Arresto dopo la condanna in appello

Arresto dopo la condanna in appello Una circolare prevede invece informazioni più tempestive a polizia e magistrati su chi sta per essere scarcerato Arresto dopo la condanna in appello Disegno di legge di Flick per evitare altri casi Gelli ROMA. Un disegno di legge e una circolare del ministro della Giustizia per impedire altri «casi» Gelli e Cuntrera. Le nuove norme approvate ieri dal Consiglio dei ministri dovranno passare al vaglio del Parlamento, mentre le direttive di Flick sono già operative. Si tratta di disposizioni per un'«allerta informativa» che dovrebbe evitare «scoordinamenti e disfunzioni» alla base delle fughe; le forze di polizia e la magistratura inquirente dovranno essere informate prima o in tempo reale su chi e perché, tra i detenuti più pericolosi, sta per essere scarcerato. Il disegno di legge, invece, stabilisce di fatto la presunzione del pericolo di fuga dopo una condanna di appello che confermi quella di primo grado, e dunque l'automatico arresto dell'imputato o un'altra misura restrittiva. Non siamo ancora alla presunzione di colpevolezza dopo il secondo grado, ma secondo la nuova norma, con una condanna d'appello da cinque anni di carcere in su si potrà andare in galera. Flick mette le mani avanti e avverte che «sull'esecuzione della pena dopo soli due gradi di giudizio dovrà pronunciarsi il Parlamento», ma la sua proposta è comunque rivoluzionaria. L'articolo 3 del ddl approvato ieri, infatti, stabilisce che lo stesso giudice di appello, quando conferma la condanna, «dispone, contestualmente o successivamente alla sentenza, una misura cautelare se non ritiene di poter escludere il pericolo che l'imputato si sottragga all'esecuzione della pena, dandosi alla fuga». Se non lo farà, dovrà motivare le ragioni per cui, a suo giudizio, non esiste il pericolo di fuga, assumendosi in questo modo una precisa responsabilità. Per certi versi è stato invertito l'onere della prova: per evitare il carcere o qualche altro provvedimento (arresti domiciliari, obbligo di dimora, eccetera) bisognerà dimostrare che l'imputato non scapperà, altrimenti quf ^e misure vanno prese. Nel caso specifico di Licio Gelli, si sarebbe potuto arrestarlo già dopo la condanna d'appello per il crack del Banco Ambrosiano mentre invece, con le norme attuali, l'ex Venerabile della P2 ha atteso da libero cittadino la sentenza, rendendosi irreperibile alla vigilia del verdetto della Cassazione. Diverso è il caso di Pasquale Cuntrera, il boss mafioso sparito all'indomani della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare e riarrestato in Spagna dopo due settimane di latitanza. Per i casi come il suo, i tecnici dei ministeri della Giustizia e dell'Interno hanno messo a punto i primi due articoli della proposta varata ieri. Il codice di procedura penale già prevede delle situazioni in cui, quando scadono i termini della carcerazione preventiva, può scattare un nuovo arresto. La riforma di Flick e Napolitano amplia questo ventaglio, e stabilisce che un nuovo ordine di custodia cautelare possa essere firmato per gli imputati dei reati più gravi (mafia, terrorismo, sequestri di perióiÈB, omicidio, rapina ed estorsione aggravata, violenza sessuale) quando «da comportamenti o atti sopravvenuti al provvedimento di scarcerazione» nasca il sospetto che questi possano commettere nuovamente quei reati. Ma oltre alla pericolosità sociale che viene sancita dai magistrati, si dà la possibilità alla polizia giudiziaria di procedere al «fermo» degli imputati se esiste il pericolo di fuga. Se con la legge vigente il fermo è possibile quando l'imputato «si è dato» alla latitanza, con la riforma lo sarà anche quando il soggetto «stia per darsi» alla fuga. La possibilità del fermo di polizia giudiziaria è prevista poi con l'ampliamento dell'attuale articolo 384, che stabilisce i casi in cui viene bloccato un «indiziato di delitto». La riforma FlickNapolitano prevede che polizia e carabinieri possano fermare un imputato di reati gravi sottoposto a misure restrittive diverse dal carcere o dagli arresti domiciliari (per esempio l'obbligo di firma al commissariato), «quando risultano specifici elementi che rendono fondato il pericolo che l'imputato stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero». Tutte queste proposte, come detto, dovranno essere discusse in Parlamento prima di diventare legge. Nella maggioranza il deputato verde Paolo Cento giudica la riforma «ispirata da logiche emergenzialistiche che in passato hanno provocato troppi danni», mentre dall'opposizione Berlusconi mostra perplessità su misure che «diminuiscono anziché aumentare le garanzie dei cittadini», ma aggiunge che il ddl antifughe può essere una soluzione praticabile. E' invece immediatamente operativa la circolare di Flick ài presidenti e ai procuratori della Cassazione e delle corti d'appello, per evitare che i «tempi morti» della burocrazia giudiziaria aiutino gli imputati a sfuggire alla giustizia, provocando la «diffusa opinione di inadeguatezza rispetto alle esigenze poste dalla più grave criminalità». Giovanni Bianconi QUANDO SCATTA LO STATO Di «ALLERTA» IMPUTATI IN CUSTODIA CAUTELARE DESTINATARI DI SCARCERAZIONE 1] Le segreterie delle sezioni penali della Cassazione dovranno avvisare con anticipo la segreteria del pubblico ministero della data dell'udienza 2] Il pubblico ministero valuterà quindi se necessario avvisare la polizia, che dovrà verificare la sussistenza del pericolo di fuga 3] La cancelleria del giudice che dispone una scarcerazione deve avvisare la segreteria del pubblico ministero e la polizia del luogo in cui avviene la scarcerazione, non solo il direttore del carcere IMPUTATI UBERI CONDANNATI IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA 1] Le cancellerie delle sezioni penali di Cassazione devono comunicare in anticipo la data dell'udienza al pubblico ministero 2] Il pubblico ministero predispone l'esecuzione dell'arresto, in caso di condanna definitiva 3] Ma il «meccanismo di comunicazione» verrà adottato solo per i reati più gravi: guerra, devastazione, mafia, strage, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona. In ogni caso, per reati puniti con pena superiore ai 5 anni

Luoghi citati: Roma, Spagna