L'obbligo di un c/c dedicato

L'obbligo di un c/c dedicato CONDOMINIO L'obbligo di un c/c dedicato [TI del tutto ovvio che una ge' / stione separata dei capitali condominiali sia preferi| bile alla gestione a mezzo _..!_J di uno o più conti correnti intestati all'amministratore. Eppure, ci sono voluti non pochi sforzi per fare comprendere sia ai singoli condomini sia alla magistratura che con l'apertura di un conto corrente intestato al condominio si rende più agevole l'esercizio dell'attività di controllo riconosciuta dalle norme che disciplinano ogni genere di mandato e quindi anche quello affidato all'amministratore. SENTENZE Con sentenza n. 6566/91, il Tribunale di Milano ha avuto modo di affermare che la tenuta del conto corrente condominiale è un diritto soggettivo di ciascun condomino e quindi l'amministratore ha il dovere di attivarsi, anche in assenza di delibera assembleai, affinché il flusso finanziario della gestione condominiale sia effettuata attraverso uno specifico conto. Dopo questa pronuncia la strada è stata in discesa: infatti, ancora il Tribunale di Milano (decreto 29/9/93); il Tribunale di Genova, il 16/9/93 e ancora Milano (sentenza 7386 del 21/7/94) hanno stabilito che la mancanza di un conto corrente intestato al condominio è una «violazione dell'obbligo del mandatario» e quindi di gravità tale da portare di per sé alla revoca dell'amministratore. TRASPARENZA Le decisioni dei giudici sono orientate nel ritenere che l'amministratore con il conto intestato a se stesso pone in essere un comportamento lesivo del diritto di ciascun condomino alla perfetta trasparenza e comprensibilità della gestione condominiale. Da una parte, infatti, c'è l'interesse che il fondo comune costituito dai versamenti dei singoli non si confonda con il patrimonio dell'amministratore e maturi gli interessi attivi che derivano dalle giacenze sul conto bancario. Dall'altra parte c'è l'interesse a tenere sotto controllo la gestione condominiale, che può trovare riscontro oggettivo solo nei movimenti finanziari registrati dall'estratto conto emesso dalla banca. COMPENSO VIETATO Per questo l'amministratore non dovrebbe sentirsi «offeso» per il solo fatto che viene invitato ad aprire un conto da un singolo condomino: non si tratta di sfiducia ma solo dell'esigenza sacrosanta di voler capire più chiaramente la gestione condominiale. Per contro, non ha molto senso giustificare il rifiuto ad aprire il conto con dominiate con il fatto che un unico conto per più condomìni con sente di compensare le eccedenze attive di un condominio con il passivo di un altro. Soprattutto perché non è ragionevole e nem meno giusto ritenere che i condo mini puntuali debbano coprire gli ammanchi determinati dalla mo rosità cronica degli altri. EREDITA' Inoltre, quando il conto corrente è intestato all'amministratore, que sti può utilizzare liberamente il denaro proveniente dal condomi nio per sue operazioni personali, lucrare sugli interessi e, non da ultimo, in caso di decesso, è molto arduo per i condòmini recuperare i fondi di loro spettanza, che ri schiano, in quanto entrati fittizia mente nel patrimonio dell'ammi lustratore, di finire nella piena di sponibilità degli eredi. Per questo motivo, evitare la promiscuità contabile non può che essere per l'amministratore stesso un segno di professionalità, diligenza e chiarezza. AUGUSTO GIRLA Segretario nazionale Assocond

Luoghi citati: Genova, Milano