Senza lavoro, ma non «esentata»

Senza lavoro, ma non «esentata» UCCESSIONI Senza lavoro, ma non «esentata» s ONO stata licenziata a fine anno '96, pertanto dall' 1/1/97 sono a carico di mio marito. Ora il mio unico reddito è metà dell'alloggio di abitazione e metà del box auto, che non è di pertinenza dell'alloggio. Il tutto comporta un reddito di 870.000 lire da cui devo ancora sottrarre 500.000 lire perché casa di abitazione. Nel gennaio '97 ho ricevuto 1.450.000 lire lorde di conguaglio lavoro. Vorrei sapere se sono ancora tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi, oppure se sono esentata, visto che non supero il minimo imponibile. Paola Pollone - Torino Nella sua situazione, purtroppo, è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il nuovo modello Unico 98 (il tutto per versare circa 36.000 di Irpef). Compilandola dichiarazione, comunque, tenga conto sia dell'aumento del 5% delle rendite catastali che dell'aumento per la deduzione della casa d'abitazione (1.100.000, 550.000 per la quota di 1/2). Se la somma che ha percepito nel '97 dal vecchio datore di lavoro si riferisce ad arretrati o a trattamento di fine rapporto tale importo non deve essere dichiarato. Se l'importo è relativo allo stipendo di dicembre, pagato in gennaio, tale compenso deve essere indicato nella sezione RC di Unico. In questo secondo caso è possibile che per effetto delle ritenute subite non vi sia debito d'imposta (o sia inferiore a 20.000 lire) e pertanto ricadremmo in uno dei casi di esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione. Pensionata, 84 anni sfugge al sanitometro Sono una pensionata di 84 anni, 1.450.000 lire nette mensili. Pago di affitto 410.000 lire al mese. Ho l'esenzione ticket per patologia cronica: ipertensione, circolazio ne, blocco di branca destra del cuore. Posseggo obbligazioni Imp, Btp, Crc per L. 80.000.000. Tenendo presente l'età e infermità che non mi permettono di uscire di casa, sono tenuta a fare l'autocertificazione? Vivo da sola. Non vor rei perdere l'attuale autorizzazio ne per patologia. Non ho mai pre sentato il Mod. 740, ma ho esibito sempre in Comune il Mod. 201 per destinare l'8 per mille. G. Fulcheri Villanova Mondovì (CN) Con la sua situazione reddituale è esente non solo per quanto riguarda le sue patologie ma anche per tutti gli altri even¬ tuali ticket. Il suo Ise è infatti inferiore ai 23 milioni. Ci auguriamo che le istruzioni ministeriali prevedano forme agevolate per l'invio delle dichiarazioni nei casi in cui, come il suo, si sia impediti a uscire di casa. Unico 98: HTfr nel quadro RM Mia moglie ha terminato il suo rapporto di lavoro, come colf presso una famiglia privata, il 31/12/96 e a gennaio '97 il datore di lavoro le ha versdato la liquidazione. Tale Tfr è da segnalare nella dichiarazione da presentare quest'anno. Sono in difficoltà a compilare il quadro M nonostante abbia chiesto chiarimenti anche all'Ufficio Imposte. Le dò alcuni dati di supporto: la liquidazione è stata di circa 13.000.000 per quasi 17 anni di lavoro suddivisi nell'arco di 25 ore settimanali e lo stipendio del '96 è stato di 10.100.000 lordi. Ora, nel quadro M dove è chiesto il «reddito» dell'anno e il reddito «totale» cosa devo indicare: i 13 milioni di Tfr o i 10 milioni di stipendio? Altra cosa, se mi può calcolare dai 13 milioni lordi del Tfr l'imponibile su cui ricavare il 20% da versare a titolo di acconto. R.P. - Nichelino (TO) Avendo incassato un Tfr erogato da un soggetto che non è sostituto d'imposta è necessario indicare quanto incassato nel rigo RM 17 della sezione IX del quadro RM, inserito nel 2° fascicolo di Unico 98. Le caselle di tale rigo devono essere così compilate: nella prima casella occorre indicare l'anno in cui è sorto il diritto a percepire la liquidazione, cioè l'anno di cessazione del rapporto: nel suo caso il '96. Nella seconda casella, «reddito dell'anno», l'importo incassato nel '97 a titolo di Tfr e nella terza casella il totale percepito, e quindi anche in anni prece denti, a titolo di liquidazione. Nel suo caso in entrambe le caselle deve indicare i 13 milioni di Tfr. Gli importi sono diversi solo se in anni precedenti sono state in cassate anticipazioni o acconti. Nella quarta colonna occorre indicare il tipo di emolumento: si indica I per le indennità di fine rapporto, come nel suo caso. Per gli acconti o le anticipazioni si indicano i codici 2 o 3. Nelle caselle 5 e 6 occorre indicare il numero di anni e di mesi di durata del rapporto di lavoro. Sulla parte imponibile del Tfr dovrà versare un ac conto del 20%. Per effettuare il calcolo dell'imponibile, occorre tener present che per ogni anno o frazione di anno si deduce un importo di 500.000 lire. Se le ore di lavoro settimanali sono inferiori a quelle ordinarie la deduzione deve esse re proporzionalmente ridotta. Per 25 ore settimanali la deduzione spetta nella misura di 312.500 lire per ogni anno (500.000:40 x 25). Per 5 anni, le spetta quindi una riduzione di 5.312.000 lire che, detratta dai 13.000.000 percepiti, dà l'imponibile fiscale pari a lire 7.688.000 su cui l'ufficio prowederà a liquidare l'imposta definitiva e sul quale ora occorre versare il 20% cioè .538.000 lire. Per il versamento occorre utilizzare la delega azzurra indicando il codice 4200 - Acconto imposte su redditi a tassazione separata. Gli estremi del versamento devono essere indicati nel rigo RM22. Scambio di case, quale reddito Mio figlio e io, ciascuno proprietario di un appartamento, per motivi logistici e di spazio, da oltre venti anni abbiamo scelto di scambiarci gli alloggi come luogo di residenza. Fino al '92 la dichiarazione dei redditi ammetteva che gli alloggi dati in uso gratuito ai propri famigliari non fossero considerati fonti di reddito. Ma, a partire dall'anno successivo, mio figlio e io non abbiamo più potuto usufruire né della deduzione di un milione dal reddito per l'Irpef, né della franchigia di 180.000 lire per l'Ici, concesse per la prima casa. E ora anche il sanitometro aggiungerà un nuovo motivo di ingiustizia per chi, come noi, risulta solo proprietario di seconde case! Penso che il nostro non sia un caso isolato: altri si troveranno nella nostra stessa situazione. Come si può far valere il diritto al riconoscimento dell'abitazione principale e alle relative agevolazioni? A. T. G. - Torino Non ci risulta che sino al '92 gli immobili dati in uso gratuito a un familiare non producesseero reddito. Il proprietario, a nostro parere, doveva già allora dichiarare nel proprio 740 la rendita catastale dell'alloggio di cui risulta intestatario. Il proprietario dell'immobile utilizzato gratuitamente da un proprio familiare come prima casa deve sempre dichiarare la rendita catastale dell'immobile. Non si applica, invece, l'aumento di 1/3 previsto per le seconde case e le case tenute a disposizione. Purtroppo, nella sua situazione, non può usufruire in alcun modo della detrazione Irpef di 1.100.000 per la propria casa d'abitazione. Per l'Ici ha invece qualche speranza. I Comuni potranno stabilire con apposito regolamento, che può già aver effetto a partire dall'anno in corso, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai propri famigliari l'applicazione le stesse agevolazioni pre- viste per l'abitazione principale, valeee a dire la detrazione di 200.000 lire e l'eventuale aliquota ridotta. Una donazione «onerosa» In pensione dal gennaio '97, da maggio '97 ho trasferito la residenza mia e di mia moglie al paese natio, dove sono proprietario del 25% di una casa. A Caselette, dove abitavo, ero comproprietario con mia moglie di una casa. Nel di cembre 96 ho donato la mia parte (50%) ai miei 2 figli (25% ciascuno). Mia moglie e i miei due figli sono fiscalmente a mio carico. I figli sono tutt'ora residenti a Ca selette. Mi domando: 1) ai fini Irpef, mia moglie, che non ha altri redditi e solo questa proprietà, può ancora usufruire della ridu zione sulla prima casa avendola concessa in uso gratuito ai figli (proprio per questo motivo)? 2) a quanto mi risulta, i figli non devono presentare la dichiarazione dei redditi in quanto: il valore catastale del 50% della casa di loro proprietà è solo di 1.500.000 da dividere in due e non hanno altri redditi. Se invece dovranno presentare la dichiarazione, potranno effettuare la detrazione come prima casa anche per la quota ri ferita alla proprietà di mia moglie come avviene per l'Ici? Mario Alasonatti - Caselette (TO) La sua vecchia abitazione dovrebbe avere una rendita di 3.000.000. Applicando la rivalutazione dr1 f% si ottiene una rendita aggiornata 150.000. La quota di sua moglie sarà quindi di 1.575.000 e quella dei suoi figli di 787.500 ciascuno. Tutti e tre sono tenuti a presentare la dichiarazione in quanto superano tutti i limiti previsti per l'esonero. Ricordiamoli: I ) reddito dei fabbricati di qualsiasi tipo per importo non superiore a 360.000; 2) reddito della sola casa di abitazione per un importo non superiore alla quota di detrazione spettante. A sua moglie, per il solo '97, compete una detrazione per la prima casa di 181.000 pari alla quota di proprietà (50%) ragguagliata ai giorni di utilizzo (120 circa) come abitazione principale (1.100.000 : 2 : 365 x 120). Per ciascun figlio spetta invece una detrazione di 275.000 (1/4 di 1.100.000), inferiore al reddito derivante dalla loro quota di proprietà. Con la situazione che si è creata nel '97, verrà persa una parte della detrazione per la prima casa spettante a sua moglie. Per i redditi del '98 nessuno potrà utilizzare la detrazione (550.000 lire) per la quota di sua moglie. A cura di: CESARE RIETTO

Persone citate: Fulcheri, Mario Alasonatti - Caselette, Paola Pollone

Luoghi citati: Caselette, Torino, Villanova Mondovì