Iva al 4% se c'è nuda proprietà

Iva al 4% se c'è nuda proprietà CONDOMINIO Iva al 4% se c'è nuda proprietà LA signora F. R. ci sottopone, dalla Francia, un quesito molto interessante, che ci permette di tornare su un tema assai caro ai nostri lettori, almeno a giudicare dalle richieste che ci giungono in redazione, e cioè i requisiti necessari per ottenere l'aliquota agevolata per l'acquisto di un'abitazione. Scrive la nostra lettrice: «Posseggo, a Torino, un immobile di cui detengo la nuda proprietà; l'acquisto, a suo tempo, è avvenuto senza usufruire di alcuna agevolazione fiscale. Sto per comprare una casa in cui vorrei andare a risiedere; l'avere già quest'altro appartamento mi impedirà di ottenere l'aliquota di registro agevolata al 4%?». LA LEGGE Possiamo dare una buona notizia alla nostra lettrice; il testo della norma che regola la materia, il dpr. 131/86, specifica che l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 4% è possibile quando: 1) l'immobile che si intende acquistare è ubicato nel territo, rio del Comune iii cui l'a cquirente ha oppure intende stabilire, entro un anno dall'acquisto, la propria residenza (o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività) 2) l'acquirente non è titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni «prima casa» 3) l'acquirente non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel terri torio del Comune in cui è situa to l'immobile da acquistare. ESCLUSIONI La risposta è positiva per la lettura combinata dei punti 2 e 3. Infatti, tra i soggetti esclusi dal beneficio appaiono i nudi proprietari solo se l'acquisto precedente è avvenuto con age volazioni, mentre la presenza d'un precedente possesso nello stesso territorio comunale non rileva, tanto è vero che il legislatore ha chiaramente specificato nel punto 3 che sono esclusi titolari di diritto di proprietà, di uso, usufrutto e abitazione (4 categorie che rientrano anche nel punto due) ma non i detento ri di nuda proprietà. RIVENDITA Rifacendoci allo stesso testo possiamo dare una risposta ugualmente positiva alla domanda della signora F. S. di Torino, che afferma: «Ho una vecchia casa comprata senza agevolazioni. In un secondo tempo sono stati costruiti box peri indiziali ; io ne ho comprato uno usufruendo dell'Iva agevo lata». E chiede: «Se rivendo solo la casa ma non il box, potrò ottenere l'imposta di registro agevolata sull acquisto di un'al tra casa?». PERTINENZA La risposta è positiva, sempre che la rivendita della sola vec chia abitazione sia possibile infatti, i box pertinenziali ai sensi della legge Tognoli non sono scindibili dall'appartamen to cui si riferiscono. Se mantene re il box è possibile, nulla osta a ottenere l'agevolazione: il testo di legge sopra riportato, infatti quando si riferisce al possesso di immobili che impediscono di ottenere l'agevolazione, parla sempre di casa di abitazione. Gino Pagiiuca

Persone citate: F. R., F. S., Gino Pagiiuca, Tognoli

Luoghi citati: Francia, Torino