Pronti/termine esentasse?
Pronti/termine esentasse? LE LETTERE Pronti/termine esentasse? SONO soggetti a imposta di successione i «pronti contro termine» che abbiano ad oggetto titoli I pubblici che invece ne sarebbero esenti? R. Ricci - Torino Giuridicamente le operazioni di «pronti contro termine» consistono nell'acquisto da parte di un risparmiatore di titoli per contanti contro immediata rivendita a termine. La differenza dei due prezzi rappresenta il rendimento dell'operazione, solitamente più elevato dei Bot pur con scadenze simili (tre o sei mesi). Nel caso di premorienza del risparmiatore, non è prevista l'imposta di successione sull'importo oggetto del contratto purché oggetto siano titoli specificamente esenti, come i Btp o i Cct. Ricordiamo, per completezza, che questi titoli vanno sì denunciati sul Mod. 240, ma con l'annotazione «esente», quindi non rientrano nell'ambito degli importi sui quali grava l'imposta. Si deve attendere la sentenza Vorrei sapere se vi sono delle probabilità che il tribunale di Torino accetti un ricorso contro la sentenza del medesimo tribunale dove vengo condannato al pagamento delle spese come soccombente, perché la competenza per valore è del pretore. La vertenza tra me e il condominio è nata a seguito A. Coppola - Beinasco (TO) Ringrazio il signor Coppola della lettera (arricchita da una corposissima documentazione legale) e della fiducia che dimostra in Tuttosoldi, ma non è nella nostra competenza l'«ipotizzare» sentenze. Prendo spunto dalla richiesta (non è la prima del ge- nere che riceviamo) per invitare i lettori a non proporre quesiti su casi che sono già approdati in tribunale, tanto più con un grado di giudizio alle spalle, dal momento che il tempo delle «consulenze» e dei «consigli», a quel punto, evidentemente è ormai passato. Il commento sarebbe, insomma, sempre lo stesso: aspettiamo serenamente il verdetto della magistratura. Irpef pesante per redditi modesti Ho 59 anni, sono nubile, casalinga, senza pensioni di sorta. Convivo con mia madre novantenne, non a carico, in alloggio di cui sono proprietaria per metà. Questo alloggio e un altro (anch'esso per metà) mi danno un reddito rivalutato di 4.000.000 di lire e non ho altre fonti di reddito. Sino ad ora, oltre alla tassa salute, ho pagato l'Irpef al 10% per lire 400.000, adesso con l'Irpef al 19% ne dovrò pagare 760.000 cioè 360.000 in più. Il fatto che mi sembra molto grave è che, se ho ben capito, non essendo né lavoratrice né pensionata e senza carichi di famiglia non avrò neppure diritto ad usufruire di alcuna detrazione e così pagherò quasi il doppio. E' così? Sarebbe questa la tutela della classe più debole, nella quale, purtroppo, sono in numerosa compagnia? Lettera firmata - Racconigi Effettivamente l'aumento dell'aliquota minima Irpef al 19%, applicabile ai redditi conseguiti dal '98, comporta in presenza di redditi modesti e senza il diritto a detrazioni d'imposta, un aggravio del carico fiscale. L'aumento dell'aliquota Irpef minima dovrebbe infatti essere compensato con un aumento delle detrazioni, di cui, in casi come il suo, non è però possibile usufruire. Per mitigare la sua amarezza le ricordiamo che non è più tenuta al pagamento del contributo per il servizio sanitario, che nel suo caso incideva per lire 264.000 e che essendo deducibile' dal reddito le consentiva anche un risparmio Irpef di 132.000. Gli oneri fiscali calcolati con le vecchie disposizioni comportavano un esborso di 638.000 (374.000 per Irpef e 264.000 per Tassa salute) mentre, a parità di reddito, per il '98 dovrebbe pagare 760.000 lire per Irpef. Il lavoro all'estero non le è riconosciuto Ho lavorato per 40 anni complessivi di cui circa 14 in Germania e 26, fino ad oggi, nel comune dove risiedo. Posso andare in pensione oppure quanti anni di servizio debbo attendere per ottenere la pensione senza essere penalizzato? Sono nato nel '42. G. Valenti - Orbassano (TO) Mi spiace doverle ricordare che nel campo del pubblico impiego non valgono le convenzioni di sicurezza fiscale e quindi non possono essere ri¬ conosciuti i periodi di lavoro in Germania. Lei quindi ha solo 26 anni di lavoro in Italia e perciò deve lavorare ancora per molto al fine di raggiungere il diritto alla pensione. Per accelerare il tempo del pensionamento dovrebbe optare per il sistema contributivo: in tal modo potrà andare in pensione con soli 57 anni di età, nel corso dell'anno 2002. Ovviamente i contributi versati in Germania non vanno perduti e le daranno diritto alla pensione tedesca allorché avrà raggiunto i requisiti previsti da quel Paese. Cumulo vietato al ferroviere Sono andato in pensione con la seconda fase del nono prepensionamento delle Ferrovie statali. Dopo una causa vinta dall'azienda sono rientrato in servizio e il mio rapporto di lavoro è terminato nel dicembre '95. E' giusto che la pensione mi sia pagata solo dopo il dicembre '95 e non anche dal giugno '95, quando ho interrotto il rapporto? Mi dicono che non mi spetta la pensione ma io obietto che entro l'anno '94 avevo i requisiti richiesti dalla legge per avere la pensione con la retribuzione. Sante Facchini - Rimini Credo che non sia così. Infatti se non capisco male, lei ha avuto non la pensione di anzianità come tutti gli altri, ma la pensione anticipata per esodo programmato con l'azienda. Se è così, le ricordo che queste pensioni, qualunque sia la loro decorrenza e maturazione del relativo diritto, non nossono essere pagate in presenza di lavoro. Hanno collaborato: GIANLUIGI DE MARCHI CESARE RIETTO MAURO SALVI A CURA DI GLAUCO MAGGI
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