«L'ex moglie merita rispetto»

«L'ex moglie merita rispetto» LA CASSAZIONE «L'ex moglie merita rispetto» ROMA, L'ex marito che cerca di rendere la vita impossibile alla donna che un tempo era sua moglie - bucandole i pneumatici, «ritardando» l'assegno o ingiuriandola - non può godere della non punibilità, prevista dall'articolo 649 del codice penale per i reati «lievi» commessi verso i familiari. Inoltre l'uomo che cosi si comporta è punibile con la reclusione per il reato di «maltrattamenti in famiglia» perche manca ai doveri di rispetto reciproco, assistenza morale e materiale, ai quali è tenuto anche quando è intervenuta la separazione legale ed è cessata la convivenza. Ouesto il principio affermato dalla VI sez. penale della Cassazione - sentenza 3570 inviata al Mas¬ simario - nei confronti di Ermenegildo V. che, separatosi dalla moglie dal marzo '89, continuava a vessarla con «sistematica violenza, soprattutto di carattere psicologico, con atti che isolatamente integravano reati lievi e non perseguibili (20 forature di gomme, molestie, minacce), ma idonei nel complesso, data l'abitualità e il carattere afflittivo, a costituire reato di maltrattamenti in famiglia». L'uomo ha sostenuto che non essendoci più convivenza non si trattava di reati a danno di familiari. Ma per la Cassazione - come già per la Corte di Appello di Venezia - il requisito di «persone della famiglia» non si perde per l'assenza della coabitazione. [Ansa)

Luoghi citati: Roma, Venezia