Consumatori c'è una legge per voi

Consumatori c'è una legge per voi Da sabato scorso è finalmente in vigore anche in Italia una norma che riconosce ufficialmente il ruolo delle associazioni dì difesa dei cittadini Consumatori c'è una legge per voi GUIDA GARANTITI per legge. A consumatori e utenti che avevano soltanto possibilità di protestare «dopo» aver subito danni se qualcosa non funzionava nel campo dei servizi e degli acquisti, ora è riconosciuto il diritto di bloccare «prima» i comportamenti dei gestori o dei produttori che possono mettere a rischio la sicurezza e la qualità dei prodotti, grazie alla legge di tutela entrata in vigore due giorni fa, sabato 29. IN GIUDIZIO Per esercitare questo nuovo potere ci si dovrà rivolgere alle associazioni dei consumatori, adesso legittimate ad agire in giudizio contro chi può danneggiare i consumatori, obbligandolo a fare marcia indietro. Una prospettiva tutta nuova, aperta dalla legge che introduce il principio del riconoscimento formale dei diritti di consumatori e utenti. E, anche sulla base di quanto previsto a livello comunitario, prevede un ruolo forte per le associazioni, alle quali viene dato il cosiddetto «potere inibitorio», ossia quello di chiedere al pretore, in via urgente, di far cessare i comportamenti ritenuti pericolosi o che vanno contro i diritti dei cittadini. Questo potere è però riconosciuto solo alle associazioni che, rispettando una serie di requisiti minimi in termini di numero degli iscritti, presenza regionale, e attività svolta, sono iscritte in un apposito elenco controllato dal ministero dell'Industria. IL MARCHIO «DOC» La legge, in sostanza, mette uno stop a tutte le operazioni di semplice scopo propagandistico, facendo ima netta distinzione tra le associazioni «doc» e le altre. Così, ora che le disposizioni sono entrate in vigore, c'è un grande fermento nel settore, che si presenta piuttosto variegato, e dove non si nascondono voci critiche o di dissenso, soprattutto da parte di chi non ha al momento tutte le carte in regola per iscriversi. Per questo abbiamo deciso di andare a vedere come si sono mosse, fino ad oggi, le associazioni attive e già in qualche modo «riconosciute» a livello ufficiale come garanti dei cittadini, e quali programmi hanno in cantiere (vedi pagine 2 e 3). Sarà così possibile, per chi si ritiene danneggiato o ha bisogno di tutela, fare una scelta oculata tra i vari soggetti che operano in questo campo, anche alla luce delle nuove possibilità offerte dalla legge. DIRITTI FONDAMENTALI La legge in questione, per prima cosa, riconosce a consumatori e utenti 7 diritti fondamentali: tutela della salute sicurezza e qualità di prodotti e servizi 3) adeguata informazione e corretta pubblicità 41 educazione al consumo 5) correttezza, trasparenza ed equità nei contratti relativi a beni e servizi 6) promozione dell'associazione fra consumatori e utenti 7) servizi pubblici erogati secondo standard di qualità ed efficienza. POTERE INIBITORIO Ma che cosa cambierà, in concreto, ora che i diritti sono stati messi nero su bianco? Una delle conseguenze fondamentali della leg- 11 ge è l'arrivo di vere e proprie sanzioni per chi non li rispetta e di una pubblicità negativa che non potrà che avvantaggiare chi, al contrario, si muove con correttezza sul mercato. Uno dei cardini della legge, infatti, è il riconoscimento alle associazioni dei consumatori ima, ricordiamolo, solo a quelle iscritte nell'elenco del ministero dell'Industria) del potere inibitorio, ossia della possibilità di far ricorso al giudice - il pretore in questo caso - per chiedere che vengano sospese tutte le attività o i comportamenti dannosi per i consumatori. Al giudice le associazioni potranno chiedere anche di ordinare la pubblicazione sulla stampa, sia a livello nazionale che locale, della decisione che dà ragione ai consumatori. SETTORI D'INTERVENTO Si potrà agire a tutto campo: dalle clausole dannose per i consumatori, ancora presenti in tanti contratti di servizi finanziari, ai saldi pubblicizzati sulle nuove collezioni e praticati invece solo su capi dell'anno precedente, alle offerte promozionali non mantenute nelle grandi catene di distribuzione; dalle proposte di rate «a tasso zero», per le quali invece ci si scopre a pagare interessi salati, ai trasporti che non funzionano, ai ritardi ned'ottenere i servizi richiesti. In tutti i casi le associazioni saranno legittimate ad agire, e non solo su segnalazione degli utenti, a patto che si tratti sempre di difendere gli interessi collettivi. CONCILIAZIONE Non è detto, però, che tutto debba arrivare in mano al giudice: se adire in giudizio è un potere «forte», prima di arrivare a fare questo passo le associazioni dovranno chiedere direttamente ai soggetti interessati di sospendere le attività scorrette. Solo se questi non lo faranno entro Ì5 giorni scatterà la successiva procedura. E prima di arrivare dal pretore si potrà anche seguire la via del tentativo di conciliazione di fronte alle Camere di Commercio che hanno attivato le commissioni di arbitrato. Si tratta di strutture che possono giungere a forme di accordo tra le parti, definendo tutti gli aspetti della questione, compreso l'eventuale risarcimento del danno. Il tutto entro il termine massimo di 60 giorni. A garantire il rispetto dell'accordo sarà poi l'approvazione del verbale da parte del pretore. Attenzione, però: il maggior potere ricono¬ sciuto alle associazioni non vuol dire che queste siano l'unico soggetto cui ricorrere per far valere i propri diritti. POSSIBILE FAR DA BE' Chiunque lo vorrà, infatti, potrà decidere di far da sé, senza chiedere alcuna tutela. Questo vale in tutti i casi e qualunque sia la via scelta. Non bisogna dimenticare, infatti, che da qualche tempo esistono uffici reclami, organismi di controllo, e autorità «garanti» per consumatori e utenti (l'elenco è a pagina 3) che, oltre ad accogliere le segnalazioni e le proteste, possono anche condannare gli autori delle scorrettezze a risarcire i danni. Un discorso, questo, che non vale per l'Antitrust e l'Autorità garante della privacy, le quali possono sanzionare chi opera sul mercato senza rispettare le regole, ma non prevedono forme di indennizzo diretto per i consumatori, come accade invece in tutti gli altri casi. Si può far da sé, inoltre, anche quando si decide di seguire la via della conciliazione tramite il giudice di pace o gli organismi delle Camere di Commercio, oltre che, ovviamente, quando si vuol ricorrere al giudice ordinario. —- Antonella Donati ASSOCIAZIONE- ANNO Dl NASCITA SETTORI ASSISTENZA COSTO NUMERO 1 ASSOMAZIONfc- ANNO Dl NAM.IIA Dl INTERVENTO LEGALE *~ ISCRIZIONE ISCRITTI 1 ^^tmt^wxmSaJBmmJUmiM _ BiHiii^lwIUJKB^MKBBBBlHIiM if§ LA NORMATIVA E I PROTAGONISTI 1 -1 consumatori e gli utenti hanno diritto a a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione ed a una corretta pubblicità; d) all'eduzione al consumo; e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei contratti relativi a beni e servizi; f) alla promozione dell'associazione fra consumatori ed utenti; g) a servizi pubblici erogati secondo standard di qualità ed efficienza. 2 -1 diritti potranno essere tutelati anche tramite il "potere inibitorio" esercitato dalle associazioni dei consumatori riconosciute dal ministero dell'Industria, che potranno chiedere al giudice di bloccare atti o comportamenti dannosi per gli interessi collettivi. 3 - Le associazioni che vorranno . esercitare il potere inibitorio dovranno essere iscritte in un apposito elenco. 4 - Per l'iscrizione è necessario essere in attività da almeno tre anni, avere almeno 29.000 iscritti, essere presenti in almeno cinque regioni, avere come scopo esclusivo la tutela dei consumatori. 5 -1 consumatori hanno sempre il diritto a tutelare i propri interessi presso gli organismi di conciliazione o in sede giudiziaria anche senza ricorrere alle associazioni. IL RISPARMIO Crack finanziari, Fondo rimborsa le vittime di Antonella GIORDANI 4 LA PREVIDENZA Ricongiungere i contributi di enti diversi di Mauro SALVI 5 LE LETTERE Con l'index bond si scommette sulle Borse di Glauco MAGGI 6IL FISCO Le scadenze del mese di settembre UN. NAZ. CONSUMATORI - I955 Vìa Andrea Doria 48 -00I92 Roma 06/39737022 Servizi telefonici.vendite porta a porta, assicurazioni auto, alimentazione Patrocinio legale gratuito per le controversie di interesse collettivo *ln corso trasformazione soci "contatto" in soci ordinari per un totale di 136.000 persone. 50.000 38.000 Consumatori c'è una legge per voi LA NORMATIVA E I PROTAGONISTI 1 -1 consumatori e gli utenti hanno diritto a a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione ed a una corretta pubblicità; d) all'eduzione al consumo; e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei contratti relativi a beni e servizi; f) alla promozione dell'associazione fra consumatori ed utenti; g) a servizi pubblici erogati secondo standard di qualità ed efficienza. 2 -1 diritti potranno essere tutelati anche tramite il "potere inibitorio" esercitato dalle associazioni dei consumatori riconosciute dal ministero dell'Industria, che potranno chiedere al giudice di bloccare atti o comportamenti dannosi per gli interessi collettivi. 3 - Le associazioni che vorranno . esercitare il potere inibitorio dovranno essere iscritte in un apposito elenco. 4 - Per l'iscrizione è necessario essere in attività da almeno tre anni, avere almeno 29.000 iscritti, essere presenti in almeno cinque regioni, avere come scopo esclusivo la tutela dei consumatori. 5 -1 consumatori hanno sempre il diritto a tutelare i propri interessi presso gli organismi di conciliazione o in sede giudiziaria anche senza ricorrere alle associazioni.

Persone citate: Glauco Maggi, Mauro Salvi

Luoghi citati: Italia, Roma