La delega, limiti e regole

La delega, limiti e regole CONDOMINIO La delega, limiti e regole Ui NA buona parte delle lettere sul tema condominiale che giungono in redazione riguarda le modalità I di svolgimento dell'assemblea. E, sovente, chi scrive lamenta il fatto che le decisioni sono assunte da poche persone e magari dall'amministratore stesso, grazie al sistema della delega. Su questo punto, però, è necessario essere chiari: il codice civile non pone alcun limite alla possibilità di delegare a un terzo partecipazione e voto all'assemblea e non pone neppure un divieto di delega all'amministratore, e con questo rispondiamo al signor A. F. di Moncalieri, che ci chiede se è giusto che l'amministratore possa votare sul rinnovo del suo mandato. Che non si tratti di una manifestazione di buon gusto siamo d'accordo, ma da un punto di vista giuridico non c'è nulla da dire. Va rilevato che l'amministratore ha ricevuto una delega da uno o più condomini i quali, evidentemente, si fidano di lui e, se presenti, avrebbero con tutta certezza votato la riconferma. ESTRANEI In mancanza di disposizioni legislative si può sopperire solo intervenendo a livello di regolamento condominiale. Nulla vieta di inserire nel testo disposizioni che limitino il numero delle deleghe conferibili, che impediscano di dare la delega a estranei al condominio (disposizione che sconsigliamo: in qualche caso potrebbe risultare opportuno delegare alla partecipazione un professionista) o, infine, di conferirla all'amministratore in carica, sempre che l'amministratore sia estraneo al condominio. FORMA SCRITTA Potrebbe poi risultare opportuno stabilire che la delega possa essere conferita unicamente in forma scritta. Infatti, anche a questo riguardo, il codice civile nulla dice e siccome i contratti verbali sono validi in tutti i casi in cui non sia prescritta dalla legge la forma scritta si potrebbero porre problemi in sede di verifica delle maggioranze in assemblea. Dobbiamo però dire che la gran parte dei presidenti di assemblea, in genere, chiede una delega scritta e, anzi, molti amministratori nel foglio contenente la convocazione già prevedono un apposito spazio per il conferimento della delega. VOTO UNICO Nel caso, molto frequente, che un immobile sia in comproprietà o comunione, il comproprietario o coniuge che partecipa all'assemblea non ha bisogno della delega degli altri aventi titolo. Se più comproprietari hanno idee differenti, non è possibile frazionare il voto prò quota. Saranno i comproprietari a dover decidere, nelle forme che ritengono più opportune, chi dovrà votare in assemblea, con l'intera quota millesimale spettante all'unità immobiliare. Se più comproprietari si presentano in assemblea, ognuno reclamando il diritto a votare, il presidente deve procedere, come prescrive l'art. 67 delle disposizioni di attuazione ce, al sorteggio. ORDINE DEL GIORNO Infine, va ricordato che la delega è valida solo per le delibere concernenti argomenti indicati dall'ordine del giorno. Nel caso si votasse anche su altro, il delegato dovrebbe votare solo per la quota di sua spettanza. Si tratta, più che altro, di un «caso di scuola». Infatti, gli amministratori accorti badano bene, se all'assemblea non sono presenti fisicamente i mille millesimi del condominio, a non far deliberare fuori dall'ordine del giorno. Le delibere sono comunque nulle. Gino Pagliuca

Persone citate: A. F., Del Giorno, Gino Pagliuca

Luoghi citati: Moncalieri