Novità sul 41%

Novità sul 41% VADEMECUM f Chiariti, con Vultima circolare interministeriale, i dubbi interpretativi sull 'applicazione delle norme relative alle detrazioni fiscali sui lavori Novità sul 41% RISTRUTTURAZIONI agevolate, nuovo giro di valzer. Con la circolare interministeriale 121/E dell'11 maggio, il dicastero delle Finanze e quello dèi Lavori Pubblici intervengono con ulteriori precisazioni sulle modalità per ottenere lo sconto fiscale del 41%. Il nuovo testo presenta alcune semplificazioni reali, qualche altra agevolazione solo di facciata e anche, per quanto riguarda le opere condominiali, interpretazioni più restrittive rispetto a quelle rese possibili dalla precedente circolare, la 57/E, pubblicata integralmente su Tuttosoldi il 2 marzo. Ma andiamo con ordine. IMPOSTE DIRETTE La comunicazione al Centro servizi imposte dirette va sempre inviata, ma non è più necessario accludere le copie di tutti i documenti richiesti (copia della concessione o dell'autorizzazione nel caso di recupero o ristrutturazione, o della dichiarazione di inizio lavori per la straordinaria manutenzione; verbale di delibera assembleare e ripartizione millesimale della spesa per i lavori condominiali; certificati catastali; pagamento lei). In luogo delle copie si può presentare un certificato sostitutivo di atto notorio, esente da bollo ma con firma autentica in cui si dichiara di disporre di tutta la documentazione, che potrà essere chiesta dall'amministrazione per 5 anni dopo l'ultima dichiarazione dei redditi in cui si contabilizza l'agevolazione. Si tratta di una semplificazione solo apparente, perché in realtà si impiega assai meno tempo a fare qualche fotocopia che a mettersi in coda in Comune per chiedere il certificato sostitutivo. OCI Non importa quando la si è pagata. Quindi, chi non avesse la coscienza fiscale del tutto pulita, potrà ancora correre ai ripari. Il pagamento ritardato sarà, è vero, sanzionato dal Comune, ma consente di ottenere il bonus fiscale. COMUNICAZIONE ALL'ASL Non va mai fatta per le opere interne. Infatti, la nuova circolare spiega che la notifica all'Azienda sanitaria locale è necessaria solo se prevista dalla legislazione extrafiscale, e precisamente dalle due norme fondamentali sulla sicurezza sui posti di lavoro, la legge 626/94 e la 494/96. La 626 prevede che il datore di lavoro comunichi alla Asl il nome del responsabile per la sicurezza; la 494 impone la notifica all'Asl, da parte del datore di lavoro o del committente, solo in 3 ipotesi (articolo 11): a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori sia superiore a 30 giorni lavorativi (devono essere occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori) b) cantieri la cui entità presunta superi i 500 uomini/giorni c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari. Quali siano questi rischi è scritto in un allegato alla legge; tra le ipotesi che potrebbero verificarsi possiamo indicare: le opere che espongono i lavoratori a rischio di precipitare a una profondità superiore a un metro e mezzo o di cadere da un'altezza superiore ai 2 metri. Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati. Di solito, in casi come questi è la stessa impresa che ha ricevuto l'appalto a effettuare la comunicazione. OPERE IN CONDOMINIO Abbiamo già scritto tempo fa che il testo di legge, sul punto dei lavori in condominio, è pasticciato. C'è un riferimento al comma 1 dell'articolo 1117 ce. che, di fatto, esclude dalle agevolazioni le opere sugli impianti comuni. La prima circolare aveva cercato di rimediare all'evidente distrazione del legislatore parlando genericamente di parti comuni come identificate dall'articolo 1117 ce, facendo sparire il riferimento ai commi. Ma a precisi quesiti interpretativi, il ministero ha dovuto rispondere seguendo alla lettera il testo della legge. E la circolare riporta proprio il caso più controverso, quello del rifacimento o della realizzazione ex novo di un impianto ascensore. Argomento sul quale in redazione abbiamo ricevuto numerosi quesiti. COERENZA La circolare, ora, precisa quello che, seguendo la lettera della legge, abbiamo sempre scritto in queste pagine: la costruzione o il rifacimento di un ascensore è opera agevolata solo se costituisce abbattimento di barriera ar¬ chitettonica. In senso ampio, ciò significa che tutte le opere sugli impianti e sui servizi comuni hanno diritto al bonus fiscale solo se è possibile farle rientrare tra le categorie di lavori comunque agevolabili (risparmio energetico, diminuzione dell'inquinamento acustico, cablatura degli edifici). COMPROMESSO Accade con frequenza che chi vende una casa consegni all'acquirente le chiavi già al compromesso per permettergli di iniziare i lavori di ristrutturazione. La circolare chiarisce che se il-compromesso - è registrato l'acquirente è considerato detentore dell'immobile e quindi ha diritto all'agevolazione, senza neppure dover allegare il permesso del proprietario. Per evitare contestazioni, peraltro improbabili, degli Uffici finan¬ ziari, consigliamo di scrivere, nel compromesso, una frase del tipo: «Il venditore permette all'acquirente l'accesso ai locali e l'effettuazione di opere di rifacimento». FAMILIARI Un altro punto oggetto di numerose richieste da parte dei nostri lettori riguardava la possibilità di effettuare i lavori per immobili di proprietà dei familiari. La circolare permette esplicitamente tale possibilità purché si tratti di familiari conviventi, parenti diretti fino al 3° grado o affini sino al 2°. In pratica, se uno dei due coniugi non ha redditi ma possiede una casa, i lavori di ristrutturazione possono andare in carico all'altro coniuge, senza ricorrere a contratti fittizi di comodato o di locazione. BOX Un ultimo punto molto importante riguarda i box. E' agevolato l'acquisto di qualsiasi box o parcheggio, purché in via di realizzazione e a patto che il nuovo immobile venga asservito alla residenza come sua pertinenza. Non potrà quindi avere una autonoma rendita catastale né potrà essere rivenduto separatamente dall'immobile cui e asservito, [g. pa.] tuttosoldi Lunedì 25 Maggio 1998 ..7 LE VARIAZIONI PRINCIPALI SONO SETTI Chiariti, con Vultima circolare interministeriale, i dubbi interpretativi sull 'applicazione delle norme relative alle detrazioni fiscali sui lavori o OP ©I COMUNICAZIONE AL CENTRO SERVIZI IMPOSTE DIRETTE Al posto dei documenti richiesti dalla legge si può accludere al modulo un'autocertificazione con firma autenticata. Se non è stata regolarmente pagata, un versamento ritardato dà ugualmente diritto all'agevolazione. o o © COMUNICAZIONE ALLA ASL E' necessaria solo se richiesta dalle leggi 626/94 (obblighi dei datori di lavoro) e 494/96 (obblighi dei committenti). LAVORI IN CONDOMINIO Sono agevolate esclusivamente le opere sulle parti comuni. Sugli impianti (ad esempio l'ascensore) l'agevolazione si applica esclusivamente se si possono far rientrare i lavori in categorie specificamente regolamentate (come l'abbattimento di barriera architettonica). COMPROMESSO Se registrato dà automaticamente al futuro acquirente il diritto di usufruire della detrazione. ESTENSIONE DELLO SCONTO Al FAMILIARI Lo sconto si può applicare a chi sostiene la spesa e non al possessore o al detentore dell'immobile purché questi sia parente sino al terzo grado o affine sino al secondo. BOX E PARCHEGGI L'acquisto di un box o di un posto auto in costruzione dà sempre diritto all'agevolazione, anche se non sono rispettati i requisiti della legge Tognoli. Condizione necessaria è che il parcheggio diventi pertinenza dell'abitazione.

Persone citate: Tognoli