Re-auto, se il bimbo è al volante di Giuseppe Alberti

Re-auto, se il bimbo è al volante ASSICURAZIONI Re-auto, se il bimbo è al volante NEL maggio scorso - ci scrive M.A. Depetris di Sesto San Giovanni - ero ospite a casa di un amico. iCon me c'erano anche i miei due figli: uno di 9 l'altro di 13 anni, che si erano messi a giocare con alcuni coetanei (figli di una famiglia che abita in un appartamento vicino a quello del Tnio amico). Sta di fatto che il mio più grande, per gioco, si era messo al volante di ima Punto parcheggiata (per fortuna le chiavi di avviamento non erano inserite nel cruscotto). Toccando interruttori e leve, mio figlio ha staccato il freno a mano e disinnescato la marcia. Causa un leggero pendio, l'auto si è messa in movimento, finendo contro una motocicletta. L'urto, sia pure non violento, ha danneggiato tanto l'auto quanto la moto. Mi sono impegnato a risarcire i danni di tasca mia. Preciso però che tra le polizze da me contratte c'è anche quella del capofamiglia. Come mi devo comportare?». COPERTURA Questo è un fatto abbastanza comune: si stipulano più contratti assicurativi per essere tranquilli e poi non ci si ricorda più che cosa si sia firmato. I danni da risarcire sono due: quelli della moto e quelli della Punto. Stando alla legge, sulla «responsabilità civile» per i veicoli a motore il danno alla moto potrebbe essere risarcito dalla compagnia della Punto. Ma, una volta indennizzatolo, la stessa società intenterà azione di rivalsa contro il proprio assicurato per farsi rimborsare le somme liquidate. Tale rivalsa è dovuta al fatto che chi «guidava» il veicolo non era abilitato alla guida, poiché privo di patente. Questo primo risarcimento, è opportuno precisarlo, riguarda soltanto i danni riportati dalla moto e non quelli della Punto. Inoltre, al proprietario di quest'ultima verrà anche applicato il «malus». CLAUSOLA A questo punto, sarebbe consigliabile che il lettore esaminasse con la dovuta attenzione la polizza «della famiglia». Infatti, il rischio dovrebbe rientrare nella garanzia. Una polizza a caso, tra le tante: «A norma degli articoli 2047 e 2048 del codice civile (danno cagionato dall'incapace e la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, ndr), in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito di messa in circolazione, a sua insaputa, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni o incapaci per legge...». Se tale dicitura è inclusa, la compagnia assicuratrice risarcirà tutti i danneggiati: quelli riportati dalla Punto e quelli subiti dalla motocicletta. FRANCHIGIA In alcuni tipi di polizza, può essere prevista una franchigia fissa per quanto si riferisce ai danni a terzi, specie per gli incidenti indicati dal lettore: c'è l'impresa che stabilisce, ad esempio, 500 mila lire, mentre un'altra si cautela con un milione! di lire. Questi importi restano a carico dell'assicurato. Ma, come detto, non tutte le polizze pongono una franchi già. Questa formula assicurativa è assai diffusa per chi accompagna in gite, escursioni turistiche o culturali, bambini o ragazzi: la polizza può prevedere tanto la copertura per i danni che i ragazzi procurano a terzi, tanto quelli che potrebbero ricadere sull'accompagnatore per i danni fisici che i giovani riportano ove, naturai mente, esista una precisa sua responsabilità. In tal caso, i costi lievitano di parecchio rispetto a quella «re famiglia», salvo che non si tratti di garanzie con durata temporanea: una settimana, un mese o una stagione. Giuseppe Alberti

Persone citate: Depetris

Luoghi citati: Sesto San Giovanni