Intermetro, assolto Romiti perché il fatto non sussiste

Intermetro, assolto Romiti perché il fatto non sussiste Cade l'accusa di «concorso in corruzione» Intermetro, assolto Romiti perché il fatto non sussiste ROMA. «Il fatto non sussiste», Con questa motivazione i giudici della sesta sezione del tribunale di Roma hanno assolto Cesare Romiti e Umberto Beliazzi, rispettivamente ex presidente e ex responsabile della sede romana della Fiat. La camera di consiglio è durata meno di 40 minuti. Entrambi gli imputati erano accusati di concorso in corruzione per il giro di tangenti (oltre tre miliardi e 200 milioni di lire) attinti dal cosiddetto conto «Sacisa», versati dalla Cogefar-Impresit, per ottenere appalti nell'ambito dell'attività di Intermetro, il consorzio di imprese interessato alla costruzione della linea B della metropolitana di Roma. L'assoluzione dei due imputati, per insussistenza dei fatti, era già stata sollecitata dal pubblico ministero Giancarlo Amato. I fatti contestati agli imputati risalgono al periodo 1988-1992. Il processo era scaturito dalla revoca di una precedente sentenza di proscioglimento dei due imputati nel quadro del processo principale riguarda Intermetro. Nell'aprile del'97 il Gip Ade¬ le Rando, alla luce di nuovi elementi emersi, tra gli altri, nelle dichiarazioni fatte dal collettore di tangenti Crescenzo Bernardini nel processo Intermetro e in quelle dell'ex amministratore delegato della Fiat Vittorio Ghidella ai magistrati torinesi che indagavano sulla Fiat, dispose la revoca della precedente sentenza di proscioglimento. Accogliendo la richiesta dell'allora Fin Francesco Misiani, il Gip dispose la riapertura delle indagini. La requisitoria è stata però tenuta dal Pm Amato il quale, nel sollecitare l'assoluzione dei due imputati, aveva affermato: «Appare poco credibile che Romiti non fosse a conoscenza delle tangenti, anche ipotizzando un suo input per onorare precisi impegni con De e Psi, il reato di corruzione non può ritenersi sussistente peri assenza, nell'ambito delle dazioni, di un pubblico ufficiale». La tesi era stata contestata, dai difensori dell'ex presidente della Fiat. «Questa - avevano sottolineato gli avvocati Vittorio Chiusano e Franco Coppi, riferendosi al principio del "non poteva non sapere" - è una bieca formula che ha fatto comodo a molti uffici giudiziari, ma è stata sconfessata dalla dalla Cassazione». I legali avevano sostenuto che Cesare Romiti doveva essere assolto dall'accusa di corruzione «perché estraneo ad ogni versamento di denaro operato tra l'88 ed il '92 dalla Cogefar Impresa. I pagamenti - avevano aggiunto - avvennero in più fasi, con causali, modalità e personaggi diversi, E non è possibile far rientrare tutto sotto l'egida di un iniziale "input" dato da Romiti nel momento in cui assunse un ruolo di responsabilità all'interno della Fiat. Tra l'altro entrò in azienda nel '74, mentre il Consorzio di imprese denominato Intermetro ebbe origine nel '69». L'attuale presidente della Rcs, durante il suo esame in aula, aveva spiegato che intorno all'azienda di Corso Marconi ruotano 1200 società, le quali «necessariamente, devono godere di una certa autonomia ed indipendenza», [Ansa] Ilegalì: la formula «non poteva non sapere» ha fatto comodo a molte Procure L'ex presidente della Fiat Cesare Romiti

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