Oneri deducibili: contributi all'lnps e donazioni liberali

Oneri deducibili: contributi all'lnps e donazioni liberali Versamenti obbligatori a enti di previdenza e assistenziali, erogazioni a istituzioni religiose o umanitarie, assegni al coniuge divorziato: sono i casi in cui il Fisco è ancora più generoso poiché prevede la totale «esenzione» Oneri deducibili: contributi all'lnps e donazioni liberali B EN più incisivo è il risparmio fiscale che deriva dagli oneri deducibili, ovvero quelle spese per le quali è rimasta la deduzione integrale dui reddito complessivo (se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi). In questo caso, i costi riconosciuti abbasseranno direttamente il reddito imponibile su cui viene calcolata l'imposta Irpef, e conseguentemente «valgono» proporzionalmente di più in termini di risparmio fiscale più è alto il reddito del contribuente. Questa è perciò la ratio seguita dal legislatore nel ridurre notevolmente questo tipo di oneri, a favore di quelli detraibili della sezione I che «pesano» nello stesso modo per tutti i contribuenti e che, dal prossimo anno, passeranno dal 22% al 19%. ENASARCO Il rigo RP14 prevech l'indicazione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Sono deducibili i contributi obbligatori per legge, versati nel'97 come, ad esempio, i contributi Inps di artigiani e commercianti, i contributi Enasarco a carico dell'agente, i contributi versati alle Casse di Previdenza dei professionisti (medici, avvocati, commercialisti ecc.), nonché i contributi per il servizio sanitario nazionale (la Tassa sulla salute), compresi quelli versati con il premio di assicurazione RC veicoli. Sono anche deducibili i contributi versati nel '97 usufruendo delle agevolazioni previste dal «condono previdenziale». In questo caso è deducibile solo la parte dei versamenti relativa ai contributi in precedenza omessi, non le somme aggiuntive e gli eventuali interessi. Rientrano in questo gruppo i versamenti alla gestione separata Inps del 10%, dovuti obbligatoriamente dai lavoratori autonomi senza Cassa e dai collaboratori coordinati e continuativi, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente e risultante da idonea documentazione. IL 6 PER CENTO Il rigo RP15 prevede la possibilità di dedurre i contributi versati dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori ai nuovi fondi pensione introdotti dal d.lgs 124/93, nel limite del 6% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato, fino a un massimo di 5 milioni. snncdnLnr(riHS(gtdpcemsrszrimPdvsern r i i i o e CONFESSIONI Nel rigo RP16 è possibile portare in deduzione dal reddito imponibile le offerte fatte a favore di enti religiosi fino a un massimo di 2.000.000 di lire. Le istituzioni religiose «riconosciute» sono le seguenti: — Istituto Centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana (Cei) — Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno — Ente morale Assemblee di Dio in Italia — Unione della Tavola Valdese — Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia — Chiesa Evangelica Luterana in Italia (Celi) e Comunità collegate — Unione delle Comunità ebraiche (compresi i contributi annuali versati, obbligatori per gli appartenenti alle comunità ebraiche). TERZO MONDO Tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo rientrano, al rigo RPI7, i contributi volontari versati per realizzare specifici programmi volti al fine di assicurare la sopravvivenza delle persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, e comunque in stato di grave necessità, in determinate aree geografiche considerate sottosviluppate. La deducibilità delle somme elargite a tal fine è concessa a condizione che le Organizzazioni non governative (Ong), che hanno raccolto i contributi, abbiano ottenuto dal ministero degli Esteri, ai sensi dell'articolo 28 1. 26/2/87 n. 49, un riconoscimento di idoneità a operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (tra le organizzazioni risultano Unicef e Caritas). La deduzione spetta alle persone fisiche nel limite del 2% del reddito complessivo dichiarato (rigo RN1 - colonna 2). HANDICAP Sono interamente deducibili (rigo RP18) le spese mediche generiche e specifiche sostenute per l'assistenza dei portatori di handicap. Si tratta, come ha precisato il ministero, di spese corrisposte a medici specialisti e generici o a personale paramedico qualificato a fronte di specifiche prestazioni sanitarie rese a soggetti nei cui confronti sia stata accertata una minorazione fisica, psichica o sensoriale che comporta invalidità o menomazione permanente. Pertanto, non si possono considerare spese fiscalmente rilevanti i compensi erogati a persone non qualificate (come ad esempio i collaboratori familiari e i semplici accompagnatori) e per prestazioni di carattere alberghiero (come i ricoveri in case di cura), ma solo la quota parte relativa alle spese mediche e paramediche specifiche. Le spese mediche per i portatori di handicap sono deducibili anche se sostenute per i familiari compresi tra quelli indicati all'articolo 433 ce,anche se non sono fiscalmente a carico. SEPARAZIONI Questo onere, già deducibile gli anni scorsi tra gli «altri oneri deducibili», trova in Unico 98 una casella tutta sua, il rigo RP19. Si tratta dell'assegno periodico corrisposto al coniuge, anche se residente all'estero, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di annullamento del matrimonio o divorzio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue l'entità della quota destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, si presume l'assegno destinato per metà al coniuge. L'assegno, per il coniuge che lo riceve, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente da dichiarare (quadro RC - Sezione II). a à i r à l i a a e è e i o ai RESIDUALI Parallelamente al rigo RP12 destinato agli altri oneri detraibili, il rigo RP20 prevede l'indicazione degli «altri oneri deducibili dal reddito» non specificatamente previsti nei righi soprastanti. a) Il 50% delle imposte sui redditi dovute per gli anni anteriori al '74 (ad esclusione dell'imposta complementarel iscritte in ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel '97. b) Canoni, censi, livelli e altri oneri gravanti sul reddito degli immobili, compresi i contributi a consorzi obbligatori per legge o per provvedimento. In questa formuletta burocratica non è ricompresa l'Ici. c) Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o donazione modale e gli assegni alimentari corrisposti, in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a familiari. d) Retribuzioni corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni in uffici elettorali. •) Indennità corrisposte ai conduttori, per la perdita dell'avviamento in caso di cessazione di locazioni di immobili commerciali. SISMA La sezione III (nuova) del quadro RP prevede la detrazione nella misura del 41% delle spese sostenute, nel '96 e nel '97, per interventi di recupero del patrimonio edilizio conseguenti al sisma che nel '96 ha colpito l'Emilia Romagna e la Calabria (con riferimento agli immobili per i quali è stata emessa un'ordinanza di inagibilità da parte del Comune o del commissario della Protezione Civile). E SPESE 690 Sozionel Oneri peri quelle riconosciuta la detrazione d'Imposta del 22% R?LJS^ — : - m Wrtrtpa*)*^!^ ... „ _ - BP4 wweeij^iwnwtullpe^ RP5 trt«e*p««^P«rn^ RP6 w&tMimMpvvn^0^^ ; _ ...„__....__.- ■—— RP7 AMlcurMtort^vlta.^ RpjB CortrtbuUi^»^^ „__. - ~— fiW RP10 &o9«kx«iiberi«»t«v6«<«n»*n^ . . ; RP11 Speeetunebrt ■„;_.„•'...,—— —— j^^2 ^'^^i^^Mto'iMtlù>m „ — - -— RP13 TOTALEONEW^«««oeTWM^WOB^^ Sezione II RP14 jarftjbàptejg»^ ~\ '—~~ Oneri Rl^^ - ™ ~~-- relitto1" WlfLfirf^—— •■- - — " complessivo ffl»17jgonWbu^ - ~« -—; - WP18 Sgwined^eoiS^^ -—~ -— wwjsms^ ~ RP20 ARrioiwidedueibia .,..„„.... : —- • •- ~—• ~— 3.790.000 ,,0 „iwnvv..w:- ^t^ftfw. v «■ RP21 TOTAUÌC*OT£*DUOU»Jt^^ Codice fiscale del comproprietario : Numero rate 212.000 .000^ 200000 "OOOj ~ !óoo iòòcT 4t2.ooo importo Seziona IH ^ wueffo a* p*to« . - — ~* " SELSr RP23 pwaiaar — "*°""'m RP24 TOT^oN£BISUt.aJAlEC^^ .pop .000 .000 QUADRO RP ONERI DETRAISELI Le spese per le quali compete la detrazione d'imposta sono state: I* spese mediche 940.000; !• interessi sul mutuo per la | prima casa 1.600.000; | • premio per l'assicurazione sulla vita 1.500.000.11 | Gli oneri deducibili: saldo tassa salute 1996 |j | I e acconti '97 per 150.000 lire, contributo ||| | sanitario su polizza R.C. auto 62.000 lire; p 1 I versamento alla C.E.I. a mezzo bollettino UÉ postale per lire 200.000. il

Persone citate: Celi, Italia ? Chiesa

Luoghi citati: Calabria, Emilia Romagna, Italia