«Non dovrà mai essere graziata»

«Non dovrà mai essere graziata» LE REGOLE ACCETTATE DAL NOSTRO GOVERNO «Non dovrà mai essere graziata» Incetta condizioni simili a quelle americane documento Ecco il testo sottoscritto da D'Alema con Diliberto per l'Italia e da Janet Reno per il governo degli Stati Uniti. Il documento è stato letto ad alta voce a Silvia Baraldini che, prima del trasferimento, lo ha firmato. Il testo contiene le regole che lo Stato italiano si è impegnato ad osservare. APPENDICE A Garanzie che debbono essere accettate dal governo d'Italia prima del trasferimento di Silvia Baraldini dagli Stati Uniti. 1. I competenti tribunali italiani convengono che la sentenza imposta a Silvia Baraldini negli Stati Uniti deve essere eseguita fino alla corrente data vincolante del 29 luglio 2008 senza beneficio alcuno di rilascio dalla detenzione con le condizioni-eccezioni sottoindicate. 2. Che questa sentenza sia esclusa da qualsiasi beneficio di indulto-grazia parlamentare per terroristi, detenuti trasferiti o altri prigionieri. 3. Che il ministro di Grazia e Giustizia stabilisca che la sentenza debba essere eseguita in una istituzione penale italiana destinata all'incarcerazione di donne condannate per reati terroristici, con una recinzione perimetrale oltre la quale ai prigionieri non venga permesso di muoversi in qualsiasi momento, e che ai funzionari degli Stati Uniti, prima del trasferimento, venga permesso di ispezionare l'istituzione italiana a cui verrà assegnata la signora Baraldini per completare la pena qualora venga trasferita. 4. Che le condizioni della detenzione della signora Baraldini corrispondano il più strettamente possibile a quelle in vigore negli Stati Uniti. Tali condizioni vengono enunciate nell'Appendice B, sono operative per detenute federali in situazioni analoghe indipendentemente dalla loro nazionalità, e diverranno parte della nostra intesa. Gli Stati Uniti sono consapevoli che, in un normale caso di trasferimento di un detenuto attuato in base alla Convenzione di Strasburgo, le condizioni della detenzione dopo il trasferimento e la determinazione delle esigenze di sicurezza vengono decisi dallo Stato che riceve il prigioniero. Dobbiamo comunque sottolineare che gli Stati Uniti si attendono che la signora Baraldini verrà detenuta nelle condizioni adatte ad un individuo riconosciuto colpevole di reati di tipo terroristico. Nel riconoscimento delle differenze tra i nostri sistemi penali e della inconsueta collocazione della questione di merito, gli Stati Uniti richiedono che l'Italia, prima dell'approvazione finale di questo trasferimento, renda nota ogni procedura in base a cui le condizioni della detenzione della signora Baraldini possano divergere da quelle enunciate nell'Appendice A o nell'Appendice B. 5. Che la sentenza venga eseguita senza beneficio di qualsiasi rilascio dalla prigione, anche per periodi brevi: ivi inclusi permessi di weekend, festività, licenze di qualsiasi tipo, visite a famigliari di qualsiasi tipo, rilasci por motivi di lavoro, rilasci condizionati di qualsiasi tipo, comprese la libertà condizionata o la detenzione in ambienti meno restrittivi, o qualsiasi altra visita o attività esterna. 6. Che nell'eventualità di qualsiasi malattia la signora Baraldini debba rimanere in stato di detenzione in un reparto carcerario medico, invece che un reparto esterno e che qualsiasi problema medico venga trattato come verrebbe trattato qualora la signora Baraldini continuasse a espiare la condanna negli Stati Uniti: vedi Appendice B, paragrafo e. (...) 10. Che il ministro di Grazia e Giustizia non richieda una grazia presidenziale a favore della signora Baraldini. (Da una comunicazione dal governo d'Italia gli Stati Uniti deducono pertanto che una grazia presidenziale non potrà essere concessa). 11. Che sia chiaro come la totalità di questo accordo vincola lo Stato d'Italia e non meramente il presente governo d'Italia e che, qualora qualsiasi di queste condizioni non venga osservata, l'accordo sul trasferimento sia considerato nullo e che l'Italia e la signora Baraldini acconsentano, senza appello, alla richiesta degli Stati Uniti di ritrasferire negli Stati Uniti la stessa signora Baraldini acciocché espii il resto della pena. Che l'Italia inoltre s'impegni acciocché la signora Baraldini non venga rilasciata nel corso delle deliberazioni o di altri adempimenti nell'ambito di tale richiesta. APPENDICE B Presenti condizioni della detenzione di Silvia Baradini a. Livelli di sicurezza e reclusione il livello di sorveglianza della Baraldini è di classe «IN», il che vuol dire che ogni qualvolta essa viene portata fuori della prigione deve essere ammanettata con una catena alla vita fissata alle manette e deve essere accompagnata da personale penitenziario. Qualora il direttore del carcere lo ritenga necessario ai fini della sicurezza, egli ha l'autorità di ordinare l'uso di ceppi alle caviglie e di richiedere che il personale penitenziario di scorta sia armato e indossi giubbotti antiproiettile. Anche se i suoi crimi¬ ni hanno raggiunto il più alto livello di gravità, presentemente il suo livello di sicurezza è «basso» in 'quanto rispecchia altri fattori che non presentano violazioni e che contribuiscono a determinare il livello di sicurezza di un detenuto. Tali fattori includono la lunghezza del periodo della pena già espiata, l'assenza da parte sua di problemi disciplinari ed anche di coinvolgimento con alcool o stupefacenti. b. Alloggiamento: Baraldini è presentemente alloggiata in un cubitolo dormitorio per due persone, con due letti separati, situato in un edificio più ampio («unità»). Mentre tali unità sono individualmente chiuse, lo spazio di movimento è quella di un ambiente da dormitorio aperto. Aree ricreazionali con bagni sono accessibili nelle unità. Le luci vengono spente alle 23,00, ma nelle aree comuni viene mantenuta una luce bassa sufficiente ai detenuti per raggiungere di notte i bagni (anche al fine di una supervisione dell'area stessa). c. Regime quotidiano: tutti i detenuti ad eccezione di coloro esonerati per motivi medici debbono lavorare a tempo pieno o prender parte a corsi di addestramento professionale, ovvero a programmi educativi con una riduzione dell'orario di lavoro. 1 detenuti trascorrono approssimativamente da dieci a undici ore al giorno nella loro area abitativa. 11 tempo approssimativo del lavoro o dei corsi educativi è di sette ore al giorno, cinque giorni la settimana. Le ore rimanenti vengono destinate ad attività ricreative, a servizi religiosi, o alla partecipazione a programmi educativi non obbligatoti disponibili in serata. Tutti i detenuti dispongono di due giorni alla settimana di non lavoro: questi due giorni possono essere dedicati ad attività religiose, ricreative 0 al tempo libero. La Baraldini è presentemente assegnata al Dipartimento Educativo per adulti come insegnante e le viene permesso di tenere corsi di studio per gli altri detenuti. d. Visite: i detenuti hanno accesso ai privilegi di visita cinque giorni alla settimana (giovedì e venerdì dalle 12,30 alle 20,00; sabato, domenica, lunedì e tutte le festività federali dalle 8,30 alle 15,00); i privilegi di visita vengono limitati se un detenuto viene riconosciuto colpevole di violazioni delle regole dell'istituto (presentemente limitazioni di questo genere non sono imposte alla Baraldini). Normalmente tre visitatori adulti ed un numero ragionevole di bambini alla volta possono visitare un detenuto. Il diritto alla visita viene esteso ai non membri della famiglia; comunque in questo caso è normale condurre controlli su eventuali trascorsi criminali dei visitatori. L'Istituto carcerario è reso accessibile ai visitatori non abili. L'istituto carcerario permette contatti fisici durante le visite. Comunque nelle prigioni federali non esistono disposizioni per visite di carattere coniugale. e. Assistenza medica: in tutte le prigioni federali normali accessi a controlli medici sono disponibili a tutti i detenuti. Esistono anche cliniche sanitarie specializzate. Casi critici vengono deferiti agli istituti medici del «Bureau of Prisons» (questo è accaduto quando Baraldini è stala curata con successo per un cancro alle ovaie). A tutti i detenuti viene esteso trattamento medico tramite il Dipartimento Sanitario della prigione o medici professionisti sotto contratto. 1 detenuti possono accettare o respingere le cure, possono inoltrare proteste all'Istituto Amministrativo per i Ricorsi qualora non rimangono soddisfatti delle cure a loro estese. Visite mediche private non vengono permesse. ff. Collocazione in comunità e permessi: la custodia in «comunità», la custodia cioà che include permessi ed altri viaggi non supervisionati fuori dei perimetri carcerari al fine di cercare alloggio e lavoro verso la fine della pena, può far parto di un piano penale per la reintegrazione nella comunità. Fino a quando e a meno che un detenuti non venga posto in custodia di «comunità» egli non può disporre di permessi o di altre visite non supervisionare all'esterno. Un detenuto di categoria «IN» non ha il permesso di superare il recinto perimetrale dell'Istituto penale. La custodia in «comunità» viene decisa con poteri discrezionali e non è regolata dagli statuti. Baraldini, quale cittadina italiana sotto ordine di deportazione non può avere accesso alla custodia in «comunità». Comunque, secondo il «Bureau of Prisons», anche se la Baraldini dovesse essere rilasciata dopo l'espiazione della sentenza nella società americana esterna, la natura dei crimini connessi con attività terroristiche dei quali è stata riconosciuta colpevole preclude quasi certamente la possibilità di beneficiare della custodia in «comunità» e pertanto la detenuta rimarrebbe sotto custodia di tipo «IN» fino alla scadenza vincolata del suo rilascio. Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Nota aggiuntiva del dipartimento di giustizia Usa vergata a mano e firmata da Charles Brooks. deputy (assistente) Da notare che abbiamo inviato una ulteriore comunicazione in cui viene stabilito che in caso di decesso della madre della Signora Baraldini prima della fine della sua detenzione alla detenuta verrà permesso di presenziare ai funerali della madre a condizione che essa venga accompagnata da personale penitenziario.