Un processo che si può fare

Un processo che si può fare Ix> prevede il nuovo Concordato fra Italia e Santa Sede Un processo che si può fare Domenico Del Rio IL nuovo Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, firmato nel 19(34 da Craxi, permette che un cardinale italiano possa essere portato in tribunale, eventualmente condannato e condotto in carcere? Se questo è un dubbio che viene presentato per fa vicenda del cardinale Giordano di Napoli, la risposta è sì. Ciò vale per ogni ecclesiastico italiano, Né, d'altra parte, lo stesso arcivescovo napoletano, pur proclamando la propria innocenza (conosciuta, egli dice, per ora almeno da Dio), non intende sottrarsi alla giustizia né sogna di invocare esenzioni da tribunali. Attualmente, per esempio, si trova sotto procosso di primo grado al tribunulc di Palermo il vescovo Salvatore Cassisa, di Monreale, accusato di concussione. La fase processuale è ancora ferma all'esame dell'imputato. E' dei giorni scorsi l'assoluzione del frate Mario Kritt.itta, carmelitano di Palermo, che era stato condotto vistosamente in manette al carcero dell'Ucciardone, reo di essersi recato a celebrare la Messa in casa di un capo mafioso latitante. Negli Anni Cinquanta, ancora in vigore il vecchio Concordalo del 1929, monsignor Fiprdelli, vescovo di Prato, che aveva chiamato pubblicamente in chiesa «concubini» due sposati civilmente, era stato condannato per diffamazione, poi assolto nel tribunale di appello di Firenze. Per la sua condanna, a Bologna, il cardinale Lercaro aveva fatto bar¬ dare a lutto la cattedrale cittadina. Il caso di incriminazione di un ecclesiastico (vescovo, sacerdote o religioso) e contemplato espressamente nell'art. 4 del nuovo Concordato, che però obbliga il giudice a una procedura di privilegio, cioè ad avvertire l'autorità ecclesiastica competente:. Dice infatti l'articolo: «L'autorità giudiziaria dà comunicazione all'autorità ecclesiastica dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici». Nel caso de) cardinale Giordano, essendo egli l'autorità ecclesiastica del territorio, può darsi che la comunicazione sia stata inviata alla Curia napoletana o magari alla Santa Sede, L'articolo non dice di più e tralascia i particolari per quanto riguarda l'arresto e la condanna di un ecclesiastico. Il vecchio Concordato del 1929 si dilungava, invece, su questo aspetto. Diceva all'art. 8: «In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato e al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'autorità ecclesiastica non abbia ridotto il condannato allo stato laicale». Trattamento privilegiato che ora dovrebbe essere scomparso, così come però dovrebbe scomparire, non solo per un frate o per un vescovo, ma per tutti, la visione di un arrestato quando appare vistosamente ammanettato in foto sui giornali o sugli schermi televisivi.

Persone citate: Craxi, Domenico Del Rio, Lercaro, Salvatore Cassisa

Luoghi citati: Bologna, Firenze, Italia, Monreale, Napoli, Palermo