comprendente il rifacimento del piano giardino, per altri 60 milioni. L'amministratore dice che le spese vanno ripartite per millesimi e che, alla seconda, deve partecipare anche chi, come me, non possiede il box. E' giusto? S. B. - Torino Sì, se non ci sono disposizioni contrarie nel regolamento condominiale. In particolare, per i box, il problema deriva dal giardino soprastante, di proprietà comune. Cinque appartamenti ma un voto soltanto Nel mio palazzo un unico proprietario possiede cinque alloggi. Nelle delibere il suo voto conta per uno o per cinque? Lettera firmata - Torino Quel proprietario potrà far valere tutti i suoi millesimi di proprietà, ma ai fini del computo delle maggioranze nu¬ meriche il suo voto varrà sempre uno. Non serve neppure l'escamotage della delega. Non è possibile delegare, ad esempio, la moglie per un appartamento o il figlio per un altro. Per l'ascensore occorre unanimità Nel nostro condominio ci sono tre scale e, approfittando delle agevolazioni per chi ristruttura, vorremmo installare l'ascensore. La prima e la terza scala hanno raggiunto l'unanimità e quindi l'opera è stata deliberata. Nella nostra scala, invece, gli abitanti del primo e del secondo piano sono contrari all'installazione di un ascensore esterno, perché dicono che l'impianto verrà a modificare parti comuni dell'edificio. L'amministratore sostiene che senza l'unanimità non è possibile procedere, anche se siamo disposti ad assumerci tutte le spese. E' davvero così? Ma l'opera non potrebbe passare come abbattimento di barriere architettoni¬ che, per la cui approvazione è sufficiente una maggioranza ridotta? F. N. - Vado Ligure L'amministratore ha ragione. Qualsiasi mutamento di destinazione delle parti comuni va approvata con l'unanimità. La strada dell'abbattimento delle barriere architettoniche è percorribile, ma è a rischio di contenzioso legale di dubbio esito. Infatti, la giurisprudenza più recente ammette la possibilità di approvare le opere con un quorum ridotto solo se si tratta di strutture piccole e facilmente removibili. E, comunque, l'abbattimento di barriere con un ascensore lo si realizza installando un apparecchio a norma per l'utilizzo da parte di invalidi. Dunque, più grande e più costoso (e più «devastante» nei riguardi delle parti comuni) degli apparecchi standard. Se la cosa può consolare il nostro lettore, è inutile avere tanta fretta, come ha chiarito l'ultima circolare esplicativa del ministero sull'agevolazione del 41%: gli ascensori sono esclusi. A cura di GINO PAGLIUCA

Persone citate: Gino Pagliuca

Luoghi citati: Torino, Vado Ligure