Ecco i quadri per le collaborazioni

Ecco i quadri per le collaborazioni UCCESSIONI Ecco i quadri per le collaborazioni O un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (credo si dica anche lavoro parasubordinato), stipulato tramite lettera d'incarico di consulenza per la realizzazione di software per personal computer. L'incarico è configurato come prestazione di lavoro intellettuale autonomo ai sensi dell'articolo 2222 ce. L'incarico è da intendersi, ai fini Iva, escluso ex articolo 5, dpr. 633/72, come prestazione di collaborazione coordinata e continuativa. Ai fini Irpef c'è una trattenuta di acconto del 19%, salita al 20% dall'ottobre '97. Ai fini previdenziali c'è una ritenuta del 3,33% calcolata sul 95% del compenso (legge n. 335/95, dm. 24/11/95). Dalla data di stipulazione del contratto (gennaio '97) al dicembre '97 ho raggiunto un reddito imponibile da lire 8.600.000 (lorde). Gradirei ricevere le seguenti delucidazioni: — Quale è il modello da compilare (Fascicolo 3?) — E' obbligatorio presentare la dichiarazione? — Ne ricaverei vantaggi (restituzione della ritenuta Irpef in eccesso) o svantaggi? — E per quanto riguarda il Cssn? Stefano Crosta - Torino Da quest'anno sono modificate le condizioni per usufruire dell'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, in particolare se l'imposta da versare (differenza tra imposta lorda sul reddito complessivo e le sole detrazioni per lavoro dipendente e famigliari a carico e ritenute subite) non supera le 20.000 lire. In pratica, per verificare il diritto all'esenzione occorre compilare la dichiarazione senza tener conto dei crediti d'imposta, e degli oneri deducibili e detraibili (sempreché non si sia obbligati alla tenuta di scritture contabili). La novità è costituita dalla possibilità di tener conto nel conteggio anche delle ritenute a titolo di ac conto subite ed è possibile usufruirne anche in presenza di redditi soggetti, per l'ultimo anno, ad llor. L'esonero dalla dichiarazione determina la non applicazione del contributo sanitario. Nel suo caso, pur potendo non presentare la dichiarazione, il presentar la potrebbe risultare più conveniente: in tal caso dovrà compilare i quadri RE (sezione II), RP, RN e RV. In particolare, nella casella RE27 deve indicare il 95% dei compensi incassa ti e nella casella RN35 il totale delle ritenute subite, nel rigo RPI4 la quo¬ ta di contributi previdenziali rimasti a suo carico ed effettuare i riporti nel quadro RN e quindi in RV. Presentando la dichiarazione dovrebbe avere un'imposta netta di 874.000 lire con un conseguente credito Irpef di 760.000 lire che potrà richiedere a rimborso o riportare all'anno successivo. Dovrà però versare 539.000 di Tassa sulla salute, che non è compensabile con il credito Irpef. L'importo della Tassa salute costituirà, inoltre, un onere deducibile da Unico 99 con un ulteriore risparmio di circa 110.000 lire. La scelta ora spetta a lei. Meglio pagare 539.000 ora e avere crediti per 760.000 o non presentare la dichiarazione? lei e Tassa rifiuti: i controlli dei Comuni In questi giorni i Comuni stanno effettuando controlli sulle denunce lei e Tassa rifiuti. Hanno dato l'incarico a ditte private e, durante i sopralluoghi, si creano incomprensioni e discussioni. Mi riferisco alle case ex-rurali. Ci sono tettoie e locali un tempo adibiti a depositi di foraggi, fogliame, legna e attrezzi (parlo di Comuni classificati montani). Per la maggior parte, questi locali sono vuoti, aperti da uno o più lati, spesso su due piani con un soppalco formato da assi sconnesse, privi di scale fisse e solo serviti da una scala a pioli. Le spese di conservazione restano. Non producono rifiuti e non capisco perché debbano essere tassate. Poiché i calcoli vengono fatti in base alla superficie, sovente gli importi sono molto elevati. Un funzionario comunale addirittura ha detto che chi non intendeva pagare poteva demolirle. Gradirei sapere se esiste qualche normativa chiara in merito. Ernesto Oddino I Comuni, nel corso dei controlii per la corretta applicazione della Tassa rac colta rifiuti, possono chiedere al contribuente di esibire o trasmettere documenti, planimetrìe dei locali o inviare questionari relativi a dati e notizie specifiche che devono essere restituiti debitamente sottoscritti. Solo se il contribuente non ha fornito la documentazione richiesta o non ha restituito il questionario, gli agenti di polizia municipale, I dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato alla rilevazione, «muniti di un'autorizzazione del sindaco» e previa comunicazione (almeno 5 giorni prima della verifica), possono accedere ai locali al solo fine di effettuare le misurazioni delle superfici e verificare l'uso dei locali. Purtroppo, alcuni Comuni non adottano correttamente la procedura, soprattutto nei casi in cui le operazioni di verifica sono affidate a soggetti privati esterni. L'unica considerazione che depone a favore dei Comuni è la necessità di adottare modalità di accertamento che contribuiscano, di fatto, a ridurre il diffuso fenomeno di evasione del pagamento della tassa. In merito ai criteri di tassazione occorre precisare che, in generale, sono esclusi dalla tassazione solo i locali effettivamente inutilizzati. Nel caso di autorimesse, depositi e tettoie è molto diffìcile provare il non utilizzo. Per gli alloggi è più facile in quanto lo si potrà dimostrare tramite l'assenza di allacciamenti alle utenze per l'energia elettrica e il gas. Anche per l'Ici il Comune può invitare il contribuente a esibire documenti o rispondere a questionari. La richiesta deve essere sottoscritta dal funzionario designato responsabile del tributo. Ai fini lei non è prevista la possibilità di accesso ai locali da parte degli organi di controllo, anche perché non sarebbe di alcuna utilità ai fini dell'applicazione del tributo. Nessun commento alla proposta di demolire l'immobile per non pagare la tassa rifiuti. Con sole pensioni nessun anticipo Irpef Pensionato, titolare di trattamenti diversi (Inps, Tesoro e altro, con redditi di fabbricati). Fino al '97 versavo consistenti anticipi Irpef. A partire dal '98, a seguito del di. 314/97 articolo 8, l'Inps (e gli altri erogatori di pensione?) determinano le trattenute Irpef in base al cumulo. Come devo regolarmi per i versamenti di anticipo '98? B. F. - Torino Dal '98 i percettori di più pensioni subiranno le ritenute Irpef calcolate sul cumulo di tutti i trattamenti pensionistici percepiti. Chi non ha altri redditi da dichiarare potrà quindi evitare di versare l'acconto Irpef per il '98. Per chi ha anche altri redditi (fabbricati, capitale, ecc.) potrebbe essere conveniente ridurre l'importo degli acconti. Pur ribadendo che la riduzione degli acconti è sempre un'operazione rischiosa, in quanto non sono certi gli eventi dei prossimi mesi del '98, ecco come l'acconto potrebbe essere rideterminato in modo rapido. Occorre anzitutto calcolare il reddito del '98 relativo ai fabbricati e agli altri redditi posseduti e calcolare su tale valore l'Irpef dovuta. Nell'individuare l'aliquota applicabile occorre tener conto del reddito lordo delle pensioni. Per esempio, se le pensioni lorde sono di 32 milioni e si hanno altri redditi per 10 milioni, si applicherà l'aliquota Irpef del 33,5% corrispondente allo scaglione 30/60 milioni, ottenendo così un importo di 3.350.000 lire. Si potrà inoltre tener conto di eventuali oneri deducibili (Tassa salute) o detraibili (spese mediche, interessi su mutui). Immaginando di aver sostenuto spese mediche per 1.000.000 di lire, competerà una detrazione d'imposta di 142.000 lire (1.000.000 - 250.000 x 19%). L'Irpef dovuta per l'anno prossimo dovrebbe quindi essere di lire 3.208.000. Gli importi da versare in acconto sono quindi il 98% di tale importo (3.1 44.000) di cui il 40% da versare il 15 giugno ( 1.258.000) e il 60% entro novembre (1.886.000). Il metodo di calcolo è corretto a condizione che le detrazioni effettuate dall'Istituto previdenziale siano corrette, in particolare per quanto riguarda le detrazioni per carichi di famiglia. L'importo riconosciuto potrebbe non corrispondere a quello spettante, ad esempio perché il coniuge non è più a carico o spetta una detrazione inferiore in quanto, sommando al reddito da peasione altri redditi, la detrazione tocca in misura inferiore a quella applicata. Ricordiamo che è possibile versare acconti ridotti purché in misura non inferiore al 98% dell'imposta che risulterà dovuta con la prossima dichiarazione ma che l'operazione è rischiosa sia per la complessità dei calcoli che per l'incertezza di ciò che ci riserva il futuro. Versamenti insufficienti saranno sanzionati applicando una soprattassa del 30% dell'importo versato in meno. Assicurazioni «re»: c'è il contributo Se con la Finanziaria '97 la tassa del Ssn è stata tolta sia sulle pensioni sia sugli stipendi, per la «re» auto non dovrebbe essere la stessa cosa? Visto poi che il prossimo anno non sarà possibile dettarla nel 730 e nel 740. Antonio Bresolin Camisano Vicentino (VI) Una notizia cattiva e due buone. Il contributo al Ssn sul premio-delie assicurazioni è ancora dovuto e l'aliquota è passata dal 1° gennaio '98 dal 6,5% al 10,5%. La nuova aliquota, tuttavia, resterà in vigore solo per il '98 in quanto, con effetto dal 1/1/99, il contributo sarà abolito. Gli importi pagati nel '98 continueranno a essere deducibili e potranno essere indicati sia nel 730/99 che sul modello Unico 99 da presentare nel '99. A cura di CESARE RIETTO

Persone citate: Antonio Bresolin, Ernesto Oddino I Comuni, Stefano Crosta, Tassa

Luoghi citati: Camisano Vicentino, Torino