Rimborsi alle vittime dei crack finanziari

Rimborsi alle vittime dei crack finanziari VADEMECUM Attivato il Fondo nazionale di garanzia tra gli intermediari per i clienti restati con il cerino acceso in mano. La procedura per recuperare il 25% Rimborsi alle vittime dei crack finanziari CHI è stato vittima negli ultimi cinque anni di un crack di una società di intermediazione, di una fiduciaria o di un agente di cambio, potrà recuperare il 25% della somma investita. A fine luglio, infatti, è stato deciso un finanziamento straordinario per il «Fondo nazionale di garanzia», il sistema di indennizzo dei clienti degli intermediari autorizzati, che consentirà di rimborsare 1/4 della somma investita da tutti i clienti degli operatori falliti negli anni scorsi. E potrà riavere i soldi anche chi non ha fatto domanda ma è rimasto coinvolto in uno dei 24 casi sui quali l'organismo si è pronunciato: l'importante è che risulti tra i creditori accertati, e presenti la domanda di indennizzo entro il 20/7/99. PROROGA DEI TERMINI Sono stati infatti «riaperti» i termini per le domande perché - a detta degli stessi organismi del Fondo - non tutti gli investitori, e soprattutto quelli rimasti scottati nelle situazioni più vecchie, sono a conoscenza di questa possibilità. Attenzione, però, a evitare confusioni e speranze che andrebbero deluse: è inutile rivolgersi al Fondo di garanzia se si è rimasti coinvolti in crack di società quotate dichiarate fallite, o per aver sottoscritto titoli o affidato soldi a chi operava al di fuori delle norme sulle Sim. Il Fondo opererà anche per il futuro - seppure con un limite diverso per gli indennizzi • e dunque anche chi si trova in situazioni «a rischio» come quelle indicate nella seconda tabella potrà contare su un paracadute. PROTEZIONE Chi inizia l'attività di intermediazione ha l'obbligo di aderire al Fondo -istituito nel '96 - e versare i contributi chiesti per garantirne la liquidità. Ad essere tutelati da questo sistema, dunque, sono solo i clienti degli intermediari autorizzati ad operare in Borsa: Sim, finanziarie di investimento, agenti, fiduciarie, società di gestione patrimoniale e fondi comuni, italiani e non, purché iscritti nell'apposito elenco tenuto da Consob e Banca d'Italia. Vediamo che cosa deve fare chi era cliente di uno dei 24 intermediari per i quali sono partite le procedure di rimborso. CONTRIBUTI Per quel che riguarda il passato, ossia i fallimenti dichiarati fino al 31/1/98, la situazione è stata sbloccata a luglio, quando gli associati al Fondo, e cioè tutti gli intermediari autorizzati attualmente in attività, hanno accettato di aumentare i contributi per arrivare a chiudere vicende aperte da tempo. Si tratta di un buco complessivo accertato di 662 miliardi, con circa 9400 investitori coinvolti (in parte indennizzati). INDENNIZZO Il rimborso previsto dalla legge di istituzione del Fondo è pari a un quarto della somma investita, ovvero dell'importo del quale risulta creditore in base allo stato passivo della società. In pratica, chi ha un credito accertato di 200 milioni riceverà subito dal Fondo 50 milioni. Se al termine della procedura dovessero spuntare altre disponibilità, ad esempio per un totale di 150 milioni, avrà diritto ad ottenere solo i 100 milioni residui. All'indennizzo si ha diritto in tutti i casi, anche sé, ad esempio, si è fatto causa agli amministratori della società per ottenere il risarcimento del danno. Se l'esito sarà positivo, la somma incassata come indennizzo non verrà messa in discussione. CREDITO VANTATO Il regolamento del Fondo, infatti, non fa differenze tra investitore e investitore, né per quel che riguarda le cifre impegnate né per la posizione presa nei riguardi della società fallita, a patto che risulti dalle carte il credito vantato. Quanto ai tempi di rimborso, la procedura impostata a luglio stabilisce come unico criterio di precedenza quello dell'«anzianità» del fallimento. DOCUMENTAZIONE Le domande, sottoscritte dall'investitore, dovranno contenere i dati relativi al proprio credito, riferendosi alla somma riconosciuta in base allo stato passivo depositato dalla società, e la documentazione riferita al singolo fallimento emessa dal Tribunale, facilmente reperibile dai curatori fallimentari. Le domande di indennizzo sono ammesse anche in caso di dichiarazione tardiva di credito, ossia quando la richiesta di essere iscritti come creditori sia stata presentata in ritardo rispetto ai tempi previsti per cause che non hanno a che vedere con la volontà del singolo, a patto che la sentenza relativa sia passata in giudicato. In tutti i casi, il pagamento degli indennizzi è effettuato nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna insolvenza, anche per le richieste «ritardatarie». A CHI LA DOMANDA Anche per le domande relative ai crediti ammessi.allo stato passivo a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva è stato deciso di seguire lo stesso ordine e priorità dell'insolvenza cui si riferiscono. Per questo, chi non si fosse ancora mosso in questi anni farà bene a informarsi dal commissario liquidatore della società o anche dal Fondo, per non rischiare di rimanere fuori dal rimborso, perché - è bene ricordarlo - questo scatta solo se viene presentata una specifica richiesta, anche se si è tra i creditori accertati. L'indirizzo al quale rivolgersi è: Fondo nazionale di garanzia, via Marco Minghetti 17, 00187 Roma, telefono 06/67.87.800. CIFRA FISSA Fin qui le procedure da seguire per i crack del passato. Ma il Fondo avrà il compito di intervenire anche per le insolvenze del futuro, e per questo già si profilano all'orizzonte una serie di situazioni ad alto rischio. Per quelle definite da febbraio in poi, però, cambia il sistema di calcolo della somma rimborsabile, che non potrà in ogni caso superare i 20.000 Ecu, ossia poco meno di 40 milioni. Il meccanismo di rimborso prevede infatti che l'indennizzo sia pari, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammes¬ si allo stato passivo, ridotto delle eventuali somme già recuperate, fino ad un massimo complessivo di 20.000 Ecu (sono dunque più tutelati i sottoscrittori che hanno investilo piccole somme). SCADENZE RAVVICINATE Per il futuro ci saranno tempi più stretti per presentare la domanda, sei mesi dalla data di pubblicazione sulla G. U. dell'avviso di liquidazione coatta o del deposito dello stato passivo, o della sentenza di omologazione del concordato passata in giudicato. Trascorso questo periodo, a meno di non poter dimostrare che la domanda è stata presentata in ritardo per questioni non legate alla propria volontà, non ci sarà più il diritto al rimborso da parte del Fondo. Il pagamento scatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine massimo di sei mesi. In tutti i casi sono esclusi dal pagamento degli indennizzi investitori per i quali sia accertata una responsabilità nello stato di insolvenza della società. TRE CASI Il meccanismo di tutela previsto dal Fondo per la gestione dei crack formalizzati da febbraio in poi, prevede norme precise, messe a punto in base a un apposito regolamento. L'intervento scatta quando l'insolvenza dell'intermediario è stata accertata e formalizzata. In pratica, il fondo può intervenire in tre casi: 1) quando è stato emesso il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa 2) dopo la sentenza di dichiarazione di fallimento 3) nel caso di concordato preventivo dopo la sentenza di omologazione del concordato stesso. Il Fondo indennizzerà gli investitori per i crediti che derivano da tutte le operazioni di investimento effettuate fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione a operare. Ma come scoprire prima che sia troppo tardi se qualcosa non funziona, visto che anche in questi ultimi mesi ci sono una serie di intermediari in difficoltà accertata? SOSPENSIONE A far scattare la campanella d'allarme deve essere l'annuncio della decisione della Consob di sospendere, anche in via cautelare, l'intermediario dall'attività. Tale I atto può essere seguito dalla nomina di un commissario per la gestione. Se la situazione non si risolve, la legge prevede l'intervento del ministero del Tesoro che, su proposta della Banca d'Italia e della Consob, può decidere lo sciogbmento dell'amministrazione straordinaria. Se neppure così si riesce a trovare una soluzione che tuteli gli investitori - in questa fase può essere deciso, ad esempio, lo scioglimento volontario della società e il rimborso dei sottoscrittori - si arriva alla Uquidazione coatta amministrativa, oppure alla dichiarazione di fallimento. Solo a questo punto scatta la possibilità di chiedere il rimborso al Fondo. VIA INTERNET Ma come fare, allora, per tenere sotto controllo la situazione? Un buon sistema è quello di consultare ogni tanto il sito Internet della Consob (http//www.consob.it). Qui, infatti, si possono trovare, praticamente in tempo reale, sulla pagina relativa ai «provvedimenti urgenti», tutte le delibere riguardanti gli intermediari. Antonella Giordani JGLOBAL SIM IjMilano Tel. 02/760341 1 1 AGENTE DI CAMBIO H CARLO DE BERNARDI l DI VALSERRA : Milano : AGENTE DI CAMBIO; | GIUSEPPE VIZZINI I Trieste Decaduto dall'Albo degli intermediari Rimborsi alle vittime dei crack finanziari PRISMA SIM Bologna PATRIMONIUMSIM Ferrara ;„ SFA SIM Torino ■ MECIFIN Él Roma i AGENTE DI CAMBIO GIANLUCA CAFFARENA Genova FIDUCIARIA INV. FIN. Roma FID. E REV. FIDUCIARIA Milano MOBILINVEST FIDUCIARIA Milano PROGETTO INVESTIMENTI SIM Milano MEDIOGESTSIM Torino CONFITRADE INTERNATIONAL SIM Roma ZOPPI SIM Milano GENERALCONSULT SIM Torino A.C. GIRARDI &C. SIM Milano LIRANOVA SIM Milano STUDIO EFFE SIM Lucca SIM&FED Milano EMILIANO-ROMAGNOLA SIM Bologna AGENTE DI CAMBIO SERGIO BOTTEGA Venezia FINANZA & COMUNICAZIONE SIM I Milano \ AGENTE DI CAMBIO GIUDO DE ASMUNDIS : Napoli \ ECUSIM 1 Milano PROFESSIONE* FINANZA SIM Napoli GREENFIELD & PARTNERS SIM Torino 9/12/1992 14,5 miliardi 85 23/04/1993 . 14,6miliardi 85 16/08/1993 III 140 miliardi |§| 2000 21/04/1993 |jj 5,8 miliardi 13 3/02/1993 H n.d. H| n.d. 27/09/1993 I n.d. n.d. 9/08/1993 f n.d. H n.d. 4/10/1993 t n.d. Fj n.d. 30/11/1993 J n.d. Fj n.d. 15/10/1993 £ 104#1 miliardi O 1875 20/10/1994 ^ 700 milioni LJ 10 10/05/1994 * 44,7 miliardi FJ 583 7/10/1994 £ 3 miliardi M n.d. 5/07/1994 36,3 miliardi O 151 4/04/1995 fc 21y4 miliardi Inj 907 17/06/1995 Ij 1 miliardo H 69 17/07/1996 |K 76 miliardi igj 1255 26/04/1995 1 1 40,6 miliardi 707 7/04/1995 H 150 miliardi W., 600 14/03/1996 H n.d. 30 15/05/1996 ^ n.d. §§f n.d. 18/07/1996 I ' 112 miliardi f?§ 1500 6/06/1996 §11 135 miliardi •* 1800 14/03/1997» n.d. n.d. GIANLUCA MATTIOLI 051/229714 GIANTOMASO GIORDANI 0532/249764 CARLO RAVA 011/540056 VINCENZO MEZZACAPO 06/3701975 n.d. n.d. n.d. n.d. FABRIZIO BARBERIS 02/70108892 PIERANGELO CERRI 011/5622959 DOMENICO CONDELLO 06/3225071 FAUSTO CASARANO 02/48012639 ROSMINO BANONE 011/5172529 MASSIMO DATTIRINO 02/72003613 FRANCESCO PAOLO BEATO 02/76023970 ENRICO MOTRONI 0584/961585 n.d. PIETRO AICARDI 051/349627 GIANCARLO TOMASIN 041/5205077 VITTORIO DI SILVIO 02/55010186 n.d. i ETTORE MAUPOÌL g 02/8051169 DOMENICO BUONUOMO 081/411440 LIQUIDATORE GIOVANNI 011/5624682 pet 0Pero * liquidazione coatta amministrativa