La savana in salotto

La savana in salotto UNA MODA DISCUTIBILE La savana in salotto // commercio di animali esotici NEL 1973, a Washington, negli Stati Uniti, si riunirono i rappresentanti di ottanta nazioni nel tentativo di arginare la drastica riduzione di alcune specie animali, esotiche e non. Oltre alla caccia, un nuovo rischio di estinzione fu identificato nella compra-vendita dissennata di alcuni animali nel mondo sradicandoli dal loro habitat. La cattura e il trasporto stesso sono fattori di stress che possono scatenare patologie e influenzare il futuro comportamento dell'animale verso l'uomo, ma soprattutto verso i suoi simili, agendo anche sulla sua sfera sessuale creando quindi problemi alla riproduzione. Con lo spostamento l'animale sradicato perde il controllo del suo territorio, l'equilibrio comportamentale e fisiologico mettendo a rischio una serie di sicurezze etologiche costruite in millenni di evoluzione. L'uomo potrebbe alterare, con queste sue azioni, la futura conservazione di alcune specie attraverso deviazioni evolutive contrarie alla sopravvivenza. Il modo migliore parve allora quello di controllare il commercio tra i Paesi «produttori» e quelli «utilizzatori»... Su questa convenzione chiamata Cites (sigla che deriva dalle parole «Commercio internazionale di flora e fauna selvatiche in via di estinzione»), si è basata negli anni l'applicazione delle leggi in questa materia nei vari Stati aderenti. Si è giunti ad un atteggiamento conservazionista più che protezionista a tutti i costi, a tutela delle varietà biologiche del pianeta. ■ In Italia, dal 1965 in avanti, si sono susseguiti diversi decreti amministrativi e leggi dello Stato in applicazione a tali direttive; il 1° giugno 1997 entrò in vigore il regolamento del Consiglio numero 338/97 e ne furono assegnati il controllo e l'attuazione al Corpo Forestale. La Cites distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di estinzione e le suddivide in tre elenchi o appendici; l'applicazione pratica varia dal blocco totale del commercio di alcuni animali selvatici, al traffico regolamentato da particolari necessità di studio, alla tutela di altre spe'cie. Per chi detiene animali selvatici vivi, esiste l'obbligo della dichiarazione di proprietà, una denuncia alla nascita di nuovi esemplari entro 10 gg. e una comunicazione di eventuale spostamento dal luogo di custodia degli animali. Queste informazioni devono essere inoltrate al Corpo Forestale dello Stato più vicino alla propria residenza. La legge definisce «selvatico» un animale che non sia ancora alla seconda generazione nata in cattività e definisce legalmente «pericolosi» mammiferi o rettili che possono costituire un pericolo per salute e incolumità pubblica. Con la nuova normativa varata nel 1997 si è ampliato e codificato anche lo spostamento delle varie specie nella Comunità Europea che non rientrano nel trattato di Washington. Dopo la denuncia obbligatoria al momento della nascita, nel caso di un suo spostamento in Paesi Comunitari, l'animale deve avere l'autorizzazione del Paese in cui si trova prima del viaggio. Questa certificazione è obbligatoria per scambi di animali (lo stabilisce l'Appendice I della Cites) anche a titolo gratuito; mentre si può ovviare a ciò per interventi veterinari d'urgenza su animali nati in cattività e correttamente marcati. In tutti gli altri casi di spostamento, il responsabile dell'animale dovrà fornirne l'origine legale per ottenere l'autorizzazione. Nei casi di spostamenti per soggetti riguardanti l'Appendice II della Cites, il detentore può cedere l'animale solo se il ricevente possiede strutture adeguate per una corretta sistemazione e assistenza. Questo perché non si metta a repentaglio la sopravvivenza di queste specie ritenute più a rischio. In breve, chi possiede un animale esotico e/o selvatico deve controllare in quale categoria Cites è collocato e verificare se il soggetto può essere potenzialmente pericoloso per salute e incolumità pubblica. Gli uccelli non rientrano tra gli animali considerati pericolosi, mentre lo sono una tigre (Pantera tigris) o un leone (Panthera leo), per i quali la Prefettura dovrà controllare l'adeguata detenzione e il modo in cui sono custoditi. Questi animali, in Italia, potranno essere ceduti solo a Istituti, parchi autorizzati o privati ritenuti idonei dalla Prefettura stessa. L'obbligo di denuncia al Corpo Forestale per la nascita di nuovi soggetti è di 10 giorni dal parto; a seguito di un accertamento di conformità i nuovi nati potranno viaggiare o essere scambiati (nei Paesi comunitari) senza ulteriori controlli. Solo in caso di vendita sarà ne¬ cessaria la documentazione legale ottenuta al momento dell'acquisto se in data anteriore al 1992. Per ciò che riguarda gli uccelli è comunque consigliabile munirli di un anello per il riconoscimento e la facilità di controllo. Nell'Allegato A sono inseriti tutti i rapaci diurni e notturni e le testuggini terrestri più comuni; invece la tartaruga d'acqua americana è nell'Allegato B per un maggiore controllo alla sua esportazione. Ma nel caso del ritrovamento di un animale selvatico o esotico come ci si deve comportare? Prima di tutto un ritrovamento deve essere ritenuto tale se l'animale non si trova nel suo ambiente naturale, ma solo se fuori dal suo contesto, con unrischio della vita dovuto a ferite, malattie o malnutrizione. Si dovrà comunicare il fatto ad un ufficio del Corpo Forestale che, effettuati i dovuti controlli, vi informerà sulle azioni da intraprendere. La Cites non intende solo proteggere il singolo animale, ma vuole tutelare una popolazione intera affinché non perda consistenza numerica e caratteristiche etologiche per sopravvivere e riprodursi nel suo ambiente naturale. E' importante sapere che molti animali esotici e selvatici possono essere tranquillamente detenuti e commercializzati. E' sufficiente informarsi e seguire norme e controlli al fine di evitare danni all'equilibrio fisio-etologico dell'animale e pericoli per l'uomo. Marco Buri Ecco le norme internazionali che regolano la vendita e la detenzione di specie pericolose o divenute rare p migliore parve allora o di controllare il commerra i Paesi «produttori» e Ecco le norinternazionche regolala vende la detenziodi specie pericoloo divenr a Vita^ otto sotici selvao della à, una nuovi una coe spoustodia formarate al ato più nza. a à mpliato spostae nella e non di WaMein Paesi Comunitari, l'animale deve avere l'autorizzazione del Paese in cui si trova prima del viaggio

Luoghi citati: Italia, Stati Uniti, Washington