Gestire il «cambio consegne»

Gestire il «cambio consegne» Gestire il «cambio consegne» AMMINISTRATORE di condominio ogni anno deve essere rinnovato o confermato nell'incarico. Può capitare, però, che il rinnovo del mandato ad amministra non sia messo all'ordine del giorno, o che non si riesca a raggiungere la maggioranza necessaria. Cosa accade allora? L'amministratore non confermato continua o no a essere in carica? INCARICA La risposta è «sì», continua a rimanere in carica. Ma solo in via transitoria e per la gestione ordinaria. Cioè il tran tran di condominio e l'amministrazione delle spese correnti. Se però è in previsione, per esempio, un progetto di ristrutturazione della facciata, oppure c'è da pretendere, ricorrendo in Tribunale, i versamenti non effettuati da un condomino moroso, è un altro paio di maniche. L'aniministratore ha il dovere di dare forfait e di esigere, da subito, la nomina di un sostituto. Anzi, per dirla tutta, l'amministratore che non si sia rimboccato le maniche per ottenere la riconferma oppure per passare le consegne a un altro, non ha compiuto il suo dovere e potrebbe essere passibile, perlomeno, di una decurtazione dell'onorario. MAGGIORANZE Il caso deU'ainministratore «prò tempore» è tutt'altro che raro, dal momento che la giurisprudenza recente converge verso il principio che per la nomina e la riconferma di un amministratore occorre la stessa maggioranza, e cioè quella degli intervenuti in assemblea che possiedano più della metà dei millesimi di proprietà. Percentuale difficilissima da raccogliere se il condominio è costituito da seconde case. Quando si sono tenute più assemblee senza nomina o riconferma, l'amministratore serio dovrebbe fare un'istanza in Tribunale, perché sia il giudice a nominare il suo successore. E, nel frattempo, tenere a disposizione tutta la contabilità aggiornata e la documentazione da rimettere nelle mani del sostituto. I tempi perché questa richiesta sia esaminata dovrebbero essere limitati, qualche settimana al massimo. ONORARI E BILANCIO Un amministratore decaduto dall'incarico ha, secondo noi, certi doveri. Innanzitutto quantificare l'ammontare dell'onorario per il periodo di interregno, tra la propria e la prossima gestione. Altrimenti può essere messa in discussione ogni somma pretesa, anche se calcolata in percentuale al vecchio onorario e in ragione del numero dei mesi di attività prestata. Nel corso dell'assemblea in cui si decide la sua sostituzione, l'amministratore dovrebbe presentare il rendiconto di bilancio del periodo in cui è stato provvisoriamente in carica, per la relativa approvazione. Meglio ancora, dovrebbe anche portare la Usta dettagliata delle spese in arrivo, già previste ma non ancora fatturate. DIMISSIONE Detto ciò, ci si può chiedere: cosa accade se la maggioranza dei condomini presenti in un'assenniI vorrebbe liberarsi deU'amministratore in carica, ma non esiste il numero legale per farlo? L'amministratore rimane comunque in carica, anche solo per la gestione ordinaria? Secondo ogni buon senso, la risposta è: l'amministratore che non dà subito le dimissioni è una persona inaffidabile. E i condomini che lo subiscono, senza pretendere immediatamente una nuova nomina dal Tribunale? Spiace dirlo, ma in un certo senso se lo meritano. SILVIO REZZONICO presidente Federamministratori ertosndttcgcspcsda Gestire il «cambio consegne» Gestire il «cambio consegne» AMMINISTRATORE di condominio ogni anno deve essere rinnovato o confermato nell'incarico. Può capitare, però, che il rinnovo del mandato ad amministra non sia messo all'ordine del giorno, o che non si riesca a raggiungere la maggioranza necessaria. Cosa accade allora? L'amministratore non confermato continua o no a essere in carica? INCARICA La risposta è «sì», continua a rimanere in carica. Ma solo in via transitoria e per la gestione ordinaria. Cioè il tran tran di condominio e l'amministrazione delle spese correnti. Se però è in previsione, per esempio, un progetto di ristrutturazione della facciata, oppure c'è da pretendere, ricorrendo in Tribunale, i versamenti non effettuati da un condomino moroso, è un altro paio di maniche. L'aniministratore ha il dovere di dare forfait e di esigere, da subito, la nomina di un sostituto. Anzi, per dirla tutta, l'amministratore che non si sia rimboccato le maniche per ottenere la riconferma oppure per passare le consegne a un altro, non ha compiuto il suo dovere e potrebbe essere passibile, perlomeno, di una decurtazione dell'onorario. MAGGIORANZE Il caso deU'ainministratore «prò tempore» è tutt'altro che raro, dal momento che la giurisprudenza recente converge verso il principio che per la nomina e la riconferma di un amministratore occorre la stessa maggioranza, e cioè quella degli intervenuti in assemblea che possiedano più della metà dei millesimi di proprietà. Percentuale difficilissima da raccogliere se il condominio è costituito da seconde case. Quando si sono tenute più assemblee senza nomina o riconferma, l'amministratore serio dovrebbe fare un'istanza in Tribunale, perché sia il giudice a nominare il suo successore. E, nel frattempo, tenere a disposizione tutta la contabilità aggiornata e la documentazione da rimettere nelle mani del sostituto. I tempi perché questa richiesta sia esaminata dovrebbero essere limitati, qualche settimana al massimo. ONORARI E BILANCIO Un amministratore decaduto dall'incarico ha, secondo noi, certi doveri. Innanzitutto quantificare l'ammontare dell'onorario per il periodo di interregno, tra la propria e la prossima gestione. Altrimenti può essere messa in discussione ogni somma pretesa, anche se calcolata in percentuale al vecchio onorario e in ragione del numero dei mesi di attività prestata. Nel corso dell'assemblea in cui si decide la sua sostituzione, l'amministratore dovrebbe presentare il rendiconto di bilancio del periodo in cui è stato provvisoriamente in carica, per la relativa approvazione. Meglio ancora, dovrebbe anche portare la Usta dettagliata delle spese in arrivo, già previste ma non ancora fatturate. DIMISSIONE Detto ciò, ci si può chiedere: cosa accade se la maggioranza dei condomini presenti in un'assenniI vorrebbe liberarsi deU'amministratore in carica, ma non esiste il numero legale per farlo? L'amministratore rimane comunque in carica, anche solo per la gestione ordinaria? Secondo ogni buon senso, la risposta è: l'amministratore che non dà subito le dimissioni è una persona inaffidabile. E i condomini che lo subiscono, senza pretendere immediatamente una nuova nomina dal Tribunale? Spiace dirlo, ma in un certo senso se lo meritano. SILVIO REZZONICO presidente Federamministratori ertosndttcgcspcsda