«Vacanza disdetta? Niente penale»

«Vacanza disdetta? Niente penale» «E' inapplicabile, manca la reciprocità: se un viaggio viene annullato nessuno risarcisce il cliente» «Vacanza disdetta? Niente penale» i/giudice dà ragione al turista: clausola non valida PALERMO. Tempo di vacanze e di sogni filtrati dalla carta patinata dei «viaggi magici» con panorami e bellone mozzafiato proposti dai tour operator. Ma per i meno fortunati (nonostante abbiano pagato profumatamente) è anche tempo di disillusioni, denunce, controversie legali. Accade quando il viaggio non è del tutto o per niente quello pubblicizzato. Non sono rose e fiori nemmeno per gli operatori turistici quando le prenotazioni vengono disdette all'ultimo momento dai clienti. Costoro annullano il viaggio ignorando di dover pagare quasi sempre una sostanziosa penale. Tra le condizioni generali di contratto predisposte dal tour operator ci sono infatti alcune «trappole». Sono scritte di solito con caratteri minuscoli, secondo un schema fissato dalla Fiavet, la federazione che raggruppa gli agenti di viaggio. Proprio su queste postille si è pronunciato a Palermo 0 giudice uni- co del tribunale civile Roberto Conti. Il magistrato ha accolto un ricorso dell'Adiconsum di Roma (l'Associazione difesa consumatori e ambiente) contro la «Aeroviaggi Spa» di Palermo, società che si occupa in grande stile di vacanze e tra l'altro gestisce alcuni hotel a Taormina Cefalù e Sciacca. Roberto Conti ha infatti stabilito che è illecito il pagamento di una penale all'agenzia di viaggio quando il cliente annulli il viaggio prima della partenza. Il giudice ha accolto il ricorso, presentato dall'Adiconsum attraverso l'avvocato Alessandro Palmigiano, stigmatizzando che ia clausola non preveda la reciprocità. In pratica le condizioni generali del contratto non pre- vedono alcuna penale a carico del tour operator nel caso in cui fosse lui a far saltare il viaggio. Spulciando tra queste righe (in cui solo chi ha una vista eccezionale riesce a leggere) il giudice unico palermitano ha anche scoperto e dichiarato non valido il fatto che competente sulla controversia sia il tribunale dove ha sede l'operatore turistico. Circostanza che, come lamenta L'Adiconsum, crea «comprensibili aumenti di spesa per i consumatori» che devono poi recarsi in quella città per fare valere le proprie ragioni. E il magistrato ha anche trovato illegittimo il fatto che per le nazioni in cui non vi sia la classificazione degli hotel, questa graduatoria sia autonomamen¬ te stabilita dall'agente di viaggio. I tour operator fanno ora presente un fatto: se la decisione del giudice di Palermo diventasse definitiva norma giurisprudenziale, una gran quantità di IT (gli Inclusive Tour) e «pacchetti» turistici andrebbero letteralmente a carte quarantotto. Perché si registrerebbero disdette a pioggia che clienti poco seri farebbero pervenire anche mezz'ora prima della partenza. L'avvocato Alessandro Algozzini, legale dell'Aeroviaggi, si sta preparando per presentare l'appello. Lo farà quando avrà preso visione della decisione per esteso del giudice unico. Alessandro Algozzini ha tuttavia già evidenziato che il 28 febbraio scorso la terza sezione civile del tribunale di Palermo si pronunciò in ben altri termini nella sua composizione collegiale. In quell'occasione i giudici attestarono la legittimità della clausola che stabilisce la penale a carico dei turisti inadempienti. Tenendo conto del fatto che la clausola stessa non prevede che il tour operator possa recedere «senza cause giustificative». Antonio Ravidà Il caso sollevato a Palermo dal ricorso di un'associazione consumatori contro un'agenzia di viaggio Da Palermo arriva una sentenza che farà discutere tour operator e turisti

Persone citate: Alessandro Algozzini, Alessandro Palmigiano, Antonio Ravidà, Roberto Conti, Sciacca

Luoghi citati: Palermo, Roma