La tinteggiatura dei balconi

La tinteggiatura dei balconi NDOMINIO La tinteggiatura dei balconi H EL nostro palazzo stiamo procedendo ad alcuni lavori. Tra questi c'è la tinteggiatura delle superfici poste sotto i balconi. Come va ripartita la spesa? Il nuovo amministratore sostiene che ogni condomino deve pagare la tinteggiatura del balcone soprastante, i condomini dell'ultimo piano non devono pagare la tinteggiatura del cornicione che copre i loro balconi, mentre tutti devono ripartire le spese per la tinteggiatura dei balconi del primo piano. E' un criterio corretto? Giuseppe Gonella Cambiano (TO) Posseggo un piccolo condominio a Vercelli costituito da sei alloggi e da negozi. Vorrei rifare la facciata, il piazzale parcheggio auto e tinteggiare le scale. Come devo suddividere le spese? A. S. - Vercelli Sulla manutenzione dei balconi ci sono diverse correnti di pensiero e contrastanti pronunce giurisprudenziali. La tesi prevalente, però, è quella sostenuta dal vostro amministratore. Secondo questo orientamento, i balconi non sono null'altro che un prolungamento dell'unità immobiliare, e quindi le spese si suddividono esattamente come avviene tra due appartamenti: il proprietario del piano di sopra paga per il pavimento; quello del piano di sotto per il soffitto, le spese per la soletta vanno suddivise a metà (articolo 1125 ce). E passiamo alla seconda lettera. Rifacimento del cortile e della facciata: non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di lavori di manutenzione straordinaria, il cui onere spetta al proprietario. In questo caso bisogna solo vedere se il contratto di locazione degli appartamenti consente di recuperare il saggio di interesse legale (5% annuo) sulle spese sostenute. Sui negozi questo è implicito, anche se non espressamente richiamato dal contratto, perché le norme in materia dell'equo canone non sono derogabili. La tinteggiatura delle scale è un problema più complesso. Secondo le organizzazioni dei proprietari si tratta di manutenzione ordinaria, secondo gli inqui¬ lini di opere straordinarie. Se i contratti di locazione non scendono nello specifico, chiedere agli inquilini di pagare potrebbe anche portare a contenzioso. Meglio cercare un accordo preventivo. Per quanto riguarda la suddivisione della spesa tra gli inquilini, andranno adottati i medesimi criteri di ripartizione adottati per la pulizia delle scale stesse. Se i negozianti ne sono esclusi non parteciperanno neppure alla tinteggiatura. Imprese di pulizia le nuove norme Più volte avete fatto riferimento alle nuove norme sulle imprese di pulizia in condominio. Vorrei conoscere quali norme regolamentano oggi il settore. Andrea Morelli Grottaferrata (Roma) Dallo scorso autunno gii appalti per le pulizie possono essere concessi solo a imprese iscritte a un apposito Albo presso la Camera di commercio. L'iscrizione a questo albo è subordinata alla presenza di requisiti economici e di onorabilità. Le norme di riferimento sono la legge 82/94 e, soprattutto il decreto di attuazione, il 274 del 7/7/97, emanato dal ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 188 del 13 agosto. I millesimi dell'ascensore Nella quota a millesimi per le spese dell'ascensore vanno computati anche i millesimi della cantina oppure si tiene conto solo degli appartamenti? A. Marchese - Savona Si tiene conto di quello che prescrive il regolamento condominiale. Se non è prevista una tabella specifica (che ad esempio tenga conto del piano in cui si trova l'appartamento) per le spese di ascensore, ma si parla genericamente di tabelle millesimali, la ripartizione sarà la medesima applicabile alle spese generali e quindi tenendo conto anche di cantine e pertinenze. A cura di GINO PAGLIUCA

Persone citate: Andrea Morelli, Gino Pagliuca, Giuseppe Gonella Cambiano

Luoghi citati: Grottaferrata, Roma, Savona, Vercelli