Perché rinunciare al 41% di sconto?

Perché rinunciare al 41% di sconto? CASA! C ONDOMINIO Perché rinunciare al 41% di sconto? HEL mio condominio i proprietari si apprestano ad approvare lavori di ristrutturazione per I una spesa complessiva di 220 milioni, chiedendo lo sgravio fiscale del 41%. Esiste l'obbligo di chiedere l'applicazione della leggo del 41%? Può un solo condomino chiedere all'amministratore di applicare la nonna anche se la maggioranza non volesse? Può un condomino, pur pagando i costi, rifiutarsi di dichiarare lo sgravio fiscale sul 740? Lettera firmata - Alessandria Non c'è alcun obbligo a chiedere vantaggi fiscali. Se un contribuente ritiene di voler pagare di più per aiutare le casse dell'Erario è liberissimo di farlo. Quindi il lettore può benissimo rifiutarsi di scaricare il 41% di sua spettanza. Questo per rispondere alla terza domanda. Più complesse sono le altre due. A lume di buon senso può esistere una sola ragione perché un condominio voglia rinunciare all'agevolazione del 41 % e cioè che gli è stato offerto di fare i lavori in nero, con un congruo sconto. Un singolo condomino che, consapevole di questa cosa, si opponesse, avrebbe tutto il diritto di farlo. E avrebbe ottime ragioni secondo noi. A parte il fatto che a fronte di una detrazione del 41 % ben difficilmente il «nero» può risultare conveniente, rimane da considerare che lavori di importo così rilevante corrono un alto rischio di dare luogo a contestazioni. E senza fattura è difficile costringere un'impresa a porre di nuovo mano alle opere. La causa vinta è atto pubblico Il mio condominio ha vinto una causa nei confronti di un confinante. Vorrei sapere se è mio diritto leggere gli atti della causa e quando la vertenza potrà dirsi definitivamente chiusa. Maria Viale - Torino I condomini hanno il diritto di avere tutte le informazioni circa la causa conclusasi in favore del condominio e di leggerne gli atti. La causa può dirsi definitivamente chiusa quando la sentenza non è più impugnabile dal confinante (l'appello è proponibile entro un anno dal deposito della sentenza oppure entro un mese dalla notifica effettuata al confinante medesimo). Quando si applica l'agevolazione Sono un privato e posseggo un fabbricato accatastato come C/2, con possibile cambio di destinazione a D5. Chiedo se è possibile ottenere l'agevolazione fiscale del 41 per cento per gli interventi che stiamo eseguendo in concessione. G. B. - Biella L'agevolazione si applica ai fabbricati accatastati come lettera A, ad eccezione degli uffici. Negli altri casi è possibile usufruire dello sconto sola se l'immobile è pertinenza di un'abitazione oppure, solo per i lavori inerenti le parti comuni, se si tratta di una unità immobiliare sita in un condominio la cui maggioranza sia rappresen¬ tata da possessori di immobili residenziali. Se non si verifica una di queste due condizioni (e sembra molto difficile dalle pur scarne informazioni della lettera) non si ha diritto allo sconto. Nessun permesso dall'assemblea Ho acquistato in un condominio un box che ha un servizio esterno in comune con un'altra unità immobiliare. Adesso vorrei sostituire la porta del box con una più comoda serranda e realizzare un piccolo bagno interno. E' necessario chiedere il peimesso al condominio? A. B. - Torino No, per fare lavori basta presentare la dichiarazione di inizio attività al Comune. Ovviamente la realizzazione del servizio interno dovrà essere eseguita a regola d'arte e non creare nessun problema all'impianto fognario degli altri condomini. A cura di GINO PAGLIUCA

Persone citate: Gino Pagliuca, Maria Viale

Luoghi citati: Alessandria, Torino