Non si licenzia il lavoratore infortunato

Non si licenzia il lavoratore infortunato LA CASSAZIONE Non si licenzia il lavoratore infortunato ROMA. L'impresa non può licenziare il suo dipendente che a seguito di un infortunio sul lavoro ha contratto una infermità permanente, se prima non ha verificato la possibilità di fargli svolgere un'altra mansione. E' quanto hanno stabilito le sezioni unite civili della Cassazione accogliendo il ricorso presentato da un meccanico-carpentiere di Bari, licenziato (a seguito di lui infortunio sul lavoro) per «sopravvenuta totale inidoneità» a svolgere le mansioni. Il pretore del lavoro nel '92 accoglie la richiesta di reintegro del lavoratore, ritenendo «non provata» la sua definitiva inattitudine alle mansioni. Nel succes¬ sivo appello però il tribunale capovolge la decisione del pretore ritenendo legittima la risoluzione del rapporto di lavoro. Di qui il ricorso del lavoratore in Cassazione che viste le due differenti pronunce decide di affidare la trattazione alle sezioni civili unite. Ieri la esntenza, secondo cui «la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa non è ravvisabile nella sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta, ma può essere esclusa dalla possibilità di altra attività utilizzabile nell'impresa». I supremi giudici hanno pertanto cassato la sentenza del tribunale.

Luoghi citati: Bari, Roma