Così si «certifica» il donatore

Così si «certifica» il donatore Così si «certifica» il donatore Basta un colloquio per ottenere Vautorizzazione del magistrato ROMA La legge italiana «è una delle più garantiste ed è probabilmente l'unica al mondo che prevede un colloquio diretto tra un magistrato, il donatore e il ricevente per accertare che la donazione avvenga solo per ragioni umanitarie», denuncia il presidente della Società italiana trapianti professor Umberto Casciani. «In questo caso il problema sembra essere stato più il ruolo svolto dal pretore che quello dei medici», afferma Vincenzo Passarelli, responsabile dell'Area Centro dell'Aido. All'indomani dell'ennesimo caso di traffico di reni, sotto accusa sembra essere uno dei punti chiave della legge sul trapianto del rene tra persone viventi in vigore dal '67. L'articolo 2 parla di un «atto di disposizione e destinazione del rene in favore di un determinato paziente» che deve essere «ricevuto dal pretore del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'Istituto autorizzato al trapianto». Non esiste a Roma un ufficio giudiziario preposto all'esame delle richieste di autorizzazione al trapianto di rene fra viventi. A cercare nelle varie sedi dei tribunali si verrebbe spediti da un ufficio all'altro passando per la sezione competente per i matrimoni e quella per le separazioni. A fornire l'autorizzazione sono i singoli magistrati. L'equipe del professore Cortesini in genere fa ricoverare presso il proprio reparto sia il donatore che il paziente, poi il donatore viene accompagnato in auto in Tribunale, dove un pretore attende il suo arrivo. Una volta nell'ufficio del pretore - che con l'abolizione delle preture è un magistrato - la persona che ha accompagnato il paziente consegna il referto medico collegiale da cui risulta il giudizio tecnico favorevole al prelievo e al trapianto del rene. Il donatore invece trova innanzitutto l'«atto di disposizione», ovvero un foglio su cui deve dichiarare di avere raggiunto la maggiore età, di essere in possesso della capacità di intendere e di volere, di essere a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e di essere consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta. Il donatore appone la firma sotto l'atto poi il magistrato inizia a porgli alcune domande per verificare che il dono sia avvenuto «spontaneamente e liberamente» e che non vi siano state elargizioni di denaro. La procedura termina qui. Il donatore toma in ospedale, mentre il magistrato inizia il proprio lavoro, un lavoro che dura ai massimo tre giorni, termine entro il quale con decreto deve dichiarare se intende concedere o meno il nulla osta al trapianto.

Persone citate: Aido, Cortesini, Umberto Casciani, Vincenzo Passarelli

Luoghi citati: Roma