Danni, il rimpallo delle responsabilità

Danni, il rimpallo delle responsabilità L'ASSICURAZIONE Danni, il rimpallo delle responsabilità In tutti i Paesi comunitari vi e obbligo di assicurazione per i danni cagionati involontariamente a terzi: persone, cose e animali. I «massimali» minimi previsti variano da Stato a Stato. In Italia, per gli autocarri, il minimo consentito è di 1 miliardo e mezzo (5 per i pullman). Ma spesso tale tetto viene volontariamente elevato a capitaU assai più consistenti. In Francia, invece, il capitale è illimitato per danni alle persone. In Belgio, oltre ad essere illimitato, vi è l'estensione minima di 50 milioni di franchi belgi se il danno ad altri è da imputare all'incendio del veicolo (dati '97). Nel caso del disastro cagionato dall'autocarro belga in territorio francese, per l'eventuale copertura assicurativa, una volta appurate tutte le responsabilità, e nell'ipotesi che ricadano esclusivamente sul veicolo belga, è facile che il sinistro metta in serie difficoltà anche la più corposa delle società assicuratrici, indipendentemente dal fatto che questa sia a sua volta riassicurata. Ma potrebbero emergere elementi che, in un certo senso, giustificherebbero per l'impresa belga un insieme di disattenzioni antinfortunistiche aggravanti il disastro. Perciò potrebbero essere tirate in ballo eventuali polizze di «responsabilità civile» che possono coprire i rischi per danni a terzi inerenti alla gestione di una determinata attività, come quella di amministrare una galleria di importanza internazionali!. |g. alb.l

Luoghi citati: Belgio, Francia, Italia