Scadenze e aumento del canone

Scadenze e aumento del canone LOCAZIONI Scadenze e aumento del canone ONO inquilino in un alloggio con contratto «patti in deroga» con decorrenza 1/10/91, al prezzo allora pattuito di 400 mila lire mensili. Gli anni successivi il canone ò aumentato secondo l'indice Istat. Dall'1/10/95 il proprietario, previa raccomandata inviata sei mesi prima della scadenza, mi ha elevato l'affitto a 700 mila lire. Da allora, stesso meccanismo di aumenti Istat e adesso mi ha annunciato verbalmente che da ottobre intende portarmi l'affitto a 900 mila lire. E' regolare tutto quésto? PREVEGC1NZA Se conoscessimo il proprietario della casa del signor B.F. di Cirié, gli chiederemmo i numeri del Lotto. Infatti, se lo date che compaiono nella lettera ricevuta in redazione sono esatte, quel [ladrone di casa ha virtù paranormali. I patti in deroga sono stati introdotti con un decreto legge dell'I I luglio '92 e solo da quel giorno si possono legalmente stipulare. Nell'ottobre '91 soltanto possedendo il dono della preveggenza si poteva pensare che sarebbe entrato in vigore un tale meccanismo contrattuale. QUATTRO ANNI Ma non basta. I patti in deroga hanno durata legale di quattro anni rinnovabili automaticamente alla prima scadenza con lo stesso canone di partenza, aumentato solo del 75% doll'Istat registrata nel frattempo. Quindi, il primo aumento a 700 mila lire era assolutamente illegittimo. La disdetta del contratto deve essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza (ma in giurisprudenza si discute se non si applichi il maggior termino di 12 mesi) e mediante lettera raccomandata. E quindi è illegittima anche l'ulteriore pretesa di aumento a partirò dal 1 " ottobre prossimo. DATACIRTA «Il contratto di partenza e quello successivo - spiega il nostro lettore - sono stati regolarmente registrati». Non vorremmo che si incorresse in un equivoco: registrare un contratto non significa automaticamente che quel contratto sia legittimo; significa semplicemente che si è adempiuto all'obbligo di legge di effettuare la registrazione. Anzi, nel caso specifico la registrazione del contratto è un vero e proprio autogol del proprietario di casa, perché dà cortezza sulla data di inizio del rapporto di locazione con il suo inquilino. DISDETTA Infatti, so il nostro lettore decidesse di andare fino in fondo nel far valere i propri diritti (e per questo si può rivolgere a un legale di fiducia o a un'associazione di inquilini) la situazione si evolverà presumibilmente in questo modo, sempre che le cose stiano proprio nei termini raccontati nella lotterà: il contratto di partenza sarà trasformato dal giudice in un contratto di equo canone (l'unico legalmente possibile il 1° ottobre '91), prorogato automaticamente alla prima scadenza del '95 e anche alla seconda del '99, por mancanza di disdotta. RESTITUZIONE Quindi, il nostro lettore avrà diritto alla restituzione delle somme in eccesso versate dal '91 a oggi; pagherà un affitto mensile pari all'equo canone iniziale con i soli aumenti del 75% Istat fino all'ottobre del 2003 e, prima di allora, il proprietario di casa non potrà avviare procedure di sfratto. Per il padrone di casa un po' disinvolto con le leggi, una catastrofe. Gino Pagliuca

Persone citate: Gino Pagliuca

Luoghi citati: Cirié