Se in condominio si vota per la Cnn

Se in condominio si vota per la Cnn Se in condominio si vota per la Cnn TUTTO si può dire delle antenne satellitari, tranne che siano belle. Partendo da questa considerazione, la legge 249/97 ha introdotto due importanti principi per limitare l'impatto ambientale dei «padelloni». Il primo, contenuto nel comma 13 dell'articolo 3, è che, a partire dall' 1/1/98, negli immobili di nuova costruzione o sottoposti a integrale ristrutturazione saranno di norma vietate le installazioni di antenne singole per ricevere trasmissioni satellitari. La stessa legge attribuisce ai Comuni il compito di emanare un regolamento che vincoli l'installazione di parabole in zone di interesse artistico e monumentale. PRIMI INTERVENTI Firenze già nel '96 ha vietato l'installazione di parabole di fronte a edifici di particolare rilievo storico, seguita dal comune di San Gimignano. Roma ha inserito la questione antenne nel protocollo d'accordo con le categorie professionali per la riqualificazione urbana. L'Anci, associazione dei comuni, ha stilato un regolamento-tipo che prevede al primo punto l'installazione («di norma» e quindi non coercitiva) degli impianti cen¬ tralizzati. A questo punto, la soluzione condominiale dovrà imporsi a scapito di quella individuale, per tre ottime ragioni: IJ è, se non proprio obbligatoria, almeno fortemente «consigliata» da leggi e regolamenti; 2) soprattutto se si opta per la ricezione digitale, l'impianto costa molto meno, perché la spesa per parabola e transponder viene suddivisa; 3) fino al 31/12/99 si può godere della detrazione del 4) %. LE POSSIBILITÀ' E' scontato che la discussione su questo argomento nelle assemblee sarà molto sentita e fatalmente si dovranno fare i conti con la realtà: dappertutto ci saranno condòmini per nulla interessati alla Tv satellitare; oppure altri che hanno già un'antenna parabolica loro e non hanno intenzione di spendere soldi un'altra volta. MINORANZA Cominciamo a esaminare la questione nel caso più semplice: chi vuole l'impianto satellitare è una minoranza. In questa ipotesi non ci sono particolari problemi; gli altri condomini non possono impedire la realiz- zazione dell'impianto, dato che l'installazione di antenne singole anche su spazi comuni è sempre consentita (risposta al lettore Stefano P. di Alessandria); chi lo vuole se 10 paga e la faccenda finisce lì. Lo sconto del 41% in questo caso non spetta, sia perché, come dice la legge, devono risultare interconnesse tutte le unità immobiliari esistenti nel condominio, sia perché manca 11 requisito principale per lo sconto: una delibera assembleare. CONTRIBUTO DI TUTTI Quando il numero e il valore nùllesimale dei condomini che vogliono l'impianto supera quelli dei renitenti, la faccenda è più complessa. Se c'è già un impianto centralizzato per la ricezione dei segnali terrestri e se quello nuovo viene effettuato adoperando canalizzazioni esistenti, la delibera può essere considerata modifica di impianto tecnologico già esistente; la maggioranza è quella del 4° comma dell'articolo 1136 ce. Trattando di spese di riparazione di notevole entità sono necessari, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti e un valore di almeno 500 millesimi. In questo caso tutti dovranno contribuire. INNOVAZIONE Se si tratta invece di realizzare un impianto ex novo si ricade nel campo dell'innovazione; la maggioranza necessaria è più alta (due terzi dei condomini, 667 millesimi di valore), ma appare complicato chiedere, il contributo dei dissenzienti. Pare infatti facilmente sostenibile che si tratta di innovazione gravosa (visto il costo) e voluttuaria, oltrelutto suscettibile di godimento separato. Se non ci fosse di mezzo il 41% la questione non sarebbe molto grave; basta escludere chi non vuole l'attacco e la cosa finisce lì. Il guaio è che se non sono interconnesse tutte le unità immobiliari si perdono le agevolazioni; a questo punto le soluzioni sono due. O ci si accorda con i dissenzienti, affinché permettano di installare l'attacco a casa loro senza pagare una lira, oppure si inaugura un contenzioso infinito sul diritto di non pagare da parte dei dissenzienti. A luce di buon senso, però, non comprendiamo come un giudice possa dare torto a un pensionato che non vuole spendere per vedere la Cnn. Infine, va ricordato che per le antenne, salvo accordi diversi tra condomini, le spese si ripartiscono per appartamento e non per millesimi.

Luoghi citati: Alessandria, Firenze, Roma, San Gimignano