«Spinello di gruppo, non è redo»

«Spinello di gruppo, non è redo» La Cassazione: sbagliato criminalizzare chi acquista hashish col tacito assenso degli altri «Spinello di gruppo, non è redo» Un altro passo verso la depenalizzazione R0MA_ La Cassazione; spezza un'altra lancia a favore della depenalizzazione» dello spinello di gruppo e ■ dopo avere escluso nel '97 il reato di spaccio tra amici che lo filmano insieme - ieri ha affermato che non è di «rilevanza penale» la condotta di chi, in base ad un «accordo tacito», compra hashish per la comitiva, seguendo una «prassi» che «preveda l'acquisto della sostanza, a turno, da parte dell'uno o dell'altro componente del gruppo». Insomma, con benevolo occhio a costumi e consumi giovanili; la suprema corte - seguendo la logica conseguenza della liceità del fumo tli gruppo - invita a non criminalizzare chi fa una modica spesa di marijuana col tacito assenso dei suoi amici, soliti, a turno, u sobbarcarsi l'incombenza del «rifornimento». Alla pronuncia (inviata al Massimario, n. 90/75, VI sez. penale, estensore Adolfo Di Virginio) i supremi giudici sono arrivati annullando con rinvio la condanna a due mesi e venti giorni di reclusione più 6.900.000 lire di multa inflitte a Marco, reo di «far parto di un gruppo di avieri sorpresi a fumare uno spinello che egli dichiarava di sua proprietà». Il gip di Ferrara aveva escluso «sulla base dello dichiarazioni dell'imputato e dei suoi commilitoni l'ipotesi della codetenzione per uso personale», fattispecie depenalizzata dalla Cassazione appunto con la pronuncia del '97. Riteneva il gip che mancasse, dunque, qualunque indizio di un «accordo» tra Marco e gli altri per l'acquisto dell'hashish «finalizzato al consumo di gruppo»: per questo aveva emesso la condanna per narcotraffico. Ma i difensori dell'imputato, in Cassazione, hanno sostenuto che «un accordo del genere non deve essere necessariamente espresso», li i supremi giudici hanno condiviso l'obiezione, perché l'accordo «può essere anche tacito ed obbedirti ad una prassi che preveda l'acquisto della sostanza, a turno, da paite dell'uno o dell'altro dei componenti del gruppo». I paletti per distinguere l'uso personale della droga - depenalizzato col referendum - dallo spaccio, severamente punito dal dpr 309 del '90 sugli stupefacenti, sono stati fissati dalle sezioni unite della Cassazione nel '97, proprio per dirimere le divergenze sul «consumo di gruppo», da alcuni giudici sanzionato e da altri no perché compreso nel «porto franco» della «codetenzione personale». Stabilirono le sezioni unite che lo spinello di gruppo non è reato se tutti i partecipanti ne hanno condiviso economicamente l'acquisto, anche senza la «preventiva raccolta del denaro necessario». Per¬ ché l'accordo può anche essere desunto da altri «elementi», quali «il rapporto di amicizia tra acquirente e gli altri consumatori, l'effettiva consumazione della sostanza da parte di tutti nello stesso tempo e luogo, l'unicità della confezione contenente la sostanza». Invece compie spaccio chi, senza avere avuto mandato all'acquisto di droga da parte di altri, gliela offre, anche se si tratta di un «tiro» di spinello. Insomma la «cessione gratuita» è sempre reato, perché la filosofia della legge è «colpire non il consumo ma il mercato». Ir.cril Annullata la condanna di un aviere sorpreso con i commilitoni: c'era consenso all'acquisto 1 La Cassazione assolve lo spinello «di gruppo»

Persone citate: Adolfo Di Virginio

Luoghi citati: Ferrara