BOX PERTINENZIALI

BOX PERTINENZIALI BOX PERTINENZIALI Nessun diritto se non si sa quale è il costo di costruzione STO comprando un box pertinenziale. Il costruttore dice di non essere in grado di fornire il costo di costruzione. Perderò l'agevolazione al 41%?». La lettera della signora R. R. di Torino è uno dei tanti quesiti postici sul problema dei box pertinenziali. ESTENSIONE La legge esclude dalle agevolazioni costruzioni e nuove pertinenze. C'è una specifica eccezione: i box pertinenziali. La prima interpretazione della norma aveva fatto pensare che il bonus fosse applicabile solo ai box condominiali (legge Tognoli). La circolare 121/E ha chiarito che l'agevolazione è applicabile, limitatamente ai costi di costruzione, a qualsiasi box pertinenziale. Per essere considerato pertinenza un box non deve essere per forza nello stesso edificio in cui si trova l'appartamento, ma deve trovarsi a una distanza ragionevole: cento metri vanno bene, tre chilometri no. SCOMPUTO Il problema dei costi di costruzione per i box della legge Tognoli (e anche per i box realizzati da cooperative che edificano in diritto di superfìcie) non si pone: la spesa affrontata equivale al costo di costruzione e quindi è tutta detraibile. Quando, invece, si compra da un'impresa ci deve essere lo scomputo tra costo di costruzione e oneri accessori. Se questo non è possibile per motivi tecnici (ad esempio: se i box fungono anche da fondamenta a un edificio) o per altre meno confessagli ragioni (ad esempio: venditore e acquirente si accordano per dichiarare sul rogito metà dell'importo pagato) si perde l'agevolazione. E alla successiva domanda della nostra lettrice: «Possibile che al ministero delle Finanze non si siano accorti del problema?», possiamo rispondere che il ministero ha il compito di interpretare la legge, non di stravolgerla. E la legge parla di costi di costruzione.

Persone citate: R. R., Tognoli

Luoghi citati: Torino