Multe a chi allunga le mani in ufficio

Multe a chi allunga le mani in ufficio Il sì del Senato alla legge antimolestie, polemico il Polo: norma demagogica e repressiva Multe a chi allunga le mani in ufficio Pene più gravi al capo che approfitta ROMA. Fassa al Senato l'attesa legge sulle molestie sessuali sul luogo di lavoro. Attesa perché se ne parla dai primi Anni Novanta, e perché il problema è sempre più sentito, tanto che l'Unione Europea ha emanato una direttiva, molti Stati si sono già attrezzati, e alla presidenza del Senato è di recente arrivata una petizione, firmata da 4000 donne della Lombardia, che sollecitavano il varo della legge. Ma il provvedimento non raccoglie i consensi di tutti. Favorevoli Democratici di sinistra, Popolari, Verdi, Rifondazione e Rinnovamento Italiano, che considerano la legge particolarmente «innovativa». Alleanza nazionale si è astenuta, mentre Forza Italia ha votato contro e preannuncia una battaglia alla Camera, accusando il governo di legiferare «con le armi della demagogia e della repressione». Le nuove norme rientrano nel diritto civile, non in quello penale, colpiscono le molestie nei rapporti di lavoro, e interessano tutti, indipendentemente dalla situazione gerarchica: possono cioè riguardare sia il superiore che minaccia la dipendente che «non ci sta», ma anche la squadra di operai che infastidisce la funzionaria. Per la prima volta viene data una definizione di molestia. L'articolo 1 parla di «comportamenti, anche verbali, a connotazione sessuale, indesiderati, insistenti, che recano offesa alla dignità e alla persona che li subisce». In pratica però finisce per rientrare nella casistica anche lo sfogliare una rivista pornografica, facendo commenti salaci e allusivi, o il clima intimidatorio nei confronti di ima persona che non voglia soggiacere alle molestie. Particolarmente gravi vengono poi considerate le molestie compiute da chi approfitta di una situazione di potere. La legge prevede che il datore di lavoro prenda iniziative per preve- nire le situazioni di molestia sessuale. E lo obbliga a tener conto delle segnalazioni, adottando le misure necessarie per farle cessare. In caso contrario, la vittima può anche rivolgersi al pretore. Ma la molestia non fa scattare una sanzione penale. Il pretore può solo condannare l'autore al risarcimento di un danno. Nel caso si tratti proprio del datore di lavoro, la molestia vale come «giusta causa», dando diritto al dipendente di dimettersi, godendo di un'indennità aggiuntiva di 6-12 mesi. Nei casi più gravi il pretore potrà ordinare la pubblicazione nella «bacheca» della condanna di un dipendente. La materia è delicata. E le critiche si appuntano alla definizione stessa di molestia. Per il senatore di An Giusepppe Mulas si tratta di «un prowedimento poco chiaro, che lascia troppo spazio alle interpretazioni, mentre sarebbe stato opportuno stabilire che il comportamento a sfondo sessuale diventa molestia solo in caso di persistenza e avviso di non gradimento da parte dell'interessata». Francesca Scoppelliti di Fi è anche più dura: «E' un prowedimento demagogico e repressivo. Servono giudizi certi o, per difendere le donne, si finirà per danneggiarle: quanti datori di lavoro preferiranno assumere degli uomini?». Il senatore Carlo Smuraglia, Ds, difende il prowedimento di cui è (da anni) il primo firmatario. «La definizione di molestia che abbiamo adottato si ispira in buona parte alle radicazioni dell'Ue: più che fare una vera e propria casistica, dal momento che si tratta di comportamenti di vario tipo, si basa sul fatto che si tratta di comportamenti indesiderati. L'Ue suggerisce di far riferimento soprattutto al modo in cui la vittima li percepisce, questo è il discrimine». Ma non accadrà che qualcuno «ci marci»? «In un articolo si configura una responsabilità disciplinare anche per chi denuncia fatti inesistenti, compiuta a scopo di denigrare qualcuno o di ottenere vantaggi sul lavoro». «Ma una donna metterebbe dawero a repentaglio la sua reputazione per una falsa denuncia?» aggiunge la senatrice Graldi, Ds. «Se anche fosse, si tratta di una percentuale irrisoria, rispetto a quelle che oggi non osano neppure denunciare il loro caso». Maria Grazia Bruzzone Saranno puniti gesti e parole insistenti che offendono la dignità ani in ufficio approfitta ooBrto i fotti andu voltando i $or,o ropidissiniMSore. SANZIONI. Le moleslie sesuolì non tonno «attore recto penale. I! pretori! può condannilo l'uutoro o u» risarcimento del donno «vietalo. INDENNITÀ'. Nel coso il moleslcdore sio il datore di lavoro, scotto il diritto dal dipendente oteoare sema preavviso-il rapporto di lavoro, con un'indennifè aggiuntivo do sei ó 12 I HOMI IN BACHECA. Nei «si piò gravi, il pretore può disporre la pubblicazione nella nudista dell'azienda della «condanna» di un dipendente per molestie sessuali.

Persone citate: Carlo Smuraglia, Fassa, Francesca Scoppelliti, Graldi, Maria Grazia Bruzzone, Mulas, Verdi

Luoghi citati: Lombardia, Roma