Siglato l'accordo sull'apprendistato Pacchetto Treu, al via la sperimentazione: corsi di 120 ore Vanno per gli assunti dal 19 luglio y98

Siglato l'accordo sull'apprendistato Pacchetto Treu, al via la sperimentazione: corsi di 120 ore Vanno per gli assunti dal 19 luglio y98 Raggiunta l'intesa regionale interconfederale-interca tegoriale sulla formazio ne esterna alle imprese Siglato l'accordo sull'apprendistato Pacchetto Treu, al via la sperimentazione: corsi di 120 ore Vanno per gli assunti dal 19 luglio y98 Settore Profihprofessionale n.corsi Impiantistica 1. Installatore impiami elettrici civili, industrial! ed elcttronici; S 2. Installatore impianti idrotcrmo-sanitari; 2 Metalmeceanica 3. Tornitore, fresatore, operatore macchine utensili; 2 4. Montatore, manutentore, aggiuslatore meecanico, carpentiere; 1 Autoriparazione 5. Vemiciatore, lamierista, carrozziere; 1 6. Motorista, riparatore auto. 1 Lo scorso 30 aprile e stata raggiunta l'intesa interconfederale-intercatcgoriale relativa alla formazione esterna per gli apprendisti assunti a decorrere dal 19 luglio '98. La legge 196/97, meglio nota come "pacchetto Treu" prevede infatti, all'art. 16, che lutti gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio scorso debbano frequentare corsi di formazione esterni all'azienda per almeno 120 ore l'anno, pena la decadenza, per i datori di lavoro, dei benefici contributivi loro concessi (le imprese artigiane assolvono all'obbligo contributivo per gli apprendisti versando all'lnps un contributo settimanale ili 32 lire). L'approvazione della legge Treu, e in particolare l'articolo sull'apprendistato, scatenò molte proteste anche nel comparto artigiano soprattutto per l'enorme difficoltà che presentava, e presenta, l'obbligo della formazione esterna. Da un lato veniva in qualche modo negato o, quantomeno, fortemente ridimensionato il ruolo formativo che le imprese artigiane assolvono da sempre nei confronti del personale (non solo apprendista). Dall'altro vi era, e permane, la preoccupazione di non poter assolvere all'obbligo imposto dalla legge, proprio in virtù dell'estrema frammentazione che le imprese artigiane ed i loro apprendisti hanno sul territorio. A questi legittimi interrogativi I si è cercato di dare risposte con un accordo nazionale che, nella fase di avvio della legge 'Treu", propone la cosiddetta sperimentazione. In buona sostanza, si è previsto che l'obbligo di frequenza per gli apprendisti assunti dalle imprese artigiane a decorrere dal 19 luglio '98 debba coinvolgere 10 mila apprendisti in tutta Italia (900 in Piemonte). In questo modo, le parti sociali possono individuare, di concerto con la regione Piemonte (cui è demandata la formazione professionale), i settori, i profili professionali e, soprattutto, le aree territoriali, su cui avviare la sperimentazione. Alla luce di questi criteri si è proceduto in questa prima fase ad escludere dall'obbligo della formazione esterna gli apprendisti di imprese artigiane ubicate in comuni diversi dalla città di Torino e per quest'ultima sono stati individuati tre settori (vedi tabella). I corsi, della durata di 120 ore, complessive comprenderanno: a) 42 ore di formazione "trasversale": recupe- ro conoscenze linguistico-matematiche; informatica di base; comportamenti relazionali; conoscenze organizzative e gestionali; conoscenze economiche di sistema, settore, aziendali; disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro; misure collettive di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; b) 78 ore di formazione professionale: tecnico-operativa; inerente la sicurezza sul posto di lavoro ed i mezzi di protezione individuali propri della figura professionale. Affinché la formazione esterna diventi un vero valore aggiunto è però indispensabile che vi sia un raccordo tra l'apprendimento in azienda e la formazione estema: il dettato legislativo ha così previsto la figura del tutore aziendale che le imprese coinvolte nella sperimentazione dovranno individuare. Al tutore spetta, tra l'altro, il compito di verificare l'effi¬ cacia della formazione impartita dalle agenzie formative e suggerire eventuali correzioni. Al termine del percorso formativo le medesime agenzie rilasceranno, sia all'apprendista che al datore di lavoro, un documento in cui si attesUmo l'avvenuta partecipazione al corso ed i relativi contenuti. Qualche parola sui costi dell'operazione: tutto il pacchetto della formazione esterna per gli apprendisti non può, ovviamente, gravare sulle imprese. L'accordo interconfederale-intercategoriale regionale del 30 aprile scorso ribadisce che le risorse assegnate alla regione Piemonte (con decreto del ministero del Lavoro e drlla Previdenza Sociale) dovranno coprire tutti i costi relativi a: a) moduli formativi applicati nelle imprese coinvolte dalla sperimentazione; b) costi relativi alla retribuzione diretta ed indiretta riferiti alle ore di formazione degli apprendisti; c) agevolazioni contributive e/o incentivi a favore dei titolari di imprese artigiane o loro dipendenti che saranno impegnati nell'attività di tutore aziendale. Appare quindi evidente che se la fase sperimentale avrà esito positivo, soddisfallo da una parte le esigenze delle imprese e dei loro dipendenti apprendisti e dall'altra il dettato legislativo che ha avviato il "nuovo" apprendistato, il ministero del Lavoro manterrà l'attuale regime agevolativo per l'intero comparto artigiano.

Persone citate: Treu

Luoghi citati: Italia, Piemonte, Torino