Nuove regole per la Rc-auto

Nuove regole per la Rc-auto ASSICURAZIONI Disegno di legge sul pagamento del danno biologico e morale Nuove regole per la Rc-auto Cambia il risarcimento ai congiunti ROMA Il governo ha pronto un disegno di legge per disciplinare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale come deve essere risarcito il danno biologico e quello morale. «Si tratta ha detto il sottosegretario all'Industria, Morgando - di una prima e significativa risposta alla questione posta dalle compagnie sull'eccessivo costo dei risarcimenti decisi dai tribunali con criteri autonomi. Resta il problema di una maggiore trasparenza del mercato della Re auto. Finora la liberalizzazione, anziché portare più efficienza e qualità nel servizio agli utenti ha portato un aumento delle polizze al di fuori di ogni rapporto con l'andamento dell'inflazione. Certo, i problemi che pone l'Ania sono reali: ci sono frodi e costi effettivi. Ma non è possibile scaricarne il peso sugli utenti onesti». Con il disegno di legge vengono introdotti due nuovi articoli al codice civile (2056-bis e 2056-ter) con i quali si definiscono il danno biologico e alcuni criteri di risarcibilità. Viene poi riscritto l'articolo 2059 del codice civile con il quale si stabiliscono i criteri per il risarcimento del danno morale, e introdotto l'articolo 2059-bis sul risarcimento del danno morale ai congiunti. TABELLA NAZIONALE. La novità più interessante è la Tabella Indicativa Nazionale per definire il risarcimento del danno biologico. Il governo ha la delega per emettere uno o più decreti per definire la tabella nei dettagli, con il cosiddetto «metodo tabellare» basato sul sistema a «punto variabile» che tiene conto del fattore età e della percentuale di invalidità accertata in sede medica. In pratica la somma liquidabile crescerà col crescere dell'invalidità, mentre diminuirà con il crescere dell'età. La percentuale massima, comunque, non potrà mai superare la metà dell'importo relativo al danno biologico. Viene stabilito che la tabella fissi valori monetari per invalidità comprese tra 1' 1 e il 70%, mentre per quelle permanenti superiori al 70% la valutazione del danno viene rimessa al giudice. Naturalmente tale valutazione non può essere inferiore a quella prevista dalla tabella per una invalidità del 70%. Se la lesione è inferiore al 70% il giudice può adeguare i valori della tabella nazionale se il caso presenta caratteri di eccezionalità. Per menomazioni subite dalle persone con più di settanta anni l'abbattimento del valore del punto in ragione dell'avanzare dell'età non opera automaticamente. DANNO MORALE. Dovran¬ no essere individuati, ai fini del risarcimento del danno morale in conseguenza di una menomazione della integrità psicofisica, 4 livelli di gravità: lieve, medio, grave e molto grave. Ai diversi livelli di gravità dovranno corrispondere altrettante percentuali differenziate comprese tra un minimo e un massimo, da calcolarsi in relazione all'importo liquidato a titolo di danno biologico. CONGIUNTI. In caso di morte il risarcimento, sia del danno biologico che di quello morale, spetta ai congiunti prossimi. In particolare: il coniuge, il convivente di fatto e i parenti entro il secondo grado. Il risarcimento del danno morale ai congiunti spetta comunque solo nel caso in cui la lesione psicofisica sia pari o superiore al 50% di invalidità. AGGIORNAMENTO. Il ministro della Giustizia, sentito l'Isvap pubblica l'aggiornamento dei valori monetari sulla base della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni precedenti all'ultimo aggiornamento. Favorevole il commento dei medici. «Va bene la Tebella Indicativa Nazionale - ha detto il presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Aldo Pagni - per il risarcimento del danno biologico, ma è indispensabile una legge che definisca che cos'è l'atto medico».

Persone citate: Aldo Pagni, Morgando

Luoghi citati: Roma