Lo spot al telefono Interviene Rodotà

Lo spot al telefono Interviene Rodotà «Gli utenti vanno più tutelati» Lo spot al telefono Interviene Rodotà ROMA GratisTel deve perfezionare i moduli di adesione al servizio di telefonate «con spot» gratuite, per tutelare maggiormente la raccolta e il trattamento dei dati personali di chi chiama; e deve essere GratisTel ad informare il chiamato che sta per ricevere una telefonata con spot e permettere così che decida se accettarla. Queste le principali condizioni poste dal Garante della privacy, Stefano Rodotà, a GratisTel per dare il via al suo servizio. Il Garante ha evidenziato le clausole presenti nel modulo devono indicare se il conferimento di alcuni dati è obbligatorio o facoltativo; eliminare la richiesta di alcune informazioni non essenziali, come il codice fiscale; specificare che l'assenso a ricevere al proprio domicilio materiale pubblicitario, manifestato dal sottoscrittore durante l'ascolto di uno spot e espresso in favore della sola società di cui è trasmesso lo spot; individuare, riguardo alla cessione dei dati a scopi pubblicitari nei confronti di altre società non direttamente collegate al circuito GratisTel, le categorie delle società destinatarie. GratisTel Italia dovrà modificare i moduli del contratto dandone riscontro al Garante prima dell'attivazione del servizio, comunicare ai sottoscrittori che hanno già aderito al servizio le clausole modificate, anche al fine di ottenere nuovamente il consenso dei sottoscrittori alla cessione dei loro dati a società terze. Anche per quanto riguarda gli abbonati e gli utenti chiamati che ascoltano messaggi pubblicitari, il servizio GratisTel è soggetto alla disciplina sui dati personali e di riservatezza nelle Tic. I dati relativi alle utenze chiamate spiega il Garante - sono, infatti, oggetto di trattamento da parte della società che li raccoglie. Pertanto, anche queste ultime devono poter esprimere le proprie scelte rispetto all'uso dei loro dati a fini pubblicitari. L'Autorità non ritiene che tocchi ai sottoscrittori l'obbligo di informare le persone chiamate: l'onere spetta alla società fornitrice del servizio, che deve predisporre un messaggio chiaro per permettere al chiamato di non ricevere inconsapevolmente una chiamata con spot o di ascoltare messaggi pubblicitari senza un messaggio anche sintetico e l'espressione di un consenso. Rimane il problema della libertà di comunicazione, che potrebbe essere limitata da un'alternativa circoscritta all'accettazione della pubblicità o all'interruzione della telefonata. A questo proposito il Garante ha trasmesso ii provvedimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La società ha comunicato di «essersi già attivata per recepire quanto possibile del pronunciamento del Garante». Ir. e. s.l Stefano Rodotà Stefano Rodotà

Persone citate: Rodotà, Stefano Rodotà

Luoghi citati: Italia, Roma