La polizza per i danni alla clientela di Giuseppe Alberti

La polizza per i danni alla clientela ASSICURAZIONI La polizza per i danni alla clientela DA giugno a settembre trasferisco abitualmente la mia attività di massaggiatrice in una località ugu I re. Quest'anno ho pensato, dal momento che ho in corso una polizza per eventuali danni procurati alla clientela (una eventualità, invero, assai improbabile e infatti, fino ad ora, non è mai accaduto nulla), di chiedere al mio assicuratore di trasferire per questi quattro mesi la copertura nella cittadina in cui mi trovo. Ho altresì informato l'assicuratore del fatto che mi avvarrò della collaborazione di un'esperta in estetica. La risposta è stata negativa, a meno che io non sostituisca la vecchia polizza con una nuova di zecca. Perché esistono simili difficoltà?». ESTENSIONI La richiesta della gentile lettrice Elsa M. Serra di Bologna si colloca nel più ampio quadro delle attività imprenditoriali temporanee e delle relative coperture assicurative. Nel contratto da lei stipulato, molto probabilmente, la lettrice ha incluso anche la copertura per la conduzione del proprio studio. Diversamente, limitando la garanzia alla sola attività di massaggiatore, tale problema non dovrebbe sussistere. E, ancora, il contratto in corso prevede la copertura per la professione di massaggiatrice, senza l'inclusione, forse, dell'estetica. In quest'ultimo caso, il rischio si amplia ed ecco la necessità di sostituire la polizza, che dovrà riportare, appunto, anche la copertura per eventuali danni alla clientela cagionati dall'estetista. PREMIO Per dare un'idea sulla differenza di rischio, così come risulta dalle tabelle delle compagnie di assicurazione, è sufficiente confrontare il costo del premio sborsato dalle due categorie. Per una massaggiatrice, infatti, la spesa annua si aggira sulle 200 mila lire, che balza a 700 mila quando si tratta di un'estetista. MODIFICHI Tale criterio vale per ogni altro tipo di attività. Se una gelateria vende prodotti acquistati da ter zi, il premio assicurativo (si parla sempre di danni cagionati ai clien ti), può risultare di 100 mila lire l'anno. Se, invece, si tratta di produzione propria, la tariffa può salire a 350 mila lire. Ciò è dovuto al maggior rischio che questa seconda categoria imprenditoriale (la quale assume integralmente il rischio derivante dalla cattiva qualità del proprio prodotto, con trariamente al rivenditore il qua le esercita, in riferimento all'eventuale responsabilità, soltanto il controllo su scadenza e validità del prodotto medesimo). CONSIGLIO La lettrice potrebbe rimediare stipulando una polizza tempora nea a copertura dei rischi del l'estetista. In tal caso, calcolando una validità assicurativa per . mesi pagherebbe un premio rapportato a 6 mesi (in questi casi, in genere, ai mesi di effettiva copertura se ne aggiungono altri due) e il costo finale si limiterebbe a circa 350 mila lire. Le società, di solito, giustificano tale accorgimento sostenendo che, con ogni probabilità, è proprio nel periodo di copertura che il lavoro è più intenso e che, quindi, le probabilità di rischio sono-assai maggiori. Per questi contratti non è neppure prevista la disdetta da inviare alla società per «cessazione di rischio»: la temporanea, infatti, si chiude automaticamente alla sua naturale scadenza. L'unica circostanza da tenere presente è che non operano gli ulteriori 15 giorni di mora dopo la data di scadenza. Giuseppe Alberti

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