Non c'è obbligo di passare al metano
Non c'è obbligo di passare al metano ONDOMINIO Non c'è obbligo di passare al metano miei genitori posseggono una casa a Sanremo. Il condominio desidera approvare l'installazione degli impianti di riscaldamento autonomo a metano per ogni appartamento. L'amministratore sostiene che i condomini dissenzienti non potranno esimersi dall'installare il riscaldamento, mentre noi, che usiamo l'appartamento solo saltuariamente in inverno, vorremmo installare pannelli elettrici radianti. Che cosa possiamo fare? F.A - Beinasco Mancano alcuni elementi essenziali per dare una risposta sicura al quesito. Prendiamo perciò in considerazione più ipotesi: a) c'era già un impianto centrale e l'assemblea vuole con la maggioranza di 501 millesimi la trasformazione in impianti autonomi: in questo caso non ci pare, tranne speciali disposizioni del regolamento contrattuale, che si possa imporre al singolo condomino che cosa debba fare a casa sua. Aggiungiamo che, fatta in questo modo, l'operazione in una località dal dime mite come Sanremo rischia di non rivelarsi vantaggiosa sotto il profilo economico e il dissenziente che voglia veramente opporsi può sempre sostenere che non si consegue alcun risparmio. b) c'è un impianto centrale e l'assemblea vuole installare i contatori individuali: stando cosi le cose, la posizione dell'amministratore appare corretta. C) l'impianto non c'era del tutto: in quest'ultima ipotesi si ricade nella fattispecie a) (a casa propria, salvo limitazioni del regolamento, ognuno è padrone). Finestra restaurata, ma senza la delibera Nel mio stabile, l'ultima parte della scala dà accesso a due appartamenti. Il proprietario di uno di questi ha l'uso esclusivo della terrazza livello e l'altro proprietario il diritto di passaggio per accedere al suo sottotetto. Tempo addietro i proprietari del secondo piano hanno fatto restaurare la finestra sul vano scale, al secondo piano, e pretendono che anche gli altri condomini partecipino alla spesa. Non ci sembra giusto, in quanto non si tratta di parte comuni, non potendo, noi, avere il beneficio dell'accesso alla terrazza. Alessandro Benetti - Collegno La scala si presuppone di proprietà comune da cima a fondo, salvo diverso titolo di proprietà. Il fatto che quei due condomini abbiano un uso esclusivo di una porzione non esclude che si tratti di una parte comune. Alle spese di riparazione delle finestre sul vano scale partecipano quindi tutti, nella proporzione stabilita per le scale dall'articolo I 124 del codice civile, che «pesa» di più sul proprietari dell'ultimo piano, tranne, secondo alcuni, il proprietario del pian terreno. Però, attenzione: se è vero quello che sostengono quei due condomini, e cioè che la finestra è parte comune, non potevano farla riparare autonomamente, ma dovevano attendere una delibe¬ ra dell'assemblea. Senza delibera è possibile solo effettuare riparazioni essenziali per la conservazione dello stabile. Dipende dall'accordo con il Comune Una mia vecchia parente, pensionata al minimo, è in affitto in un alloggio di proprietà del Comune di Genova. L'amministratore chiede tutte le spese all'inquilino, dicendo che dovrà poi essere lei a rivalersi sul Comune. E' corretto? G.A. - Genova Se lo stabile è tutto del Comune non si configura un condominio e quindi non è applicabile la disciplina condominiale. In un condominio l'amministratore deve chiedere I soldi al proprietario e questi deve poi rivalersi sull'inquilino. Nel caso della lettera si applicano le disposizioni del contratto di locazione tra Comune e l'inquilina. A cura di GINO PAGLIUCA
Persone citate: Alessandro Benetti - Collegno, Gino Pagliuca
Luoghi citati: Comune Di Genova, Sanremo
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