La servitù del tubo non visibile

La servitù del tubo non visibile CONDOMINIO La servitù del tubo non visibile IL secondo comma dell'articolo 889 del codice civile prescrive la distanza legalo minima di un metro tra il confine e i tubi di acqua pura o lurida, di gas e simili e loro diramazioni. Pertanto, chi vuole costruire! dove collocare le proprie condutture (scarichi dell'acqua, fogne, tubi e radiatori dei termosifoni, grondaie ecc.) a distanza non inferiore a un metro dal fabbricato del vicino. DANNO PRESUNTO La disposizione del codice poni! una presunzione assoluta di dannosità della condotta in caso di distanza inferiore; ne consegue che la sua applicabilità prescinde da ogni indagine circa l'assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa. Su questo punto, la Cassazione, con sentenza del 4 dicembre 1995, numero 12491, ha confermato quanto aveva affermato il giudice di merito, secondo il quale doveva ritenersi irrilevante la circostanza che la tubazione l'osse dotata di dispositivi idonei a impedire infiltrazioni. ACCORDO Poiché la nonna mira a tutelare interessi privati, ò consentito alle parti di accordarsi, costituendo una servitù avente quale contenuto la non osservanza della distanza legale. Senza accorcio tra le parti, la servitù in deroga alla distanza legale può costituirsi in due altri casi: - quando ricorra l'ipotesi che il codici- definisce «destinazione del padre di famiglia» (quando, cioè, gli immobili attualmente divisi erano un tempo posseduti da un unico proprietario; caso tipico è la suddivisione di un'eredità) - per dsucapione (possesso ventennale non contestato). OPERI VISIBILI Quanto a quest'ultima, il relativo acquisto è reso complicato dal fatto che le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione, essendo invece necessaria la presenza di opere visibili e permanenti, si da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. RISPOSTA Rispondiamo così alla lettrice Federica S. di Torino, che si è accorta, durante i lavori di ristrutturazione di casa sua, che il vicino ha posizionato parecchi anni fa dei tubi a distanza irregolare nell'intercapedine dei due muri di confine e ci chiede cosa può fare per evitare la servitù. Nella fattispecie, stimbra pacifico che i tubi non l'ossero visibili, e pertanto la lettrice potrà domandare la rimozione dei tubi abusivamente installati a distanza irregolare oltre all'eventuale risarcimento del danno subito. CANNE FUMARIE L'articolo 889, secondo comma del codice civile, da ultimo, non è applicabile alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie le quali, avendo una funzione identica a quella del camino, vanno soggetto alla regolamentazione di cui all'articolo 890 codice civile e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali o, in mancanza, alla distanza che, nel caso concreto, risulti necessaria a preservare l'immobile del vicino da qualsiasi pregiudizio (Ietterai mente «da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza»). A cura di ELENA BAIO Coordinamento legali Confedilizia

Persone citate: Elena Baio, Federica S.

Luoghi citati: Torino