Adozioni internazionali più facili di R. Cri.

Adozioni internazionali più facili Verdetto dà ragione a una coppia che non si era rivolta alla Farnesina Adozioni internazionali più facili La Cassazione: non occorre l'ok degli enti pubblici GENITORI GIRAMONDO PROMA ER le adozioni internazionali di minori I'«imprimatur» della Farnesina non è obbligatorio e, quindi, le famiglie che desiderano adottare un bambino straniero non devono necessariamente ricorrere - come tramite per lo svoglimento delle pratiche - al canale degli enti pubblici e delle organizzazioni riconosciute dal ministero degli Esteri, di concerto con quello di Grazia e Giustizia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Con una sentenza della prima sezione civile, la Suprema Corte ha dato torto al Tribunale dei minori di Lecce, annullandone la pronuncia, perché aveva rifiutato a una coppia pugliese la dichiarazione di efficacia dell'adozione di due bambini della Repubblica Moldava, fratello e sorella: i giudici pu- gliesi contestavano ai coniugi di non essersi rivolti agli enti autorizzati dal ministero. Ora, mentre il Parlamento discute un disegno di legge di ratifica della Convenzione dell'Aia che rende obbligatorio il canale degli enti autorizzati per chi vuole adottare bimbi stranieri, la Consulta rileva che la legge sulle adozioni «si limita a disporre» che la Farnesina possa autorizzare alcuni enti allo svolgimento delle pratiche, «senza peraltro stabilire che l'adozioj ne debba avvenire necessariamente per tale tramite». In proposito, la Cassazione rimarca che in Italia la dichiarazione di efficacia dei provvedimenti di adozione di minori non italiani, emessi da autorità straniere, è subordinata a tre condizioni. Innanzitutto, i coniugi devono essere già stati dichiarati idonei a fare da mam¬ ma e papà. Il provvedimento straniero, in secondo luogo, dev'essere conforme alla legislazione dello Stato che l'ha emesso e tale atto, infine, non deve essere contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato estero il diritto di famiglia e dei minori. «Nessun rilievo può avere, pertanto, in relazione alla decisione sulla dichiarazione di efficacia nel nostro Paese del provvedimento di adozione di un minore straniero, la circostanza che a questa adozione non si sia pervenuti per il tramite di organizzazioni o enti autorizzati dall'articolo 38 della legge sulle adozioni internazionali», stabilisce la Consulta. In questo verdetto i giudici della Corte non mancano poi di ricordare - come di recente è stato stabilito - che il limite della differenza d'età tra geni¬ tore e figlio, affinchè sia «valida» l'adozione, non dev'essere rigidamente compreso entro i 40 anni, ma rientrare nel permanere della differenza di età che «di solito intercorre tra genitori e figli». E sulla Convenzione dell'Aia è intervenuto Giuseppe Magno, direttore dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile: «Speriamo che, prima possibile, con la legge di ratifica finisca il "fai da te" nelle adozioni internazionali che, come ricorda la sentenza della Cassazione, l'attuale legge sull'adozione consente». Aggiunge Magno: «Purtroppo, la legge 184 non solo consente agli aspiranti genitori adottivi di cercare autonomamente nel Paese straniero il bambino, ma non prevede norme punitive per enti o privati non autorizzati che si improvvisano intermediatori». [r. cri.]

Persone citate: Giuseppe Magno

Luoghi citati: Italia