«Bacio estorto è violenza»

«Bacio estorto è violenza» I giudici: non è una zona erogena, ma è come se fosse un atto sessuale «Bacio estorto è violenza» Cassazione: anche se è colpita la guancia ROMA. La guancia di una donna non è una «zona erogena» ma baciarla senza il consenso dell'interessata, soprattutto se trattenendola per le braccia e «centrando» la gota dopo avere mancato la bocca, ha «tutte le caratteristiche dell'atto sessuale» e può costare all'attentatore da uno a sette anni di reclusione per libidine violenta. Lo afferma la Terza sezione penale della Cassazione in una sentenza che, alla luce della legge 66 del '96 sulla violenza sessuale quella che ha riscritto i reati sessuali inserendoli nel codice penale alla voce degli illeciti «contro la persona» anziché contro la morale -, ne mette in evidenza alcune lacune passando in rassegna varie tipologie di «molestie», dal «bacio profondo» al «toccamente non fugace dei glutei». In particolare i supremi giudici hanno confermato il «verdetto», emesso dalla Corte d'Appello di Napoli lo scorso settembre, nei confronti di un uomo di 65 anni condannato per atti di libidine violenta in quanto aveva afferrato una ragazza cercando di baciarla in bocca chiamandola «amore, amore» ma riuscendo solo a sfiorarne la guancia perché la giovane fuggì. Nel suo ricorso l'imputato sosteneva di non aver compiuto atti sessuali, ma per la Cassazione so¬ no atti sessuali quelli «diretti originariamente verso una zona erogena» (come bocca, fondoschiena, seno) e pertanto rientra tra questi anche il bacio diretto alla bocca ma «deviato» sulla guancia. Per maggior chiarezza i supremi giudici riprendono quelli che essi stessi definiscono «esempi controversi» - perché in sentenze del passato erano stati definiti come reati di ingiuria - e sottolineano che «il bacio sulle labbra, sulla bocca e quello profondo, il tocca¬ mente non fugace dei glutei o della mammella costituiscono atti sessuali mentre tale non è il bacio sulla fronte, sempreché - aggiungono dedicando una sottolineatura alla frase - la direzione originaria sia una zona non erogena». Dunque non c'e dubbio che il sessantacinquenne napoletano abbia compiuto un atto sessuale, dice la Cassazione, sussumibile nella fattispecie degli atti con libidine violenta. Tuttavia i supremi giudici sottolineano che nella legge sulla «Violenza sessuale» il legislatore non ha inserito le «molestie sessuali», come i toccamenti in zone non erogene e gli atti esibizionistici, comportamenti - ammoniscono - che «finiscono con l'essere penalmente irrilevanti». E in questa preoccupazione citano «a conforto» la «recente approvazione di un ramo del Parlamento del dal sulle molestie sessuali sul luogo di lavoro che prevede sanzioni civili e giuslavoristiche per comportamenti senza violenza ma incidenti sulla dignità e libertà sessuale dell'individuo». In pratica, sembra concludere la Cassazione, se non fosse per quella originaria direzione del suo bacio il «protagonista» di questa sentenza non avrebbe potuto essere «punito». Gli atti di libidine sono stati definiti da tre sentenze della Cassazione - emesse nel 1986 - come «qualsiasi atto di manomissione del corpo altrui, non già soltanto nelle parti ùltime», «diverso dalla congiunzione carnale e suscettibile di eccitare la concupiscenza carnale in modo non completo e/o di breve durata come ad esempio l'abbraccio». In merito si sottolinea: «è del tutto irrilevante, ai fini della consumazione del delitto, che il soggetto attivo abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica». Nel 1995 la in Sezione penale della Cassazione sancì, a proposito di un bacio dato da un uomo sul collo e sulla guancia di una donna che non «ricambiava», che «quando siffatta espressione amorosa, anche se sconveniente, non impli ca concupiscenza carnale, allora non può qualificarsi come atto di libidine ma potrà, semmai, impu tarsi come ingiuria». [Ansa] Confermata la pena a un anziano che aveva tentato di baciare sulla bocca una ragazza dopo averla immobilizzata Un bacio non gradito può costare fino a sette anni di reclusione

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