Chi paga per i danni dei botti di Giuseppe Alberti

Chi paga per i danni dei botti ASSICURAZIONI Chi paga per i danni dei botti N EL corso delle ultime festività di fine anno sono diminuiti gli infortuni provocati dall'incauto uso di fuochi d'artificio, botti e così via (con la tragica eccezione dell'incidente accaduto a Padova). Malgrado ciò, negli uffici delle società di assicurazioni sono giunte numerose denunce di danni subiti (e provocati) con relative richieste di risarcimento. Come viene regolata questa materia assicurativa? CAPOFAMIGLIA Primo punto da considerare, il tipo di polizza di solito tirata in causa quando capitano questi e simili episodi. Si tratta della polizza «responsabilità civile del capofamiglia», che comprende, nella garanzia, gli avvenimenti della vita privata e, anche se non stabilisce in modo particolare quali rischi vengono assicurati, estende la normale copertura all'uso di botti e fuochi d'artificio in genere. Ma, attenzione: il danno cagionato ad altri da parte di un nostro ospite che, per esempio, lancia un petardo in strada, non è compreso. E' perciò responsabile lo stesso ospite. Ma se anche questi è titolare di una polizza del capofamiglia, scatterà il suo diritto ad avvalersi della copertura della propria compagnia assicuratrice. ALBERO DI NATALE La polizza «responsabilità civile» giunge in aiuto anche all'organizzatore (e conduttore) di una festa o di una manifestazione. Se, tanto nel tracciare un percorso di una gara campestre quanto nell'addobbare un albero natalizio, deriva un danno ai partecipanti (una buca nascosta nella vegetazione può provocare la caduta di una persona lungo un sentiero con conseguenti lesioni fisiche; l'albero non ben ancorato al pavimento o al terreno può crollare sugli astanti causando loro delle ferite), l'organizzatore è tenuto a rifondere i danni. Come è previsto dall'articolo 2048 del codice civile. Lo stesso vale se i fuochi d'artificio, usati in modo incauto, procurano danni ai partecipanti. ATTI VANDALICI Sempre in tema risarcitorio, alle imprese assicuratrici giungono segnalazioni di auto danneggiate da oggetti lanciati dai balconi (piatti, vecchie stoviglie, ecc.). Se l'autore del reato rimane anonimo può scattare l'indennizzo relativo ai rischi, se compresi nella polizza del veicolo, definiti tecnicamente «atti vandalici». Stessa regola se è un petardo o un razzo a procurare il danno. PORTE E FINESTRE Diventa più difficile contare sul rimborso di un'assicurazione se il danno subito è relativo a finestre, porte, vetrate: perché si possa ottenere il risarcimento della compagnia assicuratrice tale rischio deve risultare chiaramente nella polizza della nostra casa. PRODOTTI DIFETTOSI Infine, tutti i titolari di una polizza contro gli infortuni che abbiano riportato danni fisici a causa dell'uso diretto di fuochi d'artificio in genere, potranno ricorrere alle prestazioni di polizza. Uguale regola se le ferite sono da imputare alle responsabilità di altri. Tra l'altro, non risulta che siano molti i fabbricanti di fuochi d'artificio assicurati con la polizza «responsabilità civile» contro i prodotti difettosi, così come avviene per i produttori di farmaci, di alimenti e così via. Giuseppe Alberti

Persone citate: Di Natale

Luoghi citati: Padova